Su Domani prosegue il Blog mafie, da un’idea di Attilio Bolzoni e curato insieme a Francesco Trotta. Ogni mese un macro-tema, approfondito con un nuovo contenuto al giorno in collaborazione con l’associazione Cosa vostra. Questa serie pubblicherà ampi stralci della relazione della Commissione parlamentare Antimafia della XVII Legislatura, presieduta da Rosy Bindi per capire di più il ruolo delle logge massoniche negli eventi più sanguinari della storia repubblicana


Nonostante la propria vis attractiva, certe obbedienze, non solo non si sono dotate di un serio sistema interno di controlli, ma hanno mantenuto, e anzi rafforzato, le loro originarie caratteristiche sebbene notoriamente similari a quelle delle associazioni mafiose e che, già solo per questo, possono creare un habitat favorevole alla colonizzazione mafiosa.

Tra queste peculiarità, un posto di primo piano va riconosciuto alla segretezza che permea il mondo massonico (e anche quello mafioso) posto che le altre caratteristiche finiscono per esserne un mero corollario.

Già dal punto di vista ordinamentale della massoneria, e al di là di quanto riscontrato nella prassi (che sarà oggetto dei prossimi paragrafi), il segreto costituisce il perno di alcune obbedienze.

A partire dalle formule ufficiali previste per il giuramento/promessa solenne utilizzati per l’adesione alla massoneria, emerge un impegno a “non palesare giammai i segreti della Libera Muratoria; di non far conoscere ad alcuno ciò che verrà svelato (..) durante le Tornate Rituali e di Formazione Massonica, né in relazione alle Cerimonie di Iniziazione ai Gradi della Libera Muratoria” ciò, addirittura, “sotto pena di aver tagliata la gola, strappato il cuore e la lingua, fatto il mio corpo cadavere in pezzi, indi bruciato e ridotto in polvere, questa sparsa al vento per esecrata memoria ed infamia eterna”.

Ancora più chiara è, in tal senso, la formula della Gran Loggia d’Italia degli Alam – Obbedienza Piazza del Gesù Palazzo Vitelleschi: “Il primo dovere è un silenzio assoluto su tutto ciò che vedrete e saprete in seguito, su tutto ciò c he potrete udire e scoprire tra noi”.

Per quanto possa trattarsi di “retorica drammaticità” puramente “evocativa, considerata nella sua sola valenza simbolica”, come da taluno sostenuto, molte condotte, però, sono forgiate, già dal punto di vista ordinamentale, ad un senso di riservatezza a dir poco esasperato.

Sono infatti previste, talvolta negli stessi statuti, alcune pratiche di dissimulazione, come il criptico saluto tra massoni in presenza di terzi, la mancata conoscibilità, all’esterno, delle sedi delle logge, l’accesso nel tempio con modalità di riconoscimento convenzionali che conducano a un alone di mistero.

Soprattutto si rinvengono talune barriere alla trasparenza interna ed esterna (peraltro, proprio quelle individuate dalla legge 17/1982 quali caratteristiche sostanziali delle associazioni segrete) come i divieti, in capo a ciascun fratello, di conoscere (in assoluto o previa autorizzazione) l’identità degli associati di altre logge della medesima obbedienza, di apprendere, preventivamente, ciò che avviene negli altri livelli dell’ordine, di rendere noto agli estranei il nominativo di altri massoni.

Divieti o limitazioni che, inoltre, comportano, per taluni ordinamenti massonici, ulteriori restrizioni, quali ad esempio, la colpa massonica grave dell’iscritto che partecipa ad incontri rituali con altre logge o l’interdizione al fratello di rilasciare dichiarazioni alla stampa, rimesse, invece, al solo gran maestro.

Si ricordi, a tale ultimo proposito, la singolare posizione assunta da Stefano Bisi, nel corso della sua prima audizione, a proposito dei due assessori di Castelvetrano iscritti alla sua obbedienza i quali, a suo dire, a differenza di altri politici locali, non avevano assunto una pubblica posizione contro Matteo Messina Denaro, perché spettava al gran maestro rilasciare dichiarazioni alla stampa, cosa del resto avvenuta poiché egli stesso aveva dichiarato che “avrebbe dato la sua vita” per la cattura del latitante.

Le restrizioni sono dunque tali fino a pretermettere la qualità di massone a quella di pubblico amministratore e ai suoi doveri civici.

Questa segretezza strutturale, inoltre, risulta amplificata da una serie di altri vincoli: quello gerarchico, quello di solidarietà incondizionata tra fratelli, quello dell’indissolubilità dell’appartenenza, che impongono al massone, peraltro destinato a rimanere tale per tutta la vita, a rispettare gli ordini superiori e a non tradire i fratelli.

L’effettività del coacervo di queste regole viene, infine, sugellata da una sorta di supremazia riconosciuta alle leggi massoniche rispetto a quelle dello Stato, come già emerge, e non tanto timidamente, dagli stessi giuramenti in cui si chiede, innanzitutto, l’impegno assoluto “di conformarvi alle nostre Leggi”. Solo nel passaggio successivo, viene data garanzia, da parte del cerimoniere, che le leggi massoniche “non contengono nulla di contrario alle Leggi dello Stato né alle convenienze sociali” : il fratello, quindi, aderisce venendo sollevato da ogni dubbio, grazie all’assicurazione ricevuta, che il rispetto dell’ordinamento della massoneria è in linea con quello dello Stato .

Peculiare appare un altro giuramento, quello del Goi, in cui l’affiliato, tenuto a rispettare il regolamento interno, assume altresì l’onere, con riferimento allo stato, di osservare la Costituzione e le leggi che ad essa si conformino, quasi che ci si riservi un giudizio di legittimità costituzionale massonico sulle leggi che, dunque, non sono da rispettare sic et simpliciter ma solo se da loro stessi ritenute conformi al dettato costituzionale.

In sostanza, si tratta di un sistema di prevalenza ordinamentale che, come si constaterà attraverso i casi concreti, legittima il segreto agli occhi dei fratelli e ne sanziona la sua violazione. Questa segretezza strutturale, già da sola, è sufficiente per creare, da un lato, un rapporto di incompatibilità con l’ordinamento giuridico, e dall’altro, un rapporto di compatibilità con le mafie, risolvendosi in un meccanismo di pacifica convivenza e di tutela reciproca.

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