A breve arriverà l’ordinanza che fisserà ufficialmente quali regioni andranno nelle diverse aree di restrizioni, gialla, arancione e rossa per limitare la diffusione del contagio da Covid-19. Per adesso si troverebbero in zona gialla, a rischio moderato, Abruzzo, Basilicata, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Marche, Molise, Provincia autonoma di Trento, Sardegna, Toscana, Umbria.

In zona arancione, a rischio medio-elevato, Campania, Liguria, Puglia, Sicilia, Veneto.

In zona rossa Lombardia, Piemonte, Valle d’Aosta, Calabria, Bolzano e 10 Comuni della Provincia autonoma.

Le nuove norme avrebbero dovuto essere in vigore da giovedì 5 novembre fino a giovedì 3 dicembre, mai il governo ha deciso di dare 24 ore in più e fare partire le restrizioni ulteriori da venerdì 6 novembre.

Il rinvio dell'entrata in vigore delle misure del Dpcm, rende noto palazzo Chigi, è stato deciso dal governo per consentire a tutti di disporre del tempo utile per organizzare le proprie attività.

Dato il coprifuoco dalle 22 alle 5 del mattino successivo, disposto dal Dpcm che entrerà in vigore e riguarderà tutto il paese, sarà nuovamente necessario esibire l'autocertificazione per gli spostamenti effettuati in questa fascia oraria. Il modulo, già scaricabile sul sito del Viminale, è uguale a quello già utilizzato nello scorso lockdown. Si dovrà specificare «che lo spostamento è determinato da:- comprovate esigenze lavorative;- motivi di salute;- altri motivi ammessi dalle vigenti normative».

Le restrizioni e gli allentamenti su base territoriale dipendono dal coefficiente di rischio come risultato dal monitoraggio di 21 parametri oggettivi, come ha anticipato il premier Giuseppe Conte in audizione alla Camera nei giorni scorsi. Gli ingressi e le uscite delle regioni e delle province autonome dai tre scenari saranno decisi con ordinanza del ministero della Salute (efficace per un minimo 15 giorni) e dipenderanno dal coefficiente di rischio raggiunto dalla regione. Il governo ha tenuto a precisare che saranno garantiti ristori per le aree a rischio restrizioni.

Misure standard nazionali (zona gialla)

COPRIFUOCO. Ci saranno limiti alla circolazione delle persone nella fascia serale. Dalle ore 22 alle ore 5, sono consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. È fortemente raccomandato a tutte le persone fisiche, per tutto l’arco della giornata, di non spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, salvo che per esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi.

Ci sarà la chiusura delle strade o piazze nei centri urbani, dove si possono creare situazioni di assembramento, può essere disposta per tutta la giornata o in determinate fasce orarie la chiusura al pubblico fatta salva la possibilità di accesso, e deflusso, agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private.

BAR E RISTORANTI. Le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono consentite dalle ore 5 fino alle18; massimo di quattro persone per tavolo, salvo che siano tutti conviventi; dopo le ore 18 è vietato il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico; resta consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti che vi alloggiano. Consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, e fino alle ore 22 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze.

AUMENTO DIDATTICA A DISTANZA. Per le scuole secondarie di secondo grado ci sarà la didattica a distanza al 100 per cento. L’attività di didattica educativa per il primo ciclo di istruzione e per i servizi educativi per l’infanzia continua a svolgersi in presenza, con uso obbligatorio di dispositivi di protezione delle vie respiratorie salvo che per i bambini di età inferiore ai sei anni e per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina.

SOSPENSIONE PROCEDURE CONCORSUALI. Prevista la sospensione dello svolgimento delle prove preselettive e scritte delle procedure concorsuali pubbliche e private e di quelle di abilitazione all’esercizio delle professioni, ad esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati sia effettuata esclusivamente su basi curriculari o in modalità telematica, ovvero in cui la commissione ritenga di procedere alla correzione delle prove scritte con collegamento da remoto, nonché ad esclusione dei concorsi per il personale sanitario.

SMART WORKING. Le pubbliche amministrazioni assicurano le percentuali più elevate possibili di lavoro agile, compatibili con le potenzialità organizzative e con la qualità e l’effettività del servizio erogato con le modalità stabilite da uno o più decreti del ministro della Pubblica amministrazione. Ciascun dirigente dovrà organizzare il proprio ufficio assicurando, su base giornaliera, settimanale o plurisettimanale, lo svolgimento del lavoro agile nella percentuale più elevata possibile, e comunque in misura non inferiore a quella prevista dalla legge, del personale preposto alle attività che possono essere svolte secondo tale modalità, compatibilmente con le potenzialità organizzative e le effettività del servizio erogato.

TRASPORTO PUBBLICO. A bordo dei mezzi pubblici del trasporto locale e del trasporto ferroviario regionale con esclusione del trasporto scolastico dedicato è consentito un coefficiente di riempimento non superiore al 50 per cento; chiusura dei centri commerciali nei giorni festivi e pre-festivi ad eccezione delle attività essenziali presenti all’interno quali farmacie, parafarmacie, generi alimentari, tabacchi ed edicole

CHIUSURA MUSEI. Sono sospese le mostre e i servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura. Chiusi i corner scommesse e le attività di sale bingo e casinò, anche se svolte all’interno di locali adibiti ad attività differente

Zone arancioni a rischio elevato

Queste misure dovrebbero riguardare Campania, Liguria, Puglia, Sicilia e Veneto.

LIMITE AGLI SPOSTAMENTI. È vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori con un livello di rischio alto, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità o per motivi di salute. Sono comunque consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza nei limiti in cui la stessa è consentita. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.

È vietato ogni spostamento con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in tale comune.

BAR E RISTORAZIONE. Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale a condizione che vengano rispettati i protocolli o le linee guida diretti a prevenire o contenere il contagio.

Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, e fino alle ore 22 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze.

Restano aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro.

Zone rosse, rischio massimo

Dovrebbero rientrare in zona rossa  Lombardia, Piemonte, Valle d’Aosta, Calabria Bolzano e 10 Comuni della Provincia autonoma.

LIMITE AGLI SPOSTAMENTI. È vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori con un livello di rischio alto, e all’interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute.

Sono comunque consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza nei limiti in cui la stessa è consentita. È  consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.

SOSPENSIONE COMMERCIO. Sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità sia nell’ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell’ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l’accesso alle sole predette attività.

Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie e le parafarmacie.

BAR E RISTORANTI. Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale a condizione che vengano rispettai i protocolli o le linee guida diretti a prevenire o contenere il contagio. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, e fino alle ore 22 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze.

Aperti, come nelle altre zone, quelli nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro.

SPORT. Vietate le attività sportive, anche svolte nei centri sportivi all’aperto. È consentito svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione purché comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona e con obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie; è consentito lo svolgimento di attività sportiva esclusivamente all’aperto ed in forma individuale.

SCUOLA. Le scuole superiori, seconda e terza media, dovranno svolgere le lezioni solo a distanza.

SMART WORKING. I datori di lavoro pubblici limitano la presenza del personale nei luoghi di lavoro per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente tale presenza, anche in ragione della gestione dell’emergenza.

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