Angelo Siino ha dichiarato di essere venuto a conoscenza che era in itinere un progetto per uccidere Mannino: una conoscenza appresa mentre Siino era nel carcere di Termini Imerese all’inizio del settembre 1992. Qualcosa era quindi successo, tra Capaci e via D’Amelio, che aveva indotto Riina a sospendere l’esecuzione dell’attentato
Su Domani prosegue il Blog mafie, da un’idea di Attilio Bolzoni e curato insieme a Francesco Trotta. Potete seguirlo a questa pagina. Ogni mese un macro-tema, approfondito con un nuovo contenuto al giorno in collaborazione con l’associazione Cosa vostra. Questa nuova serie sarà dedicata alla sentenza d’appello sulla “Trattativa”.
Nel frattempo, Salvatore Riina aveva, dato incarico a Giovanni Brusca di dare corso al già deliberato omicidio del Ministro Mannino, per poi revocargli improvvisamente l’incarico: e ciò sarebbe avvenuto, a dire dello stesso Brusca, dopo la strage di Capaci ma prima di quella di via D’Amelio, mentre per il collaboratore di giustizia Gioacchino La Barbera ciò sarebbe avvenuto nel mese di ottobre. Ma un altro collaboratore di giustizia, a parere della pubblica accusa avrebbe dato ragione a Brusca.
Infatti, Angelo Siino ha dichiarato di essere venuto a conoscenza che era in itinere un progetto per uccidere Mannino; una conoscenza appresa mentre lo stesso Siino si trovava al carcere di Termini Imerese, già all’inizio del mese di settembre del ‘92.
Qualcosa era quindi successo, tra Capaci e via D’Amelio, che aveva indotto Riina a decidere l’accelerazione dell’attentato anch’esso già deciso ai danni del dott. Borsellino, e, al contempo, a sospendere l’esecuzione che era già in corso del piano per uccidere Mannino.
E cosa fosse successo, la pubblica accusa ritiene di poterlo desumere dalla concatenazione di una serie di eventi che s’assumono provati.
In particolare, dopo e a seguito dell’interlocuzione del Mannino con il Generale Subranni vertente sulle minacce di morte che il politico siciliano aveva ricevuto (o subodorato), Mario Mori e Giuseppe De Donno, ufficiali del Ros al comando di Subranni, si rivolsero a Vito Ciancimino affinché questi inoltrasse ai vertici di Cosa nostra l’invito ad allacciare un dialogo che portasse al superamento di quella situazione di scontro frontale con lo Stato (una proposta ben sintetizzate nelle parole con cui lo stesso Mori ebbe a rappresentarla nelle dichiarazioni rese alla corte d’Assise di Firenze: «Signor Ciancimino, non si può parlare con questa gente, deve ancora continuare questa contrapposizione muro contro muro?»).
E contestualmente o in epoca immediatamente successiva (cfr. pag. 8 della memoria “Mannino”), Totò Riina manifestò ai capi corleonesi a lui più vicini tutto il suo compiacimento per il fatto che esponenti delle istituzioni si erano fatti sotto (per trattare) e lui aveva fatto avere un papello così di richieste, nell’interesse di Cosa nostra.
Il ruolo del Mannino sarebbe stato anzitutto quello di sollecitatore e ispiratore della proposta veicolata dai carabinieri attraverso il canale Ciancimino fino ai vertici corleonesi di Cosa Nostra di ripristinare un rapporto di confronto dialogante, in luogo dello scontro frontale degli ultimi tempi, in vista del raggiungimento di una rinnovata intesa (per una pacifica coabitazione) e con nuovi garanti.
Ma questa proposta di dialogo avrebbe determinato come effetto diretto e immediato non già la cessazione delle stragi, che proseguirono in modo ancora più cruento se possibile per altri diciotto mesi; bensì la sospensione della programmata eliminazione dei politici traditori, il primo dei quali era proprio Calogero Mannino che quindi più di ogni altro avrebbe beneficiato di quella moratoria.
E ulteriore effetto di quella sciagurata iniziativa sarebbe stato quello di rafforzare nei vertici di Cosa nostra il convincimento che la politica della minaccia a forza di tritolo era lo strumento più efficace per trattare con i rappresentanti dello stato, vincendo le resistenza di quanti non fossero disponibili a negoziare con un contropotere criminale.
Sosteneva - e sostiene - ancora la pubblica accusa che il ruolo del Mannino si sostanziò, oltre che nell’istigare la condotta poi da altri in concreto realizzata, nell’esercitare pressioni sul dott. Francesco Di Maggio, all’epoca vice capo del Dap (che lo stesso Mannino ha ammesso, nelle dichiarazioni spontanee rese all’udienza del 26.03.2015 del giudizio di primo grado, di avere incontrato occasionalmente in aeroporto, mentre nel parallelo giudizio d’appello ha negato di averlo mai conosciuto) affinché si adoperasse per un allentamento della stretta carceraria, con specifico riferimento all’applicazione del regime speciale del 41 bis.
Il “ruolo” di Mannino
Ebbene, il giudice di prime cure di questo processo, come s’è visto, ha fatto propria buona parte della ricostruzione offerta dalla pubblica accusa, salvo astenersi, per le ragioni già evidenziate, dall’approfondire e valutare gli aspetti che concernono la condotta contestata al Mannino in relazione alle pressioni che avrebbe esercitato sul dott. Di Maggio.
Ma tale soluzione, sebbene lasci di per sé impregiudicata la questione della penale responsabilità del Mannino, deve ora fare i conti con un giudicato assolutorio che esclude che l’ex Ministro abbia posto in essere le condotte che gli venivano contestate, inclusa quella di avere innescato e ispirato l’iniziativa dei carabinieri del Ros.
Ciò premesso, la prima preoccupazione del p.g. è stata — e non poteva che essere — quella di disinnescare sul piano argomentativo l’efficacia di quel giudicato (“ostile” all’accusa), ossia di neutralizzare le argomentazioni poste a base della pronuncia giudiziale che ha assolto definitivamente il Mannino.
Ecco perché il p.g. ha così puntigliosamente sottoposto ad una rigorosa revisione critica la sentenza della corte d’Appello.
In via preliminare deve convenirsi, con l’ufficio requirente, che il giudicato assolutorio del processo Mannino non è vincolante nel presente giudizio per ciò che concerne la prova dei fatti in esso accertati, nonostante che l’accertamento ivi consacrato sia sostenuto dall’autorità di una decisione divenuta irrevocabile.
Infatti, l’unica preclusione che ne discende è quella sancita dalla regola inderogabile dettata dall’art. 649 c.p.p. che vieta di sottoporre a un nuovo giudizio, e per il medesimo fatto, l’imputato che sa stato già giudicato con sentenza divenuta irrevocabile. Ma nulla vieta di rivalutare i fatti accertati nel pregresso giudicato, e di potere anche pervenire a conclusioni diverse nel separato giudizio a carico di altri soggetti, ancorché imputati del medesimo reato oggetto di quel giudicato.
Resta tuttavia fermo il principio che nessuna preclusione ne discende in ordine all’accertamento dei fatti che interessano ai fini del presente giudizio; e tuttavia diviene particolarmente gravoso l’onere di fornire prove sufficienti ad affermare ciò che una decisione precedente abbia escluso con tutta l’autorevolezza che le deriva dall’essere assistita dalla forza del giudicato; mentre chi abbia interesse ad avvalersene, può confidare nella presunzione di non colpevolezza, suggellata dalla doppia assoluzione.
Anche se, sotto quest’ultimo profilo, la soluzione del giudice di prime cure consentirebbe di bypassare la presunzione di non colpevolezza, assumendo che la prima delle due condotte in ipotesi ascrivibili al Mannino non era e non sarebbe comunque costitutiva di alcuna penale responsabilità, e quindi uscirebbe fuori dal cono protettivo della presunzione di innocenza.
Detto questo, non intende questa corte seguire il percorso del p.g. nel fare le bucce alla sentenza d’appello del processo stralcio a carico di Calogero Mannino, poiché non interessa stabilire se ed eventualmente in cosa quei giudici abbiano errato nel pervenire alla decisione di confermare l’assoluzione dell’imputato.
Ciò che qui interessa è, piuttosto, accertare se le ragioni che giustificano quell’assoluzione, poco importa se corrispondenti o meno a quelle poste dalla stessa corte d’Appello a fondamento della sua decisione, siano valide. Perché se Calogero Mannino è estraneo alla vicenda che qui ci occupa, o meglio se egli non ha avuto il ruolo propulsivo che la pubblica accusa, ma anche il giudice di prime cure di questo processo gli attribuiscono, allora cade il principale argomento che confuterebbe l’assunto secondo cui gli ex ufficiali del Ros, odierni imputati, ed in particolare di Mori e De Donno, si mossero, nell’intraprendere i contatti con Vito Ciancimino, senza avere di mira altro risultato che quello di arginare l’escalation di violenza mafiosa e fermare le stragi: con implicazioni che a parere di questa corte sarebbero dirimenti per escludere il dolo di concorso nel reato loro ascritto, anche se dovesse pervenirsi alla conclusione che l’iniziativa dei carabinieri non fu, come le difese insistono a sostenere, una mera operazione di polizia giudiziaria sia pure con una marcata connotazione info-investigativa.
E per riportare la questione nei suoi giusti binari, che sono quelli di una doverosa aderenza all’oggetto specifico del presente giudizio d’appello e ai limiti del devolutum, è indispensabile partire dal modo in cui il giudice di prime cure ha accertato e valutato il ruolo ascrivibile al Mannino.
Sotto questo aspetto, va detto subito che il primo giudice si discosta sensibilmente dall’originaria prospettazione accusatoria, senza per questo rinunciare a riconoscere al Mannino un ruolo propulsivo, per avere comunque innescato l’iniziativa dei carabinieri del Ros, ma anche per averla in qualche modo “ispirata”.
Secondo la ricostruzione fattuale sposata dalla sentenza, infatti, il Mannino non si sarebbe limitato a investire i carabinieri, nella persona dell’allora comandante del Ros, della problematica relativa alla sua incolumità, essendo proprio lui, dopo l’omicidio Lima, in cima alla lista dei politici che Cosa nostra minacciava di uccidere.
Egli avrebbe fatto molto di più, indicando o anche solo lasciando intravedere che l’unico modo per venire a capo del problema era quello di sondare la disponibilità dei vertici mafiosi ad allacciare un dialogo propedeutico all’avvio di un negoziato che portasse l’organizzazione mafiosa a desistere dalla sua furia omicida, facendo così cessare la minaccia, una minaccia incombente anche nei suoi confronti.
E tuttavia tale condotta in sé non avrebbe alcuna rilevanza penale, poiché se già quella ascritta agli ufficiali del Ros come concorrenti nel reato è una condotta di istigazione e/o agevolazione della realizzazione del reato, nel caso del Mannino per la prima delle due condotte che gli venivano contestate si potrebbe parlare al più di una sorta di istigazione all’istigazione.
Ed anzi, neppure questa. La sollecitazione del Mannino sarebbe stata infatti solo quella di verificare la disponibilità dei vertici mafiosi ad allacciare il filo di un possibile dialogo: ma la trattativa in sé non è un reato.
Ed è soprattutto dirimente la considerazione che quella condotta si sarebbe dispiegata in un momento e in un contesto in cui non si profilava neppure l’inizio del complesso iter attuativo del reato per cui si procede, potendo quell’input iniziale condurre agli scenari e agli esiti più disparati.
La minaccia a corpo politico dello stato, infatti, comincerà a profilarsi e a prendere corpo solo nel momento in cui Riina, informato che rappresentanti delle istituzioni si erano fatti sotto per trattare, deciderà di accogliere quella sollecitazione e avanzerà specifiche richieste, con la minaccia implicita, che solo allora si sarebbe concretamente delineata in termini riconducibili al paradigma dell’artt. 338 c.p., che la violenza stragista sarebbe proseguita (o sarebbe ripresa) se le sue richieste non fossero state accolte.
In altri termini, agli intermediari istituzionali si contestava — e si contesta - di avere concorso alla realizzazione del reato mediante condotte a-tipiche, diverse da quelle costitutive del reato che avrebbero concorso a realizzare, ma suscettibili di agevolarne la compiuta realizzazione o di renderla possibile: ciò che sarebbe avvenuto attraverso plurimi apporti consistiti nel veicolare la minaccia in modo che giungesse al suo naturale destinatario — passaggio indefettibile per la consumazione del reato — o addirittura suscitando o rafforzando negli autori del reato il proposito di commetterlo.
Ora, l’eventuale instaurazione di una trattativa, argomenta il primo giudice, era aperta agli scenari e agli esiti più disparati, non potendosi escludere che i vertici mafiosi si accontentassero di quella sorta di legittimazione indiretta che veniva loro dal riconoscimento della loro veste di interlocutori (con il conseguente effetto di rafforzamento del loro prestigio e della leadership all’interno dell’organizzazione mafiosa); ma comunque l’apertura della trattativa non poteva segnare e non segnò il momento iniziale dell’iter attuativo del reato ex art. 338, che prenderà corpo solo nel momento in cui, rispondendo a quella sollecitazione, Riina farà conoscere le sue richieste, implicitamente ponendole come condizione per la cessazione delle stragi e quindi come condizioni di quel ricatto allo Stato in cui si sostanzierebbe, con tutte le peculiarità del caso di specie la condotta costitutiva del reato per cui si procede.
La prima delle due condotte specifiche contestate al Mannino, consistita nell’avere istigato gli istigatori, non integrerebbe quindi un apporto concorsuale alla realizzazione del reato, neppure sotto il profilo del concorso morale, a meno di non voler dare rilevanza penale ad una condotta di istigazione indiretta che solo eccezionalmente e in forza di una specifica previsione di legge può assurgere a fattispecie di reato autonoma (come nel caso dell’apologia di reato).
Pertanto, la condotta del Mannino di sollecitare i carabinieri ad intraprendere iniziative in proprio favore che non andassero tanto in direzione di un rafforzamento delle misure di protezione dalla minaccia mafiosa nei sui riguardi, ma in direzione semmai di un affievolimento di tale minaccia grazie all’instaurazione di un dialogo con chi aveva decretato la sua morte, nella ricostruzione operata dalla corte d’Assise di primo grado degrada a mero antecedente causale della condotta criminosa, per averne creato le premesse, innescando l’iniziativa dei carabinieri che avrebbe suscitato, prima, e rafforzato poi negli autori del reato il proposito di commetterlo.
E nell’economia della decisione che ha affermato la penale responsabilità degli ex ufficiali del Ros, il ruolo così attribuito al Mannino avrebbe comunque una portata ridona.
Infatti, nella valutazione operata dal giudice di prime cure, non è decisivo stabilire se i carabinieri si fossero attivati per input di un politico influente, e al fine esclusivo o principale di salvargli la vita, per sviluppare un’iniziativa che abbandonasse la linea della fermezza nell’azione di contrasto alla criminalità mafiosa.
Ciò che conta è che consapevolmente e deliberatamente essi abbiano concorso, con la loro improvvida iniziativa, e cioè sollecitando i vertici di Cosa nostra a far sapere cosa chiedessero per far cessare le stragi, a rafforzare, se non addirittura a suscitare negli autori del reato il proposito di realizzarlo (con l’ulteriore apporto di averne agevolato o reso possibile l’effettiva consumazione favorendo la veicolazione della minaccia fino al suo naturale destinatario, che era il governo della Repubblica). Poco importa allora che loro fine precipuo fosse proprio quello di prevenire l’ulteriore escalation della violenza mafiosa, nell’interesse generale della collettività, o il meno nobile fine di salvare la pelle a questo o quel politico influente.
Ad avviso di questa corte, invece, non è affatto ininfluente stabilire quali fossero le reali finalità perseguite dai carabinieri del Ros con la loro iniziativa.
Al contrario, ha una rilevanza decisiva stabilire se il loro unico fine – o il fine precipuo – fosse quello di far cessare le stragi, oppure quello di salvare la vita a singoli esponenti politici cui erano legati da rapporti di reciproco interesse e convenienza, o con cui avevano legami non del tutto trasparenti, come in ipotesi Calogero Mannino, oppure ancora entrambe le finalità in quanto inscindibilmente connesse: far cessare le stragi come unico modo per salvare la vita a Mannino; ovvero, prefiggersi di arginare l’escalation mafiosa nella consapevolezza che ciò avrebbe giovato alla soluzione del problema — preservare l’incolumità di Mannino, minacciato di morte da Cosa nostra — di cui gli stessi carabinieri erano stati investiti.
Ed ha una rilevanza decisiva non soltanto per la possibile immediata sulla sussistenza dell’elemento soggettivo del reato, almeno per la posizione degli intermediari istituzionali, ma pure perché può discenderne una diversa ricostruzione dell’iniziativa intrapresa dai carabinieri attraverso i contatti con Vito Ciancimino anche sul piano fattuale, avuto riguardo ai reali termini della proposta che fu rivolta allo stesso Ciancimino.
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