Su Domani prosegue il Blog mafie, da un’idea di Attilio Bolzoni e curato insieme a Francesco Trotta. Potete seguirlo su questa pagina. Ogni mese un macro-tema, approfondito con un nuovo contenuto al giorno in collaborazione con l’associazione Cosa vostra. Questa serie pubblicherà ampi stralci del lavoro svolto dalla Commissione parlamentare d’inchiesta sulla P2 presieduta da Tina Anselmi


Possiamo adesso prendere in esame il secondo aspetto del problema denunciato: se cioè le liste siano da considerare non attendibili per eccesso ovvero se in esse possano considerarsi inclusi nominativi che nulla avevano a che vedere con la Loggia Propaganda.

A questo fine la Commissione ha proceduto ad un censimento di riferimenti relativi ad ogni nominativo presente nelle liste in esame, preordinato, sempre secondo l'assunto metodologico premesso, alla valutazione generale del documento complessivamente considerato.

Prendendo in primo luogo in esame i documenti contabili, la Guardia di Finanza ha effettuato uno studio analitico del conto intestato a Licio Gelli presso la Banca Popolare dell'Etruria (conto «Primavera») ed ha riscontrato che sia le ricevute che le annotazioni contenute nel libro contabilità, sequestrati in Castiglion Fibocchi, trovavano puntuale riscontro in versamenti che venivano contestualmente effettuati nel conto «Primavera», secondo una continuità temporale che va dal maggio 1977 al febbraio 1981.

Questo dato consente di escludere l'ipotesi di una artata prefabbricazione della documentazione contabile (come tale eccessivamente macchinosa e non verosimile) e consente alla Commissione di rilevare che da tale contesto documentale emerge che per duecentosettantasei nominativi (276) esiste il triplice riscontro del rilascio della ricevuta, della notazione nel registro di contabilità e del versamento, alla stessa data o il giorno successivo, degli importi relativi sull'apposito conto bancario.

Il valore di questo dato deve essere posto in adeguata evidenza, poiché, se pur esso non si riferisce a tutti i nominativi compresi nell'elenco generale, per quasi un terzo di essi possiamo affermare che esiste una prova documentale inconfutabile sulla loro iscrizione alla loggia, suffragata paradossalmente dalle versioni fantasiose e palesemente non credibili che gli interessati hanno fornito alla Commissione in sede di audizione a giustificazione di tali versamenti.

Altro riscontro di estremo rilievo è quello relativo alle prove di appartenenza provenienti dai diretti interessati, ed in specie dall'esistenza di una firma apposta in calce ad una domanda di iscrizione, anche come presentatore, ad un giuramento o ad un assegno incassato dal Gelli: tale prova è riscontrabile in duecentosessantadue (262) casi, secondo la documentazione attualmente in possesso della Commissione.

Altro dato che si vuole sottolineare è quello relativo a trecentodieci (310) nominativi che, compresi nelle liste in esame, sono altresì presenti nelle altre liste sopraindicate (libro matricola ed elenchi consegnati ai giudici Vigna e Pappalardo): viene così suffragato il rilevante argomento della stratificazione dei documenti anagrafici della loggia, che corrisponde fedelmente alla sua accertata operatività lungo un arco di tempo più che decennale.

Si vuole infine ricordare che dei seicentosettantuno (671) affiliati ascoltati dal magistrato, duecento trentacinque (235) soltanto hanno negato di appartenere alla Loggia P2. La Commissione peraltro è in possesso di prove documentali (ad esempio, firme su assegni) che inducono a ritenere questa dichiarazione non vera per centosedici (116) delle situazioni indicate, ovvero per circa la metà dei casi.

I riscontri statistici accennati, che prescindono da ulteriori riscontri di tipo sostanziale, relativi ad alcune centinaia di nominativi, alcuni dei quali rientrano in più di uno dei riscontri proposti (che pertanto non sono da sommare tra loro) dimostrano che le liste si inseriscono in un corpus documentale più ampio nell'ambito del quale trovano puntuale riscontro e che sottostante ad esse è pertanto rinvenibile una griglia di riferimenti incrociati che suffragano l'attendibilità generale del documento.

Tutti i dati enunciati devono naturalmente essere poi interpretati, secondo l'assunto metodologico dianzi premesso, alla stregua del presuntivo, ma qualificante, argomento di prova costituito dal potere acquisito da Gelli nei più delicati settori ed ai più alti livelli della vita nazionale: tale acquisita influenza è indirettamente, ma univocamente, dimostrativa dell'esistenza di un esteso, autorevole e capillare apparato di persone del quale il Gelli, appunto nella sua qualità di Maestro Venerabile della loggia, poteva disporre e quindi rappresenta una obiettiva conferma della attendibilità della consistenza della Loggia P2 emergente dai documenti fin qui esaminati.

Non è azzardato, anzi, ritenere — proprio sulla base delle riferite circostanze, concomitanti all'esecuzione del sequestro, nonché di quant'altro attinente all'incompletezza della lista — che la forza e la capacità operativa della loggia, acquisite mediante la penetrazione nei più importanti settori delle istituzioni dello Stato e nei centri economici, fossero maggiori di quanto documentano gli elenchi, i quali sarebbero quindi approssimativi per difetto rispetto all'effettiva consistenza della Loggia P2 anche per queste più generali considerazioni di merito, che si aggiungono ai riscontri obiettivi dianzi citati.

Né deve essere trascurato il rilievo che a tali conclusioni la Commissione è potuta giungere pur senza aver consultato la maggior parte dell'archivio uruguaiano di Gelli, che avrebbe fornito esaurienti riscontri e puntuali verifiche sugli organici della loggia, come è dimostrato dall'importanza e dall'affidabilità del contenuto di quei pochi documenti dell'archivio medesimo pervenuti alla Commissione.

Si ricorda infine che lo stesso Licio Gelli ha, in un suo scritto di recente inviato alla Commissione, ribadito l'affermazione che le liste rappresentano un elenco di iscritti, di simpatizzanti e di amici. Volendo così sminuire il dato formale dell'iscrizione, affermazione alla quale peraltro la Commissione, secondo quanto sinora detto, presta credito relativo, il Venerabile della loggia ha confermato indirettamente la connessione di tutti coloro che appaiono nelle liste con le proprie attività.

D'altro canto si può rilevare che la detta tripartizione, giudicata in tale contesto ininfluente dai Commissari Battaglia e Petruccioli, potrebbe tutt'al più condurre, secondo l'osservazione del secondo Commissario, alla conclusione di una maggiore censurabilità, dal punto di vista sostanziale, del comportamento del simpatizzante, il quale in quanto tale non potrebbe dedurre a giustificazione del proprio comportamento il motivo della errata conoscenza del fenomeno.

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