Come aveva intuito il giudice Tamburino, il progetto di mutamento istituzionale era sicuramente comune alla Rosa dei Venti, a La Fenice, al M.A.R. e ad altri gruppi e l'attentato al direttissimo Torino-Roma del 7.4.1973 doveva costituire uno dei “detonatori” alla messa in atto di tale piano
Su Domani prosegue il Blog mafie, da un’idea di Attilio Bolzoni e curato insieme a Francesco Trotta. Potete seguirlo a questa pagina. Ogni mese un macro-tema, approfondito con un nuovo contenuto al giorno in collaborazione con l’associazione Cosa vostra. Per circa un mese pubblichiamo ampi stralci dell’ordinanza del 18 marzo 1995, “Azzi+25” di Guido Salvini, il giudice che a Milano provò, a più di vent’anni di distanza dai fatti avvenuti, a far condannare responsabili e complici di una stagione di sangue
Nel corso dell’esposizione, stante l’ampiezza della materia trattata e il distacco temporale con cui, per ragioni oggettive, è nata la presente istruttoria, numerosi saranno i richiami agli argomenti trattati nei precedenti processi in tema di stragi e di eversione di destra, in particolare al procedimento contro Addis Mauro ed altri e cioè al procedimento svoltosi a Roma nei confronti di Ordine Nuovo, alle istruttorie e ai dibattimenti concernenti la strage di Piazza Fontana, alle diverse istruttorie concernenti l’attentato di Peteano e i relativi depistaggi, al procedimento condotto a Brescia nei confronti del M.A.R. di Carlo Fumagalli e così via.
Poiché tuttavia la motivazione di questa ordinanza non può essere una summa di tutte le motivazioni dei processi precedenti, nell’esporre quali nuove prove e quali elementi aggiuntivi siano emersi in relazione a episodi o persone già oggetto di tali processi appare opportuno fare riferimento solo agli elementi essenziali delle vecchie istruttorie e dei dibattimenti già celebrati evidenziando in sintesi gli elementi di collegamento e di sviluppo.
D’altronde numerose ordinanze o sentenze che saranno citate sono anche allegate in copia ai fascicoli di questa istruttoria (si veda ad esempio l’ordinanza nel processo a carico di Ordine Nuovo di Roma, le ordinanze e le sentenze nei processi sull’attentato di Peteano e sull’attività del gruppo ordinovista veneto), mentre altre importanti sentenze quali quelle relative alla strage di Piazza Fontana e alla strage di Bologna del 2.8.1980 sono state addirittura pubblicate in volumi e in collane specializzate e sono quindi da considerarsi note.
In relazione a queste sono stati quindi acquisiti i soli atti istruttori o gli accertamenti di p.g. che si collegano direttamente a nuove acquisizioni che sono via via emerse nel corso di questa istruttoria.
Sono stati anche acquisiti gli atti istruttori essenziali dell’indagine condotta dal G.I. di Padova, dr. Tamburino, tra il 1973 e il 1974 nei confronti del gruppo Rosa dei Venti in quanto sono emersi strettissimi collegamenti fra l’azione del gruppo La Fenice e i progetti golpisti di tale struttura civile e militare che aveva i suoi principali punti di forza a Padova e a Verona.
Come aveva intuito il giudice Tamburino, il progetto di mutamento istituzionale era sicuramente comune alla Rosa dei Venti, a La Fenice, al M.A.R. e ad altri gruppi e l’attentato al direttissimo Torino-Roma del 7.4.1973 doveva costituire uno dei "detonatori" alla messa in atto di tale piano.
Ugualmente finalizzato a tale progetto era stata la strage commessa da Gianfranco Bertoli poche settimane dopo, il 17.5.1973, dinanzi alla Questura di Milano ed in relazione a tale episodio è in via di conclusione un’istruttoria parallela a questa, condotta dal G.I. di Milano, dr. Lombardi, istruttoria che ha consentito di individuare i probabili mandanti e coordinatori della strage nell’ambiente della Rosa dei Venti.
Anche gli atti istruttori essenziali relativi a tale episodio e trasmessi dal dr. Lombardi sono stati acquisiti alla presente istruttoria.
Di conseguenza, e anche in ragione dell’ampio specchio temporale degli episodi contenuti in questo processo, saranno citati molti interrogatori - perlopiù istruttori e in minor misura dibattimentali – e molte circostanze provenienti dalle precedenti indagini.
In alcuni casi gli episodi criminosi oggetto dei precedenti processi hanno visto la condanna con sentenza definitiva degli imputati o di alcuni di essi e comunque l’attribuzione certa di un singolo episodio ad una organizzazione di estrema destra o a una Struttura di sicurezza “deviata”.
È questo il caso del processo per l’attentato al treno Torino-Roma del 7.4.1973 che ha visto la condanna dei componenti del gruppo “La Fenice”, del processo per l’attentato di Peteano che ha visto la condanna quali autori materiali di Vinciguerra e Cicuttini e di alti ufficiali dei Carabinieri quali autori dei depistaggi, del processo svoltosi a Brescia nei confronti del M.A.R. che si è concluso con la condanna di Carlo Fumagalli, Gaetano Orlando e di quasi tutti gli altri imputati per il reato associativo e per numerosi fatti specifici, del processo nei confronti della struttura di Ordine Nuovo di Roma che si è pure concluso con la condanna di Signorelli, Fachini, Calore e molti altri imputati per un gran numero di reati.
Anche il processo per la strage di Piazza Fontana, nonostante l’assoluzione per insufficienza di prove dei componenti del gruppo veneto per i reati più gravi e la condanna di questi solo per il reato associativo e per quasi tutti gli attentati precedenti al 12.12.1969, ha comportato altresì la condanna definitiva del generale Gianadelio Maledetti e del Capitano Antonio Labruna per il favoreggiamento e la procurata fuga di Pozzan e Giannettini.
In tutti questi casi non sorge evidentemente alcun problema dai collegamenti che saranno effettuati fra le precedenti acquisizioni e le nuove deposizioni di imputati e testimoni nel procedimento 721/88F in relazione a fatti nuovi ma connessi con quelli che hanno visto sentenze di condanna definitive.
Piuttosto, le recenti dichiarazioni di persone che, magari dopo avere negato in passato qualsiasi circostanza significativa, hanno deciso ora, in tutto o in parte e per motivazioni diverse, di rendere noto quanto a loro conoscenza sulla destra eversiva, acquistano una notevole valenza probatoria proprio in quanto sono la prosecuzione naturale e sono in rapporto di complementarità con quanto già in passato accertato da altri magistrati.
Si considerino tre esempi tra i tanti possibili:
- le dichiarazioni di Vincenzo Vinciguerra, rese in questo procedimento circa il gruppo “La Fenice”, circa la responsabilità del gruppo di Ordine Nuovo ed anche di Avanguardia Nazionale per gli attentati della campagna del 1969, circa la struttura eversiva facente capo, a Madrid, a Guerin Serac e a Delle Chiaie, circa gli attentati ai convogli ferroviari diretti in Calabria il 22.10.1972 e commessi da A.N., hanno notevole attendibilità non solo per la statura del personaggio ma anche in quanto egli si è assunta, per sua libera scelta, la responsabilità per l’attentato di Peteano, è stato condannato insieme a Carlo Cicuttini e sono stati condannati gli ufficiali dei Carabinieri e il perito dallo stesso Vinciguerra più volte denunziati come autori dei depistaggi volti a inventare piste diverse da quella reale che portava alla responsabilità del gruppo di Ordine Nuovo di Udine.
- il contenuto dell’appunto autografo del generale Maledetti circa le necessità di "chiudere" la fonte Gianni Casalini affinchè non parlasse della responsabilità del gruppo Freda e la distruzione della relazione comunque approntata da un sottufficiale dei Carabinieri nonchè le deposizioni del personale del Centro C.S. di Padova in ordine a tale vicenda e le parziali ammissioni dello stesso Gianni Casalini costituiscono un complesso di elementi notevolmente attendibili in merito alle manovre del generale Maledetti. Ciò proprio in quanto egli, nel processo per la strage di Piazza Fontana, è stato condannato per il favoreggiamento di Pozzan e Giannettini, coinvolti negli stessi fatti di cui si voleva che Casalini non parlasse, favoreggiamento commesso nel medesimo periodo in cui Maledetti aveva impedito l’acquisizione delle notizie che Casalini stava fornendo.
- le dichiarazioni di Vincenzo Vinciguerra, Mirella Robbio, Gianluigi Radice e molti altri testimoni che hanno descritto il gruppo “La Fenice” come una struttura armata che disponeva stabilmente di armi ed esplosivi nel quadro della “strategia della tensione” nei primi anni ’70 si saldano con le condanne pronunziate dalla Corte d’Assise di Genova, con le ammissioni fatte da Mauro Marzorati in quel processo in merito al fatto che l’attentato del 7.4.1993 non fosse un atto isolato, ma rientrasse in una campagna più ampia, e con le conclusioni della perizia disposta dai giudici di Genova sull’episodio.
Tale perizia ha infatti concluso che l’eventuale scoppio dell’ordigno nella toilette del treno avrebbe provocato un gran numero di vittime fra i passeggeri e addirittura una strage di proporzioni catastrofiche se l’esplosione fosse avvenuta durante il passaggio del convoglio in una delle numerose gallerie che contrAddistinguono il tratto ferroviario Genova-La Spezia.
Anche in tal caso vecchi e nuovi elementi in ordine al ruolo del gruppo milanese nella strategia delle stragi combaciano perfettamente con un conseguente giudizio di attendibilità sui nuovi elementi raccolti.
In altre situazioni, le nuove dichiarazioni si collegano a dichiarazioni accusatorie precedenti rese all’interno di procedimenti al termine dei quali gli imputati sono stati assolti - in relazione a quel determinato episodio - anche se normalmente solo per insufficienza di prove.
È questo ovviamente il caso delle dichiarazioni rese in questo processo, su taluni aspetti della strage di Piazza Fontana e degli altri attentati del 12 dicembre 1969, da Vincenzo Vinciguerra, Carlo Digilio, Graziano Gubbini, Edgardo BONAZZI ed altri testimoni.
Infatti gli aderenti ad Ordine Nuovo del Veneto, e cioè Freda, Ventura, Pozzan ed altri, sono stati assolti con sentenza definitiva per gli attentati del 12 dicembre 1969, anche se sono stati condannati per i reati di associazione sovversiva e per gli attentati ai treni e gli episodi che hanno preceduto quelli appunto del 12 dicembre.
Anche in tali ipotesi, tuttavia, le nuove dichiarazioni sono tutt’altro che prive di valore ed anzi, sotto un certo profilo, risultano ancora più importanti.
Infatti, le dichiarazioni rese nelle precedenti istruttorie, purché, come normalmente è avvenuto, non ritrattate o sostanzialmente modificate nel corso delle varie fasi del procedimento, possono a buon diritto essere citate a riscontro delle nuove in quanto esse non sono certo qualificabili come false o inveritiere, ma semplicemente non sono state sufficienti in quel caso concreto, unite agli altri elementi di prova allora presenti, a far pervenire ad una sentenza di condanna.
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