Su Domani prosegue il Blog mafie, da un’idea di Attilio Bolzoni e curato insieme a Francesco Trotta. Potete seguirlo su questa pagina. Ogni mese un macro-tema, approfondito con un nuovo contenuto al giorno in collaborazione con l’associazione Cosa vostra. Questa serie pubblicherà ampi stralci del lavoro svolto dalla Commissione parlamentare d’inchiesta sulla P2 presieduta da Tina Anselmi


Un discorso a parte merita, poi, la strage perpetrata con la collocazione di un ordigno esplosivo sul treno Italicus, ordigno esploso nella notte fra il 3 ed il 4 agosto 1974. I fatti relativi sono stati già giudicati in primo grado dalla corte d'assise di Bologna con sentenza assolutoria dubitativa che, pur se non passata in cosa giudicata, costituisce per la Commissione doveroso — anche se non esclusivo — punto di riferimento.

Le istruttorie di una Commissione di inchiesta e quelle dell'autorità giudiziaria penale hanno infatti la comune caratteristica di utilizzare prove storiche e prove critiche per giungere, attraverso un processo logico esternato di libero convincimento, a determinate conclusioni. Gli elementi differenziali riguardano invece l'oggetto e lo scopo dell'indagine.

Quanto al primo occorre rilevare che la giustizia penale ha come limite di accertamento realtà oggettivate od oggettivabili, mentre la Commissione parlamentare può (e deve) tener conto anche di più soggettive emergenze come modi di pensare, opinioni e convincimenti diffusi.

Quanto al secondo appare evidente che, mentre la giustizia penale ha un compito di accertamento strumentale rispetto ad affermazioni di responsabilità personali, la Commissione ha invece quello di un accertamento funzionalizzato ad un più puntuale futuro esercizio dell'attività legislativa, e in esso vi è dunque spazio per affermazioni di responsabilità che siano di tipo morale o politico, secondo la natura propria dell'istituto.

Tanto doverosamente premesso ed anticipando le conclusioni dell'analisi che ci si appresta a svolgere, si può affermare che gli accertamenti compiuti dai giudici bolognesi, così come sono stati base per una sentenza assolutoria per non sufficientemente provate responsabilità personali degli imputati, costituiscono altresì base quanto mai solida, quando vengano integrati con ulteriori elementi in possesso della Commissione, per affermare:

1) che la strage dell'Italicus è ascrivibile ad una organizzazione terroristica di ispirazione neofascista o neonazista operante in Toscana;

2) che la Loggia P2 svolse opera di istigazione agli attentati e di finanziamento nei confronti dei gruppi della destra extraparlamentare toscana;

3) che la Loggia P2 è quindi gravemente coinvolta nella strage dell'Italicus e può ritenersene anzi addirittura responsabile in termini non giudiziari ma storico-politici, quale essenziale retroterra economico, organizzativo e morale. Gioverà a tal fine riportarsi direttamente agli accertamenti giudiziari.

Già nella sentenza-ordinanza bolognese di rinvio a giudizio (14.4. 1980) si leggeva: « Dati, fatti e circostanze autorizzano l'interprete a fondatamente ritenere essere quella istituzione (la Loggia P2 n.d.r.), all'epoca degli eventi considerati, il più dotato arsenale di pericolosi e validi strumenti di eversione politica e morale: e ciò in incontestabile contrasto con le proclamate finalità statutarie dell'istituzione ».

Più puntualmente nella sentenza assolutoria d'Assise 20.7. 1983- 19.3. 1984 si legge (i numeri tra parentesi indicano le pagine del testo dattiloscritto della sentenza): «(182) A giudizio delle parti civili, gli attuali imputati, membri dell'Ordine Nero, avrebbero eseguito la strage in quanto ispirati, armati e finanziati dalla massoneria, che dell'eversione e del terrorismo di destra si sarebbe avvalsa, nell'ambito della cosiddetta "strategia della tensione" del paese creando anche i presupposti per un eventuale colpo di Stato. 

La tesi di cui sopra ha invero trovato nel processo, soprattutto con riferimento alla ben nota Loggia massonica P2, gravi e sconcertanti riscontri, pur dovendosi riconoscere una sostanziale insufficienza degli elementi di prova acquisiti sia in ordine all'addebitalità della strage a Tuti Mario e compagni, sia circa la loro appartenenza ad Ordine Nero e sia quanto alla ricorrenza di u n vero e proprio concorso di elementi massonici nel delitto per cui è processato».

Significativamente, poi, si precisa in proposito: «(183-184) Peraltro risulta adeguatamente dimostrato: a) come la Loggia P2, e per essa il suo capo Gelli Licio (dapprima "delegato" dal Gran Maestro della famiglia massonica di Palazzo Giustiniani, poi — dal dicembre 1971 — segretario organizzativo della Loggia, quindi — dal maggio 1975 — Maestro Venerabile della stessa), nutrissero evidenti propensioni al golpismo;

b) come tale formazione aiutasse e finanziasse non solo esponenti della destra parlamentare (all'udienza in data 27. 10. 1982 il generale Rosseti Siro, già tesoriere della Loggia, ha ricordato come quest'ultima avesse, tra l'altro, sovvenzionato la campagna elettorale del "fratello" ammiraglio Birindelli), ma anche giovani della destra extraparlamentare, quanto meno di Arezzo (ove risiedeva appunto il Gelli);

c) come esponenti non identificati della massoneria avessero offerto alla dirigenza di Ordine Nuovo la cospicua cifra di L. 50 milioni al dichiarato scopo di finanziare il giornale del movimento (vedansi sul punto le deposizioni di Marco Affatigato, il quale ha specificato essere stata tale offerta declinata da Clemente Graziani);

d) come nel periodo ottobre-novembre 1972 un sedicente massone della "Loggia del Gesù" (si ricordi che a Roma, in Piazza del Gesù, aveva sede un'importante " famiglia massonica " poi fusasi con quella di Palazzo Giustiniani), alla guida di un'auto azzurra targata Arezzo, avesse cercato di spingere gli ordinovisti di Lucca a compiere atti di terrorismo, promettendo a Tornei e ad Affatigato armi, esplosivi ed una sovvenzione di L. 500.000».

Aggiunge significativamente il magistrato: «Appare quanto meno estremamente probabile» — si legge a pag. 193 — «che anche tale fantomatico massone appartenesse alla Loggia P2».

La conclusione, su questo punto corre — significativamente — come segue: «(194) Peraltro tali importanti dati storici non sembrano ulteriormente elaborabili ai fini della costruzione di una indiscutibile prova di colpevolezza dei prevenuti circa la strage del treno Italicus».

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