Il disegno di vendetta fu messo in esecuzione nelle settimane successive alla conclusione del maxi processo. L’omicidio Lima doveva essere il primo di una serie di attentati eclatanti destinati a seminare sgomento e sfiducia nel mondo della politica e delle istituzioni, fino a ridurre lo Stato in ginocchio
Su Domani prosegue il Blog mafie, da un’idea di Attilio Bolzoni e curato insieme a Francesco Trotta. Potete seguirlo a questa pagina. Ogni mese un macro-tema, approfondito con un nuovo contenuto al giorno in collaborazione con l’associazione Cosa vostra. Questa nuova serie sarà dedicata alla sentenza d’appello sulla “Trattativa”.
Il pg ha dedicato una congrua parte della sua requisitoria finale, corredandola anche di una cospicua memoria, allo sforzo di rilanciare la tesi della colpevolezza di Calogero Mannino in ordine al medesimo reato per cui qui si procede nei riguardi dei suoi presunti correi; o meglio, la tesi di un pieno, attivo e consapevole coinvolgimento del Mannino nella vicenda che ci occupa anche in questa sede, per avere posto in essere entrambe le condotte che gli venivano contestate.
E non lo ha fatto perché insegue un’impossibile e inutile rivalsa rispetto all’esito del separato procedimento definito nei riguardi dello stesso Mannino - che aveva optato per il rito abbreviato - con sentenza emessa dalla I Sezione di questa Corte d’Appello in data 22.07.2019, che ha confermato la sentenza di assoluzione del gup del Tribunale di Palermo ed è divenuta irrevocabile, avendo la Suprema Corte di Cassazione dichiarato inammissibile il ricorso presentato dal pg avverso la decisione della Corte territoriale (tutte le sentenze del processo stralcio sono state acquisite agli atti del presente giudizio d’appello).
La ragione dell’apparente accanimento processuale risiede piuttosto nella consapevolezza, da parte dell’Ufficio requirente, che il ruolo di Calogero Mannino nella vicenda della c.d. trattativa stato-mafia è un pilastro irrinunciabile dell’intero impianto accusatorio, anche per gli ex ufficiali del Ros suoi originari coimputati e qui giudicati, e non soltanto per loro. E la soluzione “minimalistica” adottata dal giudice di prime cure — quando era ancora pendente il separato giudizio d’appello nei riguardi del Mannino — non è del tutto rassicurante e appagante, per la pubblica accusa.
La Corte d’Assise di primo grado ha preso in considerazione, delle due condotte che si contestavano al Mannino, soltanto la prima, ritenendo di non doversi occupare della seconda condotta perché quest’ultima riguardava specificamente ed esclusivamente la posizione del Mannino, stralciata dal presente procedimento, senza alcuna apprezzabile refluenza sulla posizione dei suoi originari coimputati.
Quanto alla prima condotta, consistita nell’avere creato le premesse causali e motivazionali dell’iniziativa sviluppata dai carabinieri del Ros attraverso i contatti intrapresi con Vito Ciancimino, che diede il via ad un’infausta trattativa con i vertici corleonesi di Cosa Nostra, essa non avrebbe in sé alcuna rilevanza penale, degradando a mero antecedente causale delle successive condotte poste in essere dagli imputati, che avrebbero concorso al reato nella veste di intermediari istituzionali.
Per inciso, la separazione chirurgica effettuata dal primo giudice tra le due condotte che si contestavano al Mannino lascia intravedere già una crepa nell’apparto argomentativo della sentenza. Non si comprende infatti come sia possibile che, dopo avere concertato l’avvio di una complessa operazione mirata ad avviare un negoziato con i vertici di Cosa nostra, e quindi ad influenzare le scelte del governo nel senso della disponibilità a fare concessioni in cambio della cessazione delle stragi, sia il Ros, nella persona del generale Mori, sia lo stesso Mannino, in ipotesi mentore di quell’operazione, si sarebbero adoperati per esercitare pressioni sullo stesso soggetto, il dott. Francesco Di Maggio, vice Direttore del ap., affinché questi a sua volta orientasse nel senso da loro auspicato le scelte del Ministro della Giustizia Conso.
E lo avrebbero fatto agendo per così dire all’insaputa l’uno dell’altro, o comunque senza curarsi di raccordarsi tra loro, di coordinare le rispettive mosse, con il rischio di intralciarsi a vicenda o di provocare effetti controproducenti come un irrigidimento, o l’irritazione del Di Maggio (che peraltro non risulta avesse alcun tipo di rapporto con il Mannino, al di là del fatto che fossero entrambi siciliani).
Ma anche al netto di simili perplessità, la soluzione chirurgica non basta a preservare l’esito del giudizio di primo grado dalle confutazioni difensive che possono ora avvalersi della ricostruzione fattuale consacrata nel giudicato assolutorio del processo stralcio a carico di Calogero Mannno.
Una ricostruzione che nega che il politico siciliano abbia avuto un qualsiasi ruolo nella vicenda che ci occupa; e che quindi esclude anche quel ruolo propulsivo che la Corte d’Assise di primo grado gli ha invece riconosciuto, pur premurandosi di rimarcare come la condotta in cui tale ruolo si sarebbe sostanziato non ha in sé alcuna rilevanza penale e quindi lascia impregiudicata — e a sua volta non ne viene pregiudicata — la questione della penale responsabilità dell’imputato separatamente giudicato in ordine al reato per cui qui si procede.
D’altra parte, la conclusione cui è pervenuto il primo giudice di questo processo in ordine alla condotta del Mannino quale ispiratore dell’iniziativa poi concretamente intrapresa dai carabinieri del Ros è, nei suoi risvolti fattuali, piuttosto nebulosa e quindi già fragile in sé, a prescindere dalla forza d’urto di un giudicato che si pone in netto contrasto con la ricostruzione sposata dalla sentenza qui appellata.
Ivi si assume come provato non già quello specifico ed esplicito mandato ipotizzato dall’accusa, secondo quanto recitava il capo d’imputazione, ma solo una non meglio precisata “sollecitazione” che, non è dato sapere in che modo e in che termini il Mannino avrebbe rivolto al Subranni - che a sua volta avrebbe girato tale sollecitazione agli ufficiali a lui direttamente sottoposti, e cioè Mori e De Donno - una sollecitazione volta anche solo “implicitamente” ad adoperarsi per verificare la disponibilità dei vertici mafiosi a trattare.
Nell’originaria prospettazione accusatoria, l’antefatto della vicenda che qui ci occupa risiederebbe nel timore, più che fondato, nutrito da Calogero Mannino a cavallo dell’omicidio Lima di essere ucciso da Cosa Nostra. Un timore lievitato nelle settimane e nei mesi successivi in corrispondenza di un crescendo di minacce nei suoi confronti e per essere stato avvicinato da emissari mafiosi, vuoi per indurlo ad adoperarsi in favore di Cosa Nostra, all’indomani del disastroso (per gli interessi mafiosi) esito del maxi processo, che gli presentava così il conto di pregressi e accertati rapporti di vicinanza su cui aveva costruito buona parte delle sue fortune sia politico-elettorali che affaristiche; vuoi per chiedergli conto del suo operato.
Mannino, infatti avrebbe voltato le spalle all’organizzazione mafiosa, al pari di altri uomini politici che in passato avevano come lui trescato con le cosche o con singoli esponenti mafiosi, in un momento per essa di particolare difficoltà, non avendo fatto nulla per propiziare un più favorevole esito del maxi processo, ed avendo, di contro, fatto parte di governi che avevano varato una serie cospicua di misure particolarmente incisive nella repressione del fenomeno mafioso.
In effetti, si è accertato che già alla fine del 1991, quando era alle viste che il maxi processo si sarebbe concluso con le conferme delle condanne anche per i principali boss della c.d. mafia vincente, la commissione provinciale di Cosa nostra aveva ratificato la decisione di Riina di mettere a morte i nemici storici di Cosa nostra (come i giudici Falcone e Borsellino, ma anche altri magistrati e appartenenti alle forze dell’ordine) e di politici ritenuti traditori.
Il disegno di vendetta inscritto in una più ampia strategia di attacco frontale allo stato, per indurlo a più miti consigli dimostrando che Cosa nostra avrebbe reagito da par suo a quella che sembrava essere una rottura definitiva del patto di coabitazione con lo stato, suggellata dall’esito del maxi processo, fu messo in esecuzione nelle settimane successive alla conclusione del maxi processo. E l’omicidio Lima doveva essere il primo di una serie di attentati eclatanti e delitti “eccellenti”, destinati a seminare sgomento e sfiducia nel mondo della politica e delle istituzioni, tino a ridurre lo Stato in ginocchio.
Mannino era nella lista dei politici condannati a morte, ed egli era ben consapevole di quanto la sua posizione fosse assimilabile a quella di Salvo Lima, e ne aveva parlato, confidando loro i propri timori, con il M.llo Guazzelli, fino al giorno prima che questi venisse assassinato; con il collega Mancino, che dal 28 giugno sarebbe subentrato a Vincenzo Scotti nella carica di Ministro dell’interno; e con il giornalista Antonio Padellaro, cui fece una serie di rivelazioni confidenziali, con l’intesa che non sarebbero state pubblicate a suo nome.
Dopo l’omicidio Lima, il Mannino si era rivolto, per fronteggiare la condanna a morte che sentiva incombere sul suo capo, non al Ministro dell’interno o alle autorità di polizia dell’epoca, bensì al maresciallo Guazzelli, cui lo legavano sinceri rapporti di amicizia e frequentazione, ma che all’epoca svolgeva solo le funzioni di responsabile della Sezione di polizia giudiziaria della procura della repubblica di Agrigento; e, per suo tramite, al generale Subranni, comandante del Ros (nonché a Bruno Contrada, alto dirigente del Servizio segreto civile: all’epoca, Slsde).
L’omicidio Guazzelli venne interpretato dal generale Subranni — come emerge dalla testimonianza del colonnello Riccio confortata sul punto da un’annotazione autografa su una delle sue agende - come un chiaro messaggio rivolto al Mannino e agli stessi carabinieri del Ros che in quei giorni si stavano facendo carico del problema della sua incolumità. Lo stesso Riccio ha dichiarato peraltro che il mafioso Luigi Ilardo, suo confidente e ucciso il 10 maggio 1996, poco prima che venisse formalizzata la sua collaborazione con la giustizia, gli aveva rivelato che l’omicidio Guazzelli era una vicenda molto più grave di come poteva apparire.
Nelle settimane successive il Mannino s’era incontrato (più volte) a Roma con il generale Subranni e, almeno una volta, con il Subranni e Bruno Contrada insieme: per parlare con loro riservatamente della minaccia mafiosa da cui era attinto, ma anche dell’anonimo denominato Corvo 2 che era stato indirizzato a varie autorità e direttori di giornali nella seconda metà di giugno ‘92 e che, tra altre confuse e non facilmente decifrabili accuse o insinuazioni e allusioni, segnalava l’avvio di un’interlocuzione tra Cosa Nostra, nella persona del suo capo Salvatore Riina, ed il ministro Calogero Mannino.
E non è irrilevante, a parere della pubblica accusa, che il Mannino si fosse rivolto a personaggi dal profilo opaco, come sarebbe attestato dalle rispettive vicissitudini giudiziarie che li hanno visti, uno, il Subranni, indagato per il reato di associazione mafiosa (procedimento poi archiviato nel 2012); e l’altro, il Contrada, addirittura condannato in via definitiva per concorso esterno in associazione mafiosa. Entrambi, peraltro, si attivarono per rispondere alla chiamata del ministro, ma senza verbalizzare le dichiarazioni o documentarne con apposite relazioni gli incontri, e senza riferirne, in particolare il Subranni, all’ag.
A riprova del rapporto di subalternità e compiacenza del generale Subranni nei riguardi del Mannino, la Pubblica Accusa evidenziava anche che lo stesso Subranni, invece che adoperarsi per evadere la delega d’indagine che gli era stata conferita dal dott. Borsellino (titolare del procedimento aperto a seguito dell’anonimo predetto), prima ispirava un comunicato immediato del comando generale dell’Arma che liquidava l’anonimo come un tentativo di delegittimazione delle istituzioni e un cumulo di menzogne e calunnie e si compiaceva di indirizzarlo al procuratore della repubblica di Palermo con un bigliettino personale dal tono confidenziale e affettuoso; poi redigeva un’informativa di analogo tenore; e infine parlava dell’esposto anonimo direttamente con il Mannino, ossia con uno dei soggetti sui quali avrebbe dovuto svolgere accertamenti in quanto destinatario delle accuse più pesanti in esso contenute.
Nella medesima prospettiva rileverebbe la vicenda investigativa nota come mafia e appalti (dall’oggetto del primo e cospicuo rapporto informativo redatto dai carabinieri del Ros che ne compendiava le risultanze acquisite alla data del 16 febbraio 1991).
Infatti, a parere della pubblica accusa, e contrariamente a quanto dedotto dalla difesa del Mannino nel separato procedimento a suo carico e dalle difese degli ufficiali del Ros qui imputati, quella vicenda non dimostra che i Ros di Subranni denunciarono il Mannino, circostanza incompatibile con la ricostruzione dell'Accusa, ma al contrario omisero per diciannove mesi di riferire all’Autorità giudiziaria i gravi elementi acquisiti nel corso delle indagini a carico del Mannino medesimo.
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