Su Domani prosegue il Blog mafie, da un’idea di Attilio Bolzoni e curato insieme a Francesco Trotta. Ogni mese un macro-tema, approfondito con un nuovo contenuto al giorno in collaborazione con l’associazione Cosa vostra. Questa serie del Blog Mafie è dedicata al maxi processo in occasione del trentunesimo anniversario della strage di Capaci


L'udienza del 20 giugno 1986 era pressocchè interamente dedicata all'interrogatorio di Salvo Ignazio, il quale, nel ribadire le posizioni difensive già articolate in istruttoria, produceva, tramite i suoi difensori, documentazione relativa ad un'asserita vacanza fuori l'Italia nel periodo natalizio compreso tra la fine dell'anno 1980 e gli inizi del 1981 ed, inoltre, chiedeva che venisse sentito l'imputato di reato connesso D'Anna Girolamo. Nel prosieguo del dibattimento, l'imputato Calzetta Stefano, presentatosi all'udienza del 9 luglio 1986 per rendere l'interrogatorio, confermava pienamente le precedenti dichiarazioni e forniva con assoluta chiarezza ulteriori particolari sulle circostanze e sui fatti precedentemente rappresentati, ma, senza un'apparente e plausibile spiegazione, il giorno successivo il Calzetta cambiava improvvisamente il proprio comportamento, trincerandosi dietro monotoni “non ricordo” alle ripetute domande fatte dal Presidente e dai difensori dei coimputati.

Con ordinanza dibattimentale del lO luglio 1986, la Corte, accogliendo l'istanza del pm, dichiarava l'urgenza del processo ai sensi dell'art.2 della legge 22 maggio 1975 n.152. Con altra ordinanza dibattimentale di pari data la Corte rigettava le istanze di perizia psichiatrica sull'imputato Calzetta Stefano e, il giorno successivo, mantenendo questi il medesimo comportamento, anche le numerose istanze di confronti con altri coimputati.

All'udienza del 14 luglio 1986, l'imputato Koh Bak Kin persisteva, invece, nell'atteggiamento di collaborazione con l'Autorità Giudiziaria e confermava anche nei minimi particolari le dichiarazioni precedentemente rese. Su istanza del difensore di Mutolo Gaspare, la Corte disponeva il confronto tra questi e Koh Bak kin, ma l'atto istruttorio non produceva alcun mutamento sostanziale nelle posizioni rispettivamente assunte dai due imputati nella fase istruttoria e dibattimentale.

Per ovvie ragioni di ordine e speditezza processuale, il Presidente aveva, via via, disposto la lettura degli interrogatori resi in istruttoria da quegli imputati che, per indisponibilità loro o dei loro difensori, non avevano rispettato, nel corso delle udienze, il giorno fissato per tale incombenza ovvero altro giorno appositamente concordato, naturalmente restando salva la facolta' degli imputati stessi di rendere, in qualsiasi momento del dibattimento, qualsivoglia dichiarazione.

Pertanto, ultimata la fase degli interrogatori degli imputati, tra le udienze del 16 e del 29 luglio 1986, si procedeva all'esame delle dichiarazioni rese dalle parti offese e dalle parti civili costituite.

All'udienza del 30 luglio 1986, iniziava l'escussione dei testi indicati nella lista del pm e, nelle udienze successive, si approfondiva e completava l'istruzione dibattimentale relativa all'omicidio del Prefetto Dalla Chiesa, escutendo testi Tricarico Giuseppe, Bubbeo Francesco, Calo' Luigi, Sorge Roberto, Cialona Francesco, Barraco Nicolò, Maccarrone Enrico, Mancuso Franco, Gorgone Michele, Gorgone Vittorio, Campagnuolo Pietro.

Cio' nonostante, non si riusciva ad accertare compiutamente quanto era successo nella villa del Prefetto la notte della sua uccisione, soprattutto per il fatto che Termini Pasquale, l'uomo di fiducia del Prefetto, era deceduto il 17 ottobre 1982. Si richiedeva quindi al Comune l'atto integrale di morte, per verificarne, anche attraverso le allegate certificazioni mediche, le cause.

Contestualmente si dava lettura della deposizione resa dallo stesso in istruttoria.

Perche' nulla rimanesse d'intentato, la Corte disponeva, altresì, l'esibizione del registro del servizio giornaliero prestato dagli agenti di ps dinanzi a villa Pajno, residenza del Prefetto, e, dopo avere estratto copia delle pagine che interessavano, detti documenti venivano restituiti all'amministrazione di competenza.

Il libanese Bou Chebel Ghassan, citato come imputato di reato connesso per l'udienza del l agosto 1986, faceva pervenire una lettera al Presidente con la quale manifestava la propria volontà di non rispondere alle domande. Identico rifiuto opponeva l'imprenditore di Catania Costanzo Carmelo, citato per l'udienza del agosto 1986 e pertanto si dava lettura delle dichiarazioni rese da costoro in istruzione.

Nel corso della medesima udienza, l'imputato Calo' Giuseppe si dichiarava disponibile a rendere il proprio interrogatorio e si protestava completamente estraneo a tutte le accuse mossegli, pur ammettendo di conoscere e di avere incontrato a Roma Buscetta Tommaso.

All'udienza del 4 settembre 1986, il Presidente dava atto dell'avvenuto deposito di accertamento medico-sanitario disposto a seguito delle manifestazioni, apparentemente comiziali, tenute nel corso di talune udienze da Sinagra Vincenzo cl.1952, ed affidato al professore Traina Francesco, il quale concludeva per la piena capacita' di intendere e di volere del predetto imputato.

Nel corso della successiva udienza del 5 settembre 1986, veniva sentita dapprima Corleo Maria, la quale riferiva principalmente sui rapporti tra il marito Lo Presti Ignazio e gli imputati Salvo Antonino e Salvo Ignazio, nonché Bono Benedetta, che confermava le dichiarazioni precedentemente rese a seguito dell'uccisione del suo amante Colletti Carmelo, personaggio di prestigio della mafia dell'agrigentino, ribadendo anche nei particolari le circostanze, i fatti a sua conoscenza, nonché i rapporti tenuti dal Colletti con taluni degli imputati

Dichiarazioni di un certo rilievo, per l'omicidio del Capitano Basile Emanuele, forniva il teste Vallone Pietro all'udienza del lO settembre 1986.

Nel corso della medesima udienza, veniva sentito, nella qualità di imputato di reato connesso, Marsala Vincenzo, il quale, persistendo nella collaborazione con l'Autorità Giudiziaria, anche di fronte alle contestazioni dei difensori degli imputati, rimaneva fermo nelle dichiarazioni già rese in istruttoria. Su istanza del pm, veniva poi ammessa copia della sentenza emessa dal tribunale di Napoli l'l luglio 1986 contro Liccardo Pasquale, del quale si disponeva altresì la citazione.

All'udienza dell'Il settembre 1986, il teste Alan Thomas ammetteva di avere importato in Italia, avvalendosi dell'opera di una rete di corrieri, numerose partite di eroina provenienti dall'imputato Koh Bak Kin, destinate sia ad esponenti della malavita romana che catanese, col sistema di consegnare scontrini di valigie, contenenti la sostanza stupefacente, depositate presso le stazioni ferroviarie di Roma e di Firenze.

La Corte ammetteva, quindi, su istanza dell'imputato Rapisarda Giovanni, il confronto di questi con il predetto teste, il quale non solo confermava l'avvenuto riconoscimento in istruzione del Rapisarda, ma aggiungeva che era stato proprio lui a condurre la Polizia in casa del medesimo.

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