In una prima versione di questo articolo, la definivamo come una bozza già superata e smentita, con una serie di passaggi improbabili. In realtà ci siamo accorti che scritto così il messaggio poteva essere frainteso (e per questo ci scusiamo con i lettori): non si tratta di un provvedimento sul tavolo del Consiglio dei ministri, ma una versione paradossale del testo in discussione. Con una serie di passaggi – come scrivevamo – decisamente improbabili: come l’articolo che vieta la presenza di più di quindici persone in un funerale, «compreso l’interessato».

Art. 1 – Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale

  1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sull'intero territorio nazionale si applicano le seguenti misure:

  • a) in tutti i luoghi pubblici o aperti al pubblico è prescritto l’uso della mascherina, salvo i casi di comprovata impossibilità per particolari soggetti.
  • b) Nei luoghi privati il titolare, sia che trattasi di abitazioni familiari o sedi associative, può consentire l’accesso ad un massimo di dieci persone diverse dal proprio nucleo familiare risultante dall’anagrafe comunale. Per assicurare il rispetto di tale prescrizione gli incaricati dalla pubblica autorità potranno in qualsiasi momento chiedere l’accesso e procedere alla identificazione dei soggetti presenti nell’immobile.
  • c) Sono sospese le attività sportive che comportino contatto fisico, fatta eccezione per quelle che prevedano la contemporanea presenza di non più di sei soggetti nel campo da gioco. Sono escluse dalla presente disposizione le attività ricreative in centri sociali, comunità di recupero e di accoglienza.
  • d) è consentito svolgere individualmente attivita' motoria purche' comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona, salvo sia convivente;
  • e) gli studi professionali devono consentire la presenza di non più di una persona per ogni stanza, incentivando il ricorso allo smart working. Il ricevimento della clientela deve avvenire o con modalità telematiche o attraverso uina barriera che non consenta il contatto. La stanza in cui avviene il ricevimento deve essere igienizzata dopo ogni accesso.
  • f) I matrimoni possono essere svolti con la sola presenza dei soggetti che devono intervenire secondo le norme dello stato Civile alla celebrazione e non più di dieci invitati. La mancata osservanza della disposizione determina l’invalidità del matrimonio stesso.
  • g) I funerali devono svolgersi con la presenza contemporanea di non più di quindici persone compreso il celebrante e l’interessato.

Art. 2 – Disposizioni finali

  1. Le disposizioni del presente decreto producono effetto dalla data del 12 ottobre 2020 e sono efficaci fino al 31 maggio 2021.

  2. Dalla data di efficacia delle disposizioni del presente decreto cessano di produrre effetti il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020 e il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° aprile 2020.
  3. Si continuano ad applicare le misure di contenimento piu' restrittive adottate dalle Regioni, anche d'intesa con il Ministro della salute, relativamente a specifiche aree del territorio regionale.
  4. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

Roma, 10 ottobre 2020

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