A chi spetta decidere circa l’esplorazione di risorse naturali al largo della costa di Gaza? Come rilanciato da diverse testate, lo scorso 29 ottobre, il ministero dell’Energia e Infrastrutture israeliano ha aggiudicato ad Eni e ad altre cinque compagnie energetiche una licenza di esplorazione nella cosiddetta “zona G”, un’area apparentemente ricca di gas al largo delle coste palestinesi e israeliane. Chiamato a rispondere ad un’interrogazione parlamentare di iniziativa Alleanza Verdi-Sinistra sul punto, il ministro degli Esteri Antonio Tajani replicava che «gli interessi economici devono infatti essere conciliati con le legittime aspirazioni dei popoli e la determinazione di confini e aree marittime segue le regole dettate dal diritto internazionale consuetudinario, che occorre poi applicare alle specifiche realtà. Sono quindi in gioco diritti confliggenti».

Il ministro invitava quindi alla cautela, appellandosi alla formula magica del bilanciamento tra interessi in conflitto, circostanziata da un generico riferimento al diritto internazionale. Il diritto internazionale si colloca, però, in netto contrasto con le affermazioni del Ministro, per una serie di ragioni alquanto stringenti. La risposta del titolare della Farnesina non è dunque solamente ambigua, è anche giuridicamente inaccurata.

A prescindere dal mancato riconoscimento italiano dello stato palestinese, la Palestina è parte alla Convenzione Onu sul diritto del mare dal 2015. Nel 2019, la Palestina ha dichiarato, in conformità con la Convenzione, l’intenzione di stabilire una cosiddetta “zona economica esclusiva” ricomprendente ampie porzioni della zona G. Anche se quest’area è sotto controllo israeliano, giuridicamente il 62 per cento della Zona G è rivendicata della Palestina e Israele non ha alcuna titolarità di conferire nuove licenze di esplorazione. La situazione è simile a quella affrontata dalla Corte di Giustizia dell’Unione europea in relazione al Sahara Occidentale, sotto occupazione marocchina: nel 2018, i giudici dell’Ue hanno dichiarato che gli accordi conclusi fra Ue e Marocco non si applicano alla zona economica esclusiva del Sahara Occidentale, perché su questa il Marocco nulla può disporre. È questo uno degli effetti principali del principio di autodeterminazione dei popoli, norma fondamentale dell’ordinamento internazionale, pacificamente riconosciuta dall’Onu e dalla Corte internazionale di giustizia al popolo palestinese.

Il ruolo italiano

Cosa c’entra tutto questo con l’Italia? Come è noto, il conflitto israelo-palestinese dura almeno dal 1947 e si trova oggi al vaglio della Corte internazionale di giustizia, supremo organo giudiziario dell’Onu, in due distinti procedimenti. Da un lato, a dicembre 2023, il Sudafrica ha convenuto in giudizio Israele con l’accusa di genocidio a Gaza in risposta agli atroci attacchi del 7 ottobre di Hamas. Dall’altro, l’Assemblea Generale dell’Onu ha chiesto alla Corte, nel gennaio 2023, di esprimere un parere sulla legalità dell’occupazione israeliana dei Territori Palestinesi, anche alla luce del principio di autodeterminazione dei popoli.

Entrambi i procedimenti sono in corso e spetterà alla Corte decidere nel merito. È già evidente, però, che l’intero conflitto coinvolge norme il cui rispetto non riguarda solamente le due parti, ma l’intera comunità internazionale. Il diritto internazionale sancisce quello che tutti gli Stati, compresa l’Italia, possono e devono fare in risposta alla violazione di norme fondamentali. Sul punto viene in rilievo che tutti gli Stati del mondo hanno l’obbligo di non riconoscere una situazione territorialmente illegittima e di cooperare per porre fine alle violazioni del principio di autodeterminazione dei popoli. È quello che, ad esempio, l’Italia sta facendo non riconoscendo l’annessione russa del Donbass ucraino. Ma è altresì quello che l’Italia deve fare adoperandosi affinché l’esplorazione di risorse naturali nella “zona economica esclusiva” palestinese non vengano aggiudicate da Israele sulla base del diritto israeliano, come invece sta accadendo.

Non a caso, il 19 febbraio, il team legale palestinese intervenuto di fronte alla Corte internazionale di giustizia ha menzionato la concessione di licenze per lo sfruttamento delle risorse naturali nel territorio marittimo palestinese fra le violazioni del principio di autodeterminazione dei popoli che la Corte deve esaminare. In maniera simile, un gruppo di Organizzazioni non governative ha inviato una lettera ai vertici Eni mettendoli al corrente della delicata situazione giuridica in questione e delle responsabilità in cui la compagnia potrebbe incorrere.

Il governo

Occorre specificare che la circostanza per cui l’Italia sia il principale azionista Eni non implica che eventuali condotte illecite della suddetta compagnia possano essere automaticamente attribuite allo stato italiano.

Un esame del genere deve essere condotto caso per caso, secondo regole rigorose. Tuttavia, il controllo di fatto in Eni conferisce all’Italia un ruolo particolarmente sensibile. Dal momento che l’Italia ha conoscenza diretta di potenziali rischi legati all’attività di Eni, il nostro Governo ha il dovere di agire con la massima diligenza per adottare tutte le misure a disposizione per evitare che il diritto del popolo palestinese alla gestione della propria “zona economica esclusiva”, protetto dal principio di autodeterminazione dei popoli, venga messo a rischio. In altri termini, se di "interessi economici” si vuole parlare, sono quelli dei palestinesi a venire in rilievo nel caso di specie.

In definitiva, ai sensi del diritto internazionale l’Italia deve astenersi da comportamenti che potrebbero pregiudicare il diritto all’autodeterminazione del popolo palestinese.

Questo diritto ricomprende la titolarità del potere di conferire licenze di esplorazione nella zona economica esclusiva palestinese, che include porzioni della zona G. Il tentativo di Israele di conferire licenze su quest’area viola il diritto internazionale e l’Italia farebbe bene a tenersene alla larga.

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