Su Domani prosegue il Blog mafie, da un’idea di Attilio Bolzoni e curato insieme a Francesco Trotta. Ogni mese un macro-tema, approfondito con un nuovo contenuto al giorno in collaborazione con l’associazione Cosa vostra. Questa serie del Blog Mafie è dedicata al maxi processo in occasione del trentunesimo anniversario della strage di Capaci


Comunque, prima che ciò si verificasse, la Corte dava inizio alla lettura dei numerosissimi rapporti a firma di Cassarà Antonino, Montana Giuseppe, Giuliano Boris, Basile Emanuele, Zucchetto Calogero, tutti fedeli servitori dello Stato uccisi nell'adempimento del loro dovere. Contestualmente si aveva cura di disporre la escussione di numerosissimi verbalizzanti, non compresi nelle liste del pm, i quali venendo a confermare specificatamente i rapporti o le relazioni di servizio a loro firma, avrebbero consentito di ridurre la necessità di procedere alle letture richieste dalle difese. Frattanto, l'istruzione dibattimentale veniva ripresa e si procedeva alla separazione delle posizioni processuali degli imputati Baiamonte Angelo, per impedimento legittimo a comparire in udienza, e Salvo Antonino, Ganci Giuseppe, Ingrassia Andrea, Mazzara Gaetano, Saccone Orazio, Salamone Nicolò, Vitamia Paolo, perché deceduti nella fase del giudizio. Nel prosieguo dell'istruzione, chiedeva di essere interrogato l'imputato De Riz Pietro, il quale, all'udienza del 7 novembre 1986, sostanzialmente confermava le dichiarazioni già rese in istruttoria.

In adempimento di apposita delega ricevuta dalla Corte di Assise, il giudice a latere procedeva, in data 10 novembre 1986, all’esame in Oristano (Sardegna) della teste Pajewski Margaret, legittimamente impedita a comparire in udienza, mentre il presidente provvedeva in Roma l'Il ed 12 novembre 1986 presso l'Aula Magna della Corte di Cassazione, luogo indicato ai sensi dell'art.356 C.P.P., all'esame testimoniale dei Ministri Spadolini Giovanni, Rognoni Virginio, ed Andreotti Giulio. Inoltre, previa rogatoria internazionale all’autorità giudiziaria elvetica ed a seguito di apposita delega della Corte di Assise di Palermo, il giudice a latere, unitamente al pm ed ai difensori interessati, assisteva presso il Palazzo di Giustizia di Lugano, in data 25 e 26 novembre 1986, all'assunzione del teste Donada Remo ed all'interrogatorio degli imputati di reato connesso

Palazzolo Roberto Vito, Della Torre Franco, e Waridel Paul.

Su istanza del pm, veniva citato Vanaria Francesco, il quale. con una lettera del 24 ottobre 1987 diretta al Presidente della Corte di Assise, aveva preannunciato importanti rivelazioni sugli omicidi Ferlito e Dalla Chiesa. Il predetto, all'udienza del 29 novembre 1986, sosteneva che tali fatti delittuosi erano stati commessi da componenti di famiglie mafiose catanesi e palermitane, di cui faceva i nomi, appresi ascoltando delle conversazioni svoltesi nella infermeria della Casa Circondariale di Catania, tra i condetenuti Campanella Calogero, braccio destro di Santapaola Benedetto, e tale Ercolano Gaetano ivi ricoverato. Aggiungeva che anche tale Finocchiaro Sebastiano, conosciuto presso la Casa Agricola di Mamone in Sardegna, aveva detto che l'ispiratore dell'omicidio di Ferlito Alfio era stato il Santapaola Benedetto.

Tali affermazioni, a suo dire, erano contenute anche in una lettera inviatagli dal Finocchiaro, che probabilmente era rimasta tra i suoi effetti personali presso la Casa Mandamentale di Noto, dalla quale era evaso. Con ordinanza dibattimentale, la Corte disponeva una serie di accertamenti, idonei a fornire dei riscontri obiettivi alle accuse del teste, tra cui il richiamo dalla Pretura di Noto del reperto contenente la sua corrispondenza. Tuttavia, l'attento esame effettuato all'udienza del lO dicembre 1986 di tutte lettere del Vanaria, per lo piu' a contenuto amoroso, non consentiva di rinvenire la citata missiva asseritamente pervenutagli dal Finocchiaro Sebastiano.

Nel corso della medesima udienza, si procedeva all'apertura di un reperto trasmesso dall'Ufficio corpi di reato del tribunale di Palermo, consistente in un plico contenente 5 bustine con all'interno della sostanza bianca ed un foglio di carta riportante un procedimento chimico, asseritamente relativo alla trasformazione della morfina in eroina, materiale oggetto di sequestro presso gli Uffici della D.a.s società agrumicola di pertinenza dei fratelli Greco Michele e Greco Salvatore.

Di tanto in tanto, le udienze, durante le quali proseguivano, stancamente e nel disinteresse delle parti che le avevano richieste, le letture di perizie, ispezioni giudiziarie, confronti, ricognizioni, verbali e perizie di trascrizioni delle intercettazioni telefoniche, si ravvivavano con il compimento di atti di una certa rilevanza, quali l'interrogatorio dell'imputato Vernengo Pietro, dell'imputato De Caro Carlo, il quale ammetteva le proprie responsabilita' e veniva posto a confronto con l'imputato Mutolo Gaspare, nonche' con l'esame del teste Rooney Charles.

Stante l'indisponibilità manifestata dall’autorità giudiziaria statunitense a consentire, da parte della Corte di Assise, il disposto interrogatorio in Usa di Badalamenti Gaetano, stante il perdurare del processo cosiddetto della "Pizza Connection" celebrato a New York, su istanza del pm e sulla non opposizione delle altre parti, nel corso delle udienze del 7, 14 e 15 gennaio 1987, si procedeva alla lettura, previa ammissione, del testo italiano dell'interrogatorio reso dal Badalamenti in quella sede. Attesa la loro provata irreperibilità, si dava altresì lettura delle dichiarazioni rese in istruttoria da Amendolito Salvatore, Sansone Fabrizio Norberto, Matassa Philip, Hopson Steven, Ayed Hafidha. Inoltre, la Corte si dava carico di citare d'ufficio, a partire dall'udienza del 20 gennaio 1986, i terzi intestatari dei beni sottoposti a sequestro da parte dei Giudici Istruttori, sulla base della legge 13 settembre 1982 n.646.

L'istruttoria veniva, quindi, completata con l'ascolto in aula delle bobine originali su cui erano registrate le telefonate piu' significative sotto il profilo probatorio e con la contestazione all'imputato Salamone Antonino del contenuto di talune telefonate, all'udienza del 19 febbraio 1987.

Il Presidente, concesso un congruo termine alle parti, dopo avere indicato, con ordinanze dibattimentali del 6 e del 7 marzo 1987, gli atti utilizzabili ai fini della decisione, a norma dell'art.3 della legge 17 febbraio 1987 n.29 entrata in vigore il giorno precedente, dichiarava chiusa l'istruzione dibattimentale e disponeva per l'inizio della discussione delle parti civili, che si postergava al 16 marzo 1987 per una settimana di astensione dalle udienze da parte di tutti i difensori degli imputati.

Dal 30 marzo 1987 al 16 aprile successivo, i rappresentanti della pubblica accusa presentavano le loro requisitorie, come da verbali in atti. La discussione dei difensori degli imputati, iniziata in data 22 aprile 1987, interrotta il 15 maggio per consentire all'imputato Salamone Antonio di apprestare le sue difese in relazione alle contestazioni circa il contenuto di talune telefonate in atti, si protraeva fino all'11 novembre dello stesso anno, data in cui la Corte di Assise, nella sua composizione effettiva, si ritirava in camera di Consiglio per la deliberazione della sentenza.

Il 16 dicembre 1987, il Presidente dava lettura del dispositivo della sentenza in atti allegato.

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