È stato sforzo comune alle difese di Mori, Subranni e De Donno provare che, se vi fu accelerazione nell’iter attuativo della strage di via D’Amelio, la causa non ha nulla a che vedere con la presunta trattativa, ma deve ricercarsi nel rinnovato interesse di Borsellino per l’indagine su mafia e appalti
Su Domani prosegue il Blog mafie, da un’idea di Attilio Bolzoni e curato insieme a Francesco Trotta. Potete seguirlo a questa pagina. Ogni mese un macro-tema, approfondito con un nuovo contenuto al giorno in collaborazione con l’associazione Cosa vostra. Questa nuova serie sarà dedicata alla sentenza d’appello sulla “Trattativa”.
Ciò premesso, non poteva questa Corte assecondare l’impostazione, né condividere la valutazione del giudice di primo grado, tese entrambe a minimizzare la rilevanza del tema ora in esame.
Perché se fosse provato che i carabinieri del Ros avevano indagato a fondo e senza riserve la posizione di Calogero Mannino e degli altri esponenti politici di rilievo nazionale indiziati di essere coinvolti nel sistema tangentizio e di spartizione degli appalti; se fosse provato che non avevano omesso di riferire all’A.g. gli elementi che andavano emergendo a carico del Mannino — o di altri — nello svolgimento dell’indagine mafia e appalti (che non era affatto conclusa nell’estate del ‘92); se fosse provato che non avevano amputato il compendio di intercettazioni allegato alla prima informativa depositata in procura delle intercettazioni che contenevano gli elementi più compromettenti o comunque di maggiore interesse investigativo sul conto di Mannino (o di altri); se dunque fosse provato che avevano indagato sulle ingerenze politico mafiose nel sistema degli appalti - e continuavano a farlo, avuto riguardo all’informativa “Sirap”, depositata il 5 settembre ‘92 — senza sconti per l’on. Mannino; se tutto ciò fosse provato, allora sarebbe arduo continuare a sostenere, o anche solo ipotizzare, che gli stessi carabinieri del Ros contestualmente si adoperassero, su input e nell’interesse preminente del medesimo uomo politico, per creare le premesse di un negoziato tra lo stato e i vertici di Cosa nostra.
Era dunque, ed è, precipuo interesse della Difesa, e degli odierni appellanti approfondire talune vicende da un’angolazione e con esiti che fossero idonei a trarne elementi utili a confutare alla radice l’ipotesi accusatoria.
Un’ipotesi, va rammentato, che attribuisce anzitutto all’on. Mannino il ruolo di istigatore, sia pure indiretto e quindi “morale”, del reato per cui si procede, per avere innescato la sciagurata iniziativa intrapresa dagli ufficiali del Ros attraverso i contatti instaurati con Vito Ciancimino e finalizzata a tutelarne l’incolumità, anche a costo di concessioni che esaudissero le richieste di Cosa nostra, in sfregio alla linea della fermezza dello stato nell’azione di contrasto alla mafia.
E in particolare, era interesse della Difesa dimostrare quanto infondato fosse il sospetto di favoritismi e di avere tenuto una condotta men che corretta nello svolgimento dell’indagine su mafia e appalti; e come tale indagine, anzi, mirasse a portare alla luce il groviglio di interessi politico-affaristico-mafiosi che inquinava il sistema di aggiudicazione degli appalti di opere pubbliche, involgendo autorevoli e influenti uomini politici tra i quali proprio il ministro Mannino.
Su quest’ultimo il Ros non avrebbe mai smesso di indagare, su delega della procura della Repubblica di Palermo, retta dal nuovo procuratore Caselli (formalmente insediatosi proprio il 15 gennaio 1993), fino al suo arresto, avvenuto nel febbraio del 1995 (ed eseguito dai carabinieri del Ros).
E proprio tale indagine, la cui importanza si sarebbe confermata negli anni a venire fungendo da apripista a tutto un filone investigativo che avrebbe poi conseguito risultati straordinari nell’azione di contrasto alla corruttela affaristico-mafiosa, sarebbe stata all’origine di contrasti e tensioni con la procura di Palermo, o almeno con alcuni magistrati di quell’Ufficio, già titolari dell’inchiesta “mafia e appalti”, oltre che di valutazioni divergenti sulla reale consistenza delle risultanze acquisite e sulla possibilità concreta di ulteriori sviluppi di quell’indagine.
In tale prospettiva, era interesse della Difesa rinvangare anche vicende di contorno utili a rappresentare il clima di tensione, diffidenze e sospetti reciproci nei rapporti del Ros con la procura di Palermo. Un clima tale, secondo la lettura che ne offre la stessa Difesa, da giustificare in qualche misura le remore ad informare la procura di Palermo, almeno fino a quando non s’insediò il nuovo procuratore, dell’iniziativa concretizzatasi nella trattativa con Vito Ciancimino (con fasi alterne e un brusco cambio di spartito ad un certo momento, ma complessivamente protrattasi per circa sei mesi): tenendo presente, sempre nell’ottica difensiva, che non vi fu mai alcuna reale intenzione di aprire un negoziato con Cosa nostra, ma solo l’obbiettivo di spingere un personaggio accreditato di un notevole spessore mafioso di collaborare con gli inquirenti.
D’altra parte, come già segnalato, delle due condotte in cui secondo l’accusa si sarebbe sostanziato il concorso di Calogero Mannino al reato per cui qui si procede il giudice di prime cure ha ritenuto di doversi occupare solo della prima, derubricandola a mero antecedente causale della vicenda che ci occupa.
Ora, si può convenire sulla valutazione secondo cui tale condotta, in sé considerata, non avrebbe alcuna rilevanza penale, poiché non integra gli estremi di un’istigazione sussumibile nello spettro dell’art. 110 c.p. in relazione all’ipotesi di minaccia a corpo politico dello stato (art. 338 c.p.). Si tratterebbe al più di un’istigazione a istigare, e allora poco importa che l’iniziativa in questione sia stata concertata: essa si dislocherebbe in una fase in cui non è ravvisabile alcun comportamento penalmente rilevante, neppure da parte degli ufficiali del Ros, così come non è ancora una condotta penalmente rilevante l’avere contattato Vito Ciancimino, essendo quei contatti preliminari suscettibili degli esiti più disparati (ed allora poco importa che li avessero intrapresi di propria iniziativa o in forza di un disegno previamente concertato con l’on. Mannino o addirittura su incarico di quest’ultimo).
Ma resta il fatto che, anche nella ricostruzione fattuale sposata dal primo giudice, quella condotta costituirebbe pur sempre un antecedente causale necessario, che spiegherebbe e quindi connoterebbe gli sviluppi successivi della vicenda della trattativa stato-mafia; e, in particolare, essa ipotecherebbe l’illiceità delle successive condotte poste in essere dagli ufficiali del Ros, odierni imputati: altro è attivarsi per tutelare un’alta personalità politica dal rischio di attentati, senza con ciò esondare sostanzialmente dalle proprie competenze e dai propri poteri (e soprattutto dai propri doveri); altro è, invece, che un pugno di ufficiali abusi dei propri poteri per imbastire, su input e comunque nell’interesse di un influente uomo politico (anche se in questo caso l’interesse consisteva in ultima analisi nel salvarsi e salvargli la vita) di trame sotterranee mirate a influenzare ed orientare le decisioni dell’autorità di governo.
Ma poiché è provato che la trattativa con Vito Ciancimino si svolse in effetti attraverso una trama sotterranea di cui vennero edotti, per sommi capi e non senza ambiguità nel prospettare natura e le reali finalità dell’iniziativa, solo i vertici politico-istituzionali, per riceverne la copertura e il sostegno necessari perché andasse a buon fine, non è irrilevante stabilire se gli odierni imputati fossero mossi dalla finalità esclusiva di fermare le stragi, anche a costo di dovere, lo stato, fare delle concessioni ad un’organizzazione criminale come Cosa nostra; o se finalità precipua fosse quella di salvare la vita a un potente uomo politico con il quale intercorressero relazioni di scambio (di favori e protezioni): fino a sacrificare a interessi privati la linea della fermezza dello Stato nell’azione di contrasto alla criminalità mafiosa.
Ecco perché è tutt’altro che secondario stabilire se vi fosse o non una propensione a farsi carico degli interessi dell’on. Mannino, sia che si trattasse di provvedere alla sua incolumità, sia che si trattasse di preservarlo da inchieste che potevano attentare alla sua immagine pubblica e alla reputazione politica, o addirittura portare alla luce profili di responsabilità penale per illeciti commessi nell’aggiudicazione o nella gestione spartitoria degli appalti o nel loro finanziamento, e in altri lucrosi affari.
La stessa sequenza di incontri e triangolazioni tra Mannino e Subranni e Guazzelli, Mannino, Subranni e Contrada, già scrutinata senza trame implicazioni rilevanti per l’accusa, potrebbe essere (ri)letta in una luce diversa, se fosse provata una tendenziale compiacenza e sudditanza del generale Subranni e degli ufficiali al suo comando verso interessi personali e “privati” del Mannino.
Pertanto, era ed è essenziale per le Difese appellanti dimostrare che non vi furono né compiacenza né sudditanza; e che anzi il Ros comandato dal generale Subranni, nel quadro delle investigazioni condotte e coordinate in prima persona dal capitano De Donno sugli intrecci tra mafia e appalti, indagò senza riserve e senza favoritismi anche su fatti che involgevano la persona dell’on. Mannino; e non nascose all’A.g. nulla di quanto emerso e nulla di quanto andava emergendo sul suo conto nel corso delle indagini.
Già sotto questo primo aspetto era doveroso da parte di questa Corte non precludere alle difese più interessate la possibilità di coltivare una serie di approfondimenti istruttori che, senza appesantire più di tanto l’iter del giudizio d’appello (consistendo quasi esclusivamente in richieste di acquisizioni documentali), miravano ad evidenziare la fragilità delle basi dell’accusa nei riguardi in particolare, degli ufficiali del Ros odierni appellanti.
Sotto altro aspetto, poi, si coglie un’ulteriore ragione per riconoscere la rilevanza del tema relativo all’indagine mafia e appalti. È, invero, tutt’altro che sottile il filo che lo lega all’oggetto specifico del presente giudizio, ove si abbia riguardo alla possibile incidenza — che la sentenza appellata afferma perentoriamente esservi stata — dell’interesse nutrito dal dott. Borsellino per quell’indagine, e della sua determinazione a riprenderla ed approfondirla, sulla (presunta) brusca accelerazione che sarebbe stata impressa all’attuazione del progetto già pendente di ucciderlo.
In realtà, nella costruzione del percorso logico-probatorio che ha condotto il giudice di primo grado ad affermare la penale responsabilità di Subranni, Mori e De Donno quali concorrenti nel reato di minaccia a un corpo politico dello stato, un momento importante è dato dall’assunto, che si assume provato con certezza, secondo cui fu proprio l’avere avuto sentore che uomini dello Stato si erano fatti sotto per sollecitare l’apertura di un dialogo a indurre Salvatore Riina a imprimere quella brusca accelerazione, così sconvolgendo o modificando la sua scaletta degli attentati in programma (come quello in danno del Ministro Mannino).
E nella valutazione del primo giudice questa circostanza offrirebbe un primo e tutt’altro che secondario riscontro logico-fattuale all’ipotesi che Riina, non soltanto fu informato di quella sollecitazione al dialogo, ma vi intravide l’opportunità di sfruttare l’improvvida iniziativa dei carabinieri per trame il massimo vantaggio, nel senso di poter trattare da una posizione di forza.
A tal fine sarebbe servito dare alla controparte una nuova terrificante dimostrazione della potenza di Cosa nostra, che, implementandone in modo cruento il potere “contrattuale”, inducesse lo stato ad accettare condizioni altrimenti difficilmente proponibili e ad accogliere richieste altrimenti irricevibili.
Riina, quindi, avrebbe fatto precedere dalla nuova strage la formulazione di specifiche richieste, o le avrebbe formulate subito dopo la strage, affinché la controparte istituzionale comprendesse, senza possibilità di equivoco, che non esistevano margini per una possibile trattativa, cioè per un vero negoziato. In altri termini, una volta costatato che dopo e proprio a seguito della strage di Capaci lo stato manifestava segni di cedimento e di debolezza sollecitando l’avvio di un negoziato per fare desistere Cosa nostra da ulteriori spargimenti di sangue, un nuovo eccidio – e tale fu la strage di via D’Amelio per il modo in cui fu concepita oltre che attuata – sarebbe quindi servito a Riina a metterlo nelle condizioni di poter trattare da una posizione di forza, anzi di impostare la trattativa con lo Stato nell’unico modo a lui congeniale che non contemplava un estenuante negoziato ma solo l’accettazione delle condizioni da lui imposte.
E in questo senso talune affermazioni di Riina, nelle conversazioni con il co-detenuto Lorusso, captate a loro insaputa al carcere di Opera, e segnatamente quando dice di sé di non avere mai trattato con nessuno, deporrebbero non nel senso di negare che una trattativa vi sia stata, ma solo che egli abbia mai “negoziato” con qualcuno, consistendo l’unica trattativa per lui concepibile appunto nell’imporre le proprie condizioni in cambio della rinuncia a soddisfare le proprie pretese con la violenza.
E infatti quando dice che “Riina non trattava, ma furono gli altri che trattarono con lui” (cfr. conversazione intercettata il 10 ottobre 2013), esprime il medesimo concetto, volendo significare che erano stati altri a pendere l’iniziativa di trattare: con ciò implicitamente confermando, come rileva il giudice di prime cure, che una trattativa c’era stata, ma per iniziativa di altri che lo avevano invitato a far conoscere le sue richieste.
Sarebbe allora indirettamente provato, attraverso la logica concatenazione dei fatti accertati, anche ciò che i diretti protagonisti di quella trattativa (a parte lo stesso Riina) hanno, con accenti diversi, sempre negato o mai ammesso: e cioè che Riina fece avere, attraverso il canale aperto dai carabinieri con Ciancimino e Cinà un “pacchetto” di specifiche richiese, il c.d. “papello” da intendersi come condizioni (non negoziabili) per la cessazione di omicidi e stragi.
Invece, come s’è visto, Cinà, ammette di essere stato informato da Vito Ciancimino dei contatti intrapresi con i carabinieri del Ros, senza che, peraltro, gli specificasse cosa volessero («Ricordo bene che mi disse testualmente che preferiva morire piuttosto che tornare in carcere. Mi disse anche voleva ottenere il passaporto. A questo punto, aggiunse che mi doveva dire una cosa importante ovverosia che si erano rivolti a lui i Carabinieri facendomi il nome del colonnello Mori e del Capitano De Donno, ma non mi disse né le ragioni né cosa volessero»); ammette di avere altresì ricevuto dallo stesso Ciancimino la richiesta di metterlo in contatto con Riina («aggiunse ancora che voleva mettersi subito in contatto con la controparte»); nega però di averne informato il capo di Cosa Nostra, e afferma di avere detto subito a Ciancimino che questi aveva maggiori possibilità di lui di contattare le persone cui si riferiva («gli risposi comunque che era impossibile che io potessi aiutarlo, spiegandogli che non avevo modo di contattare nessuno, atteso che potevo incontrare le persone cui lui si riferiva solo su loro richiesta e solo dopo laboriosa accortezza.
Gli accennai anche che era impossibile contattarli attraverso comunicazioni scritte, considerato che sarebbe trascorso almeno un mese. Aggiunsi che lui aveva sicuramente più possibilità di me per poterli contattare») suggerendogli tuttavia, giusto per chiudere il discorso, di farsi aiutare dai carabinieri ad aggiustare i suoi processi («nell'occasione, constatando il suo stato di prostrazione e depressione per i motivi che ho già detto, ne approfittai per suggerirgli, per chiudere il discorso, ritenendo improbabile che, se davvero il contatto vi fosse stato, di chiedere ai Carabinieri di aiutarlo nei suoi processi»).
Vito Ciancimino a sua volta, sia nelle sue dichiarazioni all’A.g che nei suoi scritti ha riferito di avere ricevuto dai vertici mafiosi, attraverso l’ambasciatore, alias Antonino Cinà, una piena delega a trattare con i carabinieri. Ma sostiene che la trattativa si chiuse, almeno in quella prima fase, non appena alla sua richiesta di sapere cosa offrissero (in cambio), gli stessi carabinieri avanzarono una proposta irricevibile (ovvero la consegna dei latitanti). Come si vedrà nel prosieguo, Ciancimino non dice, ma neppure esclude, di avere ricevuto da Riina richieste o almeno indicazioni specifiche su cosa chiedere alla controparte in cambio della cessazione delle stragi, glissando su punto.
Quanto a Mori e De Donno, entrambi negano fermamente di avere mai avuto in visione un papello di richieste provenienti da Riina o altro esponente di vertice dell’organizzazione mafiosa, o che Ciancimino abbia fatto loro il minimo cenno a specifiche richieste avanzate dai vertici mafiosi, confermando che quel simulacro di trattativa — giacché a loro dire non avevano mai avuto alcuna reale intenzione di negoziare — si sarebbe infranta non appena i carabinieri, invitati dal Ciancimino a dire cosa fossero disposti ad offrire (per conto di chi li mandava), e non sapendo cosa dire, buttarono lì una proposta che loro per primi ritenevano ovviamente irricevibile per Cosa nostra.
Ebbene, è stato sforzo comune alle difese di Mori, Subranni e De Donno quello di provare che, se vi fu accelerazione nell’iter attuativo della strage di via D’Amelio — presupposto che non è affatto scontato — la causa di tale accelerazione non ha nulla a che vedere con la presunta trattativa, ma deve piuttosto ricercarsi nel rinnovato interesse del dott. Borsellino per l’indagine mafia e appalti; e nel timore dei vertici mafiosi — e degli influenti potentati con cui Cosa nostra aveva allacciato lucrose relazioni d’affari strutturate in un vero e proprio sistema di spartizione degli appalti — per i suoi potenziali sviluppi.
Nella diversa prospettazione difensiva, coltivata anche nel presente giudizio d’appello, verrebbe quindi meno, o ne sarebbe essenzialmente corroso, uno dei pilastri della piattaforma probatoria che supporta l’impugnata pronuncia di condanna, atteso che, nella ricostruzione sposata dalla Corte d’Assise di primo grado, la condotta costitutiva del reato per cui si procede prese corpo con la formulazione di specifiche richieste avanzate da Riina come condizione per la cessazione delle stragi, in tale correlazione sostanziandosi l’esternazione della minaccia a corpo politico dello stato.
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