Su Domani prosegue il Blog mafie, da un’idea di Attilio Bolzoni e curato insieme a Francesco Trotta. Ogni mese un macro-tema, approfondito con un nuovo contenuto al giorno in collaborazione con l’associazione Cosa vostra. Questa serie del Blog Mafie è dedicata al maxi processo in occasione del trentunesimo anniversario della strage di Capaci


Nelle successive udienze tra gli atti istruttori di maggior rilievo processuale facevano spicco gli interrogatori di numerosi collaboratori con l'Autorità giudiziaria, sentiti nella qualità di imputati di reati connessi, come, ad esempio: D'Aloisio Michele, Parisi Salvatore, Miano Roberto e Federico Antonino, Ferri Luciano, Tasso Gabriella, Fragomeni Armando e Colletti Vincenzo, Saia Antonino e Maltese Salvatore, Gaeta Carmelo, Wakkas Salah Al Din, Melluso Giovanni, D'Amico Pasquale, Coniglio Salvatore e Pastura Alfonso, D'Anna Girolamo, Incarnato Mario, Epaminonda Angelo.

Di costoro, Colletti Vincenzo, Wakkas, D'Aloisio Michele, Federico Antonino, Coniglio Salvatore ed Epaminonda Angelo si avvalevano della facoltà di non rispondere, per cui veniva data lettura, ai sensi dell'art.144 bis c.p.p., delle dichiarazioni dagli stessi rese in istruttoria.

All'udienza del 17 settembre 1986, l'imputato Di Marco Salvatore, modificando il precedente comportamento processuale, secondo cui si era rifiutato di rendere l'interrogatorio dibattimentale, ritrattava, sostanzialmente, le proprie ammissioni e le chiamate in correità, compiendo poi una ricognizione, con esito negativo, sulle persone ristrette nelle celle nn.14, 15, 16 e 17, tra le quali si trovavano taluni dei coimputati prima accusati.

Nel corso della medesima udienza, anche Foglietta Giuseppe, ferito all'eta' di anni 11 circa unitamente al Contorno Salvatore nel corso dell'attentato alla vita di quest'ultimo verificatosi il 25 giugno 1981, tentava di modificare le scarne dichiarazioni rese nell'immediatezza del fatto, affermando, addirittura, di essere stato attinto da un proiettile vagante, mentre si trovava a passare per la strada, teatro dell'episodio delittuoso.

Dopo essere stato appartato per meglio riflettere sulle conseguenze del suo comportamento, il ragazzo finiva, quanto meno, per confermare il precedente verbale e cioè di essere stato invitato in macchina da tale Totuccio Lombardo, nome allora usato da Contorno nello stato di latitanza.

All'udienza del l ottobre 1986, la Corte, su istanza della difesa, disponeva un accertamento tecnico tendente a verificare la distanza tra la casa di abitazione dell'imputato Pipitone Angelo Antonino e il luogo ove precedentemente era stato scoperto un laboratorio per la raffinazione dell'eroina.

L'esito di tale accertamento veniva depositato dal perito all'udienza del 15 ottobre successivo.

Su istanza della difesa dell'imputato Leggio Luciano, veniva acquisito agli atti copia dell'interrogatorio reso al G.T. da Buscetta Tommaso il 4 dicembre 1984, inizialmente non depositato fra gli atti istruttori per motivi di segretezza inerenti alle successive indagini; esigenze venute meno a seguito delle dichiarazioni del Leggio su un tentativo di colpo di stato che sarebbe avvenuto intorno al 1970.

Nell'udienza dell'8 ottobre, a seguito di produzione di consulenza tecnica di parte, su istanza della difesa di Bruno Francesco, imputato dell'omicidio di Gallina Stefano, veniva sentito il perito Ribaudo Ennio a chiarimento di una relazione di perizia tecnica a sua firma, già depositata in istruttoria. […] Nel corso di tale udienza, si affidavano al medesimo perito ulteriori accertamenti peritali, al fine di accertare la compatibilità tra le tracce di striature rilevate sull'autovettura dell'ucciso e quelle eventualmente rilevabili sull'autovettura Giulietta Alfa Romeo, abbandonata e poi incendiata dopo la fuga dal luogo dell'omicidio.

L'esito di tale indagine veniva poi depositato all'udienza del 13 febbraio 1987. Un nuovo elemento di giudizio veniva portato dalla testimonianza, richiesta dal P.M. ed ammessa dalla Corte, di Leo Antonella, segretaria giudiziaria già in servizio presso l'Ufficio Istruzione del Tribunale di Palermo, sui rapporti tra gli imputati Greco Michele e Chiaracane Salvatore.

La Corte all'udienza del 18 settembre 1986, dopo avere sentito Fragomeni Armando, ne ammetteva il confronto con Fidanzati Gaetano e con Procida Salvatore.

All'udienza del 2 ottobre 1986, Melluso Giovanni, oltre a confermare le precedenti dichiarazioni, effettuava ricognizioni personali nei confronti di Senapa Pietro, Ciulla Salvatore; Ciulla Cesare e Ciulla Antonino, riconoscendo soltanto primi due.

I testi Buonaccorso Pietro, Fanale Giuseppe, Faraone Salvatore, Merlino Rosa, negavano di essere stati costretti ad abbandonare le loro abitazioni site nella borgata di Ciaculli a seguito delle minacce e dei danneggiamenti subiti, nonostante le precise contestazioni circa il rinvenimento di lettere anonime di minaccia sequestrate nell'abitazione di Merlino Rosa.

Il P.M. introduceva, quindi, un nuovo tema dibattimentale producendo, all'udienza del 1 ottobre 1986, una dichiarazione resa, al Pretore di Barcellona Pozzo di Gotto, dal detenuto Scaletta Giuseppe ed una lettera da questi inviata all'Ufficio Istruzione del Tribunale di Palermo.

Datasi lettura di tali documenti, lo Scaletta Giuseppe, unitamente al fratello Scaletta Rosario, veniva citato per l'udienza del 17 ottobre 1986 e contestualmente veniva disposta, nel caso di accoglimento delle istanze di confronto avanzate dalla difesa, la traduzione dell'imputato Di Marco Salvatore per lo stesso giorno. Nel corso della suddetta udienza, il teste Scaletta Giuseppe affermava che il Di Marco era stato costretto dagli imputati del "Maxi Processo" non solo a ritrattare le proprie dichiarazioni, ma anche a smentire Sinagra Vincenzo, cosa che era puntualmente avvenuta all'udienza del 19 settembre 1986.

Ciò gli sarebbe stato confidato dallo stesso Di Marco nel carcere di Termini Imerese, tra il 2 ed il 3 agosto 1986, ed egli non appena possibile e comunque prima che il Di Marco mettesse in atto il suo proposito, aveva riferito quanto a sua conoscenza all'Autoritaà Giudiziaria. Nel corso dei successivi confronti disposti dalla Corte con il Di Marco Salvatore e con il fratello Rosario, lo Scaletta Giuseppe insisteva nella propria posizione, contestando ulteriormente al Di Marco che egli stesso gli aveva confidato i particolari delle azioni delittuose (che poi al dibattimento avrebbe negato di avere commesso) e che altri componenti dell'associazione, come Sinagra Vincenzo cl.1952, detto Tempesta, e taluni condetenuti a Termini Imerese, rinviati a giudizio nel processo contro Aziz Afifi (cosiddetto Maxi Bis), come Di Maggio Procopio, Pravatà Michelangelo, Umina Salvatore ed altri, gli avevano imposto di rispettare il Di Marco, dato che questi al processo sarebbe stato utile per le sue ritrattazioni.

All'udienza del 22 ottobre 1986, il Presidente ordinava darsi lettura di tutti i verbali di ispezione, dei rapporti ed in genere di tutti quegli atti la cui lettura non era espressamente vietata ai sensi dell'art.466 C.P.P., disponendo, altresì, che gli elenchi di tutti questi atti venissero allegati al verbale di udienza.

A questo punto, i difensori degli imputati si opponevano al "dar per letto" e facevano istanza perche' si desse lettura integrale di tutti gli atti processuali per i quali tale lettura era consentita. E' il caso di sottolineare che tali richieste difensive costituivano, data la mole eccezionalmente rilevante degli atti processuali, una peculiare insidia sulle sorti del processo, che si sarebbe definitivamente arenato nel disinteresse generale, tra interminabili letture in udienze pressocchè deserte, così consentendo, peraltro, il sicuro decorso dei termini di custodia cautelare per tutti gli imputati detenuti.

Tale pericolo verrà, poi, scongiurato dal deciso intervento del Ministro di Grazia e Giustizia e del Parlamento, che con la legge n.29 del 17 febbraio 1987 introducevano diverse modalità di computo dei termini di custodia cautelare previsti per il dibattimento e sostituivano alla disciplina delle letture quella dell'indicazione di utilizzabilità degli atti.

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