L’acceso dibattito sulla proposta di vietare la pubblicazione «integrale o per estratto del testo» dell’ordinanza di custodia cautelare potrebbe considerarsi la metafora, in sedicesimo, dello scadimento del dibattito pubblico nel nostro paese. E non ci si riferisce alla ormai inarrestabile tendenza a esprimersi con lise locuzioni enfatiche ed esausti luoghi comuni quali “gogna mediatica”, “bavaglio all’informazione”, “sbatti il mostro in prima pagina”: «nell’epoca attuale», avvertiva Roland Barthes, «un discorso che non è eccitato non si sente. C’è un grado decibelico da raggiungere, una soglia da superare perché venga sentito». Si allude, soprattutto, al completo disinteresse per la verifica della sostenibilità giuridica e per le conseguenze reali di affermazioni tanto perentorie.

Non è vero e proficuo confronto delle idee quello in cui, come nel nostro caso, a ogni argomentazione usata si potrebbe stampare sopra un timbro con scritto “Attenzione: non corrisponde al vero!”. Il divieto di pubblicare l’ordinanza cautelare, secondo i suoi fautori, sarebbe funzionalmente collegato alla presunzione di innocenza, e coerentemente con questa errata premessa lo si è incistato in una legge delega di attuazione della direttiva europea n. 343 del 2016, di cui applicherebbe gli articoli 3 e 4. In realtà, non solo nulla autorizza a ravvisare in questi due articoli la matrice sovranazionale del divieto proposto; ma anche a volerlo intendere funzionalmente collegato con la presunzione di innocenza in applicazione del citato articolo 3 il divieto dovrebbe durare sino all’accertamento legale della colpevolezza, come questo articolo pretende, e non fino alla conclusione delle indagini o dell’udienza preliminare, come la nuova norma prevederebbe.

Gli operatori dell’informazione, giustamente preoccupati per questo improvvido cono d’ombra su un atto importantissimo del procedimento penale, gridano alla legge-bavaglio, ma nessun limite verrebbe posto al loro diritto-dovere di dare notizia di un’ordinanza cautelare, che potranno legittimamente conoscere e legittimamente riassumere.

A questa protesta – condivisibile nel contenuto, incongrua nei toni – i sostenitori dell’emendamento obbiettano con una pseudo domanda retorica: come mai non avete gridato al bavaglio quando, prima della riforma Orlando del 2017, era vietato pubblicare l’ordinanza cautelare?

La riforma Orlando

Ebbene, dall’entrata in vigore del codice di procedura penale attualmente vigente, non è stata mai vietata la pubblicazione dell’ordinanza cautelare. Con la riforma Orlando se ne è voluta soltanto improvvidamente dichiarare espressamente la pubblicabilità, ignorando – come gli attuali sbandamenti dimostrano – che nell’esercizio del potere legislativo quod abundat vitiat: ciò che sovrabbonda vizia, o quanto meno intorbidisce l’acqua in cui nuota l’interprete.

Comprensibilmente preoccupati dal divieto che si vorrebbe introdurre, alcuni magistrati hanno preannunciato che, per una sorta di disobbedienza civile, “passeranno” ai giornalisti le ordinanze cautelari. Ebbene, non occorre alcuna disobbedienza: anche dopo l’eventuale approvazione del divieto in questione, saranno legittimati a comunicare al giornalista il contenuto di un’ordinanza cautelare.

Qualcuno dalla sponda opposta ha ritenuto di dover spiegare la contrarietà di molti pubblici ministeri a questo divieto di divulgazione insinuando che un tale atteggiamento tradirebbe il loro disappunto per il fatto di non poter offrire un megafono alle proprie indagini: il divieto de quo non riguarda la richiesta del pubblico ministero di applicare una misura cautelare, che potrà essere legittimamente pubblicata integralmente o per estratto. Circostanza questa, tra l’altro, che insieme alla libera rappresentazione giornalistica dell’ordinanza cautelare fa intendere quanto sarebbe perentorio nei toni e al contempo legittimamente aggirabile nella prassi il draconiano divieto: basterebbe pubblicare una richiesta di custodia cautelare – che provenendo dall’accusa sarà fisiologicamente più gravida di indizi di colpevolezza – e precisare che il giudice l’ha accolta con un’ordinanza di cui però è vietato dare testualmente conto.

Obbligata e sconfortante la conclusione. Un divieto chiaramente in difficoltà di senso, anzi persino controproducente rispetto all’apprezzabile obbiettivo al quale sarebbe finalizzato. Un dibattito, quello che ne sta accompagnando l’introduzione, che costituisce il non rassicurante referto politico-culturale di una democrazia immatura, in cui la fanno da padroni slogan, decibel e tifoserie. Quasi mai il merito dei problemi e delle soluzioni.

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