Su Domani prosegue il Blog mafie, da un’idea di Attilio Bolzoni e curato insieme a Francesco Trotta. Potete seguirlo su questa pagina. Ogni mese un macro-tema, approfondito con un nuovo contenuto al giorno in collaborazione con l’associazione Cosa vostra. Questa serie pubblicherà ampi stralci della sentenza d'appello, presidente del tribunale Raimondo Loforti, giudici Daniela Troja e Mario Conte


La sentenza di annullamento con rinvio pronunciata dalla Corte di Cassazione il 9 marzo 2012 segna il percorso logico - giuridico che questa Corte, quale giudice del rinvio, dovrà seguire nell'esaminare la condotta di Marcello Dell'Utri al fine di verificare se essa, nell'arco temporale compreso tra il 1978 ed il 1992 - nei termini che saranno di seguito specificati - possa essere ricompresa nell'unico reato di natura permanente di concorso esterno in associazione mafiosa.

Deve essere brevemente rammentato che il Tribunale di Palermo con la sentenza dell' 11 dicembre 2004 aveva ritenuto la condotta di Marcello Dell 'Utri penalmente rilevante per le ipotesi originariamente formulate nei suoi confronti in due distinti capi d'imputazione, concorso esterno in associazione (reato commesso in Palermo (luogo di costituzione e centro operativo della associazione per delinquere denominata Cosa Nostra), Milano ed altre località, da epoca imprecisata sino al 28.9.1982 ( capo a) e concorso esterno in associazione mafiosa (reato commesso in Palermo (luogo di costituzione e centro operativo dell'associazione per delinquere denominata Cosa Nostra), Milano ed altre località, dal 28.9.1982 ad oggi (capo b).

In particolare, erano stati individuati due snodi investigativi che avevano entrambi condotto all'affermazione della responsabilità dell'imputato. Il primo aveva riguardato i rapporti di Dell'Utri con i boss mafiosi Stefano Bontade e Girolamo Teresi e la funzione di mediatore che Dell'Utri, ricorrendo all'amico Gaetano Cinà (condannato dal Tribunale alla pena di anni sette di reclusione per i delitti di cui agli artt. 416 e 416 bis c.p.) ed alle sue autorevoli conoscenze e parentele, aveva svolto tra" cosa nostra" e Silvio Berlusconi, anche dopo la morte di Bontade e Teresi.

Era stato ritenuto dal giudice di primo grado che Dell 'Utri, in tal modo, aveva apportato un consapevole e rilevante contributo al rafforzamento del sodalizio criminoso al quale aveva procurato una cospicua fonte di guadagno illecito rappresentata dai soldi provenienti dall'estorsione posta in essere nei confronti dell'imprenditore milanese Silvio Berlusconi, il quale in cambio aveva ricevuto un'ampia protezione dall'associazione mafiosa.

Il secondo tema di indagine e di responsabilità aveva riguardato la condotta, posta in essere da Dell'Utri nel periodo successivo al 1992, che si era tradotta nella promessa fatta da quest'ultimo all'associazione mafiosa, di futuri benefici anche legislativi in tema di giustizia, m cambio di un appoggio elettorale.

La Corte di Appello di Palermo, pervenendo ad una soluzione parzialmente confermativa di quella del Tribunale, aveva confermato l'accusa di concorso esterno in associazione mafiosa solo per la parte relativa all'opera di mediazione svolta da Dell 'Utri in favore di Silvio Berlusconi e della consorteria mafiosa, assicurando al primo un'ampia protezione personale ed anche imprenditoriale ed alla seconda cospicui guadagni costituiti dal pagamento di somme di denaro versate dall'imprenditore, fino al 1992.

Non aveva ritenuto invece che sussistessero elementi probatori capaci di convalidare la tesi dell'accusa con riguardo al secondo tema d'indagine dello scambio politico - mafioso che Dell'Utri avrebbe asseritamente concluso nel 1994 con "cosa nostra" ritenendo che non erano rinvenibili a carico dell'imputato prove inequivoche e certe di concreti e consapevoli contributi a lui riconducibili aventi rilevanza causale in ordine al rafforzamento dell'organizzazione mafiosa.

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