Su Domani prosegue il Blog mafie, da un’idea di Attilio Bolzoni e curato insieme a Francesco Trotta. Potete seguirlo a questa pagina. Ogni mese un macro-tema, approfondito con un nuovo contenuto al giorno in collaborazione con l’associazione Cosa vostra. Per circa un mese pubblichiamo ampi stralci del resoconto dei lavori della Commissione parlamentare d'inchiesta della X Legislatura che per prima provò a ricostruire l'operazione Gladio. Nelle conclusioni della Commissione resta una frase che pesa più delle altre: «Persistono elementi di ambiguità e reticenza nel rapporto tra struttura e istituzioni democratiche». È il linguaggio della politica per dire che qualcuno mentì


Il documento denominato «Accordo fra il Servizio informazioni italiano e il Servizio informazioni Usa relativo alla organizzazione ed all'attività della rete clandestina post-occupazione (Stay-behind) italo-statunitense» è stato trasmesso al Comitato dal Presidente del Consiglio il 15 novembre 1990. All'epoca della trasmissione al Comitato, il documento era coperto dalla massima classifica di segretezza; risulta, tuttavia, che, in un momento successivo, è stato declassificato a «vietata divulgazione» ed inviato anche alla «Commissione stragi » ed all'autorità giudiziaria.

L'atto in questione si compone di un frontespizio e di cinque pagine dattiloscritte. Il frontespizio, oltre al titolo, reca la dicitura «Allegato n. 1», nonché la consueta stampigliatura relativa alla classifica di segretezza.

Il testo è redatto su carta priva di intestazioni: in testa compare la sigla «GLADIO/1» e la data 28 novembre 1956. La cifra 8 del numero 28 sembra essere corretta a penna su una originaria cifra 6. L'accordo è diviso in tre capitoli.

Nel primo si stabilisce che i due Servizi convengono di collaborare nell'organizzazione, addestra mento ed attività operativa di un complesso clandestino post-occupazione destinato ad entrare in attività — nel caso di occupazione del territorio italiano — nei seguenti settori: informazioni, sabotaggio, evasione e fuga, guerriglia, propaganda.

Nel secondo capitolo è precisato che la base operativa sarà posta in Sardegna e che lo Stato maggiore italiano prevederà, nei suoi piani, di fare tutto il possibile per mantenere il possesso dell'isola. Il terzo capitolo elenca gli impegni rispettivi del Servizio italiano e di quello statunitense. Il documento non reca alcuna sottoscrizione o firma.

A seguito di una richiesta di delucidazioni e chiarimenti formulata dal Presidente del Comitato in data 30 gennaio 1991, il Presi dente del Consiglio, con nota del 15 febbraio successivo, ha tra smesso il testo inglese dell'accordo, intitolato «A restatement of agreements between the Italian and U.S. Intelligence Services relative to the organization and operation of the Italian-U.S. clandestine Stay behind effort» nonché un'ulteriore edizione dattilografica della traduzione italiana, intitolata « Una rielaborazione degli accordi fra il Servizio informazioni italiano ed il Servizio informazioni Usa relativi alla organizzazione ed all'attività della rete clandestina post occupazione (Stay-behind) italo-statunitense».

A prescindere dalla differenza nel titolo («Una rielaborazione degli accordi....» in luogo di « accordo...») il testo italiano trasmesso il 15 febbraio 1991 corrisponde pressoché alla lettera al testo italiano trasmesso il 15 novembre 1990. Entrambi i documenti (testo inglese e testo italiano) trasmessi il 15 febbraio 1991 recano la data 28 novembre 1956, sono redatti su fogli non intestati e non presentano firma o sottoscrizione alcuna.

Da documenti successivamente acquisiti [in nota: Si tratta di: a) un documento intitolato «Verbale della riunione del 18 ottobre 1956», identificato con la sigla «Gladio 2» e datato 18 ottobre 1956; b) un documento intitolato «Nomi convenzionali di copertura», identificato con la sigla «Gladio 3» e datato 28 novembre 1956. Entrambi i documenti, classificati «Segretissimo», sono stati trasmessi al Comi tato, col consenso della Presidenza del Consiglio, dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma, in data 16 maggio 1991.], si è appreso che il 18 ottobre 1956 si era tenuta una riunione fra due rappresentanti statunitensi e due rappresentanti italiani.

Si trattava, per parte italiana, del colonnello Giulio Fettarappa-Sandri (nome in codice « Silvio ») e del maggiore Mario Accasto (nome in codice « Silve stro ») e, per parte statunitense, dei signori Bob Porter (nome in codice « Tony ») e John Edwards (nome in codice « Tom »). In questa riunione si era, tra l'altro, stabilito che i documenti ufficiali « Gladio », sarebbero stati redatti al massimo in quattro copie (due per il Servizio italiano e due per il Servizio statunitense), che tutti i documenti sarebbero stati numerati e che la numerazione «Gladio/ 1» sarebbe stata riservata al documento dal titolo «Una rielabora zione degli accordi fra il Servizio», una volta che questo docu mento fosse stato approvato. Si era convenuto, inoltre, che ciascun documento ufficiale «Gladio» consistesse sempre di un testo italiano e di un testo inglese.

Da altro documento [ in nota: si tratta di un documento intitolato «Verbale della riunione del 29 novembre 1956 », identificato con la sigla «GLADIO 5». Il documento, classificato «Segretissimo», è stato trasmesso al Comitato, con il consenso del Presidente del Consiglio, dalla Procura delle Repubblica presso il Tribunale di Roma il 16 maggio 1991] si apprende che il 29 novembre 1956 fu tenuta un'altra riunione fra i rappresentanti italiani e quelli statunitensi.

In tale riunione (in cui il secondo rappresentante statunitense era stato sostituito dal signor Anthony Niccoli — nome in codice « Sam »), i rappresentanti italiani dichiararono che «la bozza del documento "Una rielaborazione dell'accordo "è stata integralmente approvata dal Servizio italiano nella stesura fatta dal Servizio americano e, come tale, deve essere considerata quale documento approvato da ambo le parti, all'oggetto GLADIO/1, datato 28 novembre 1956».

La particolare procedura adottata, che, come s'è visto, consiste nell'accettazione da parte di uno dei contraenti della bozza di documento predisposta dall'altro, contribuisce a spiegare la mancanza di sottoscrizioni in calce al documento stesso.

Della conclusione dell'accordo era a conoscenza il Capo di Stato maggiore della difesa, come risulta dallo stralcio dell'appunto del 1° giugno 1959, riportato alla pagina 5 di questa relazione. Quanto alla natura dell'Accordo CIA-SIFAR del 1956, nel parere dell'Avvocato generale dello Stato allegato alla «Relazione sulla vicenda Gladio», presentata alla Camera dal Presidente del Consiglio il 26 febbraio 1991, si legge: «Con legge 1° agosto 1949 n. 465 è stato approvato il Trattato dell'Atlantico del Nord (Nato), sotto scritto a Washington il 4 aprile 1949: il trattato tendeva a costituire un sistema difensivo che, attraverso l'Atlantico, collegasse gli Stati Uniti all'Unione dell'Europa occidentale in attuazione dei princìpi affermati in una risoluzione votata dal Senato americano l'11 giugno 1948 che auspicava l'associazione degli Stati Uniti alle intese collettive regionali per l'auto-difesa e sull'aiuto reciproco continuo (v. Monaco — Lezioni di organizzazione internazionale, Torino, 1957, 264 e segg.).

Gli Stati partecipanti al Trattato, dichiarandosi "decisi a riunire i loro sforzi per la loro difesa collettiva", convennero che un attacco armato contro una di esse in Europa sarà considerato quale attacco diretto contro tutte le parti e di conseguenza ognuna di esse assisterà la parte così attaccata intraprendendo immediatamente, individualmente e di concerto con le altre parti l'azione che giudicherà necessaria, ivi compreso l'impiego della Forza Armata, per ristabilire e mantenere la pace e la sicurezza.

Simile trattato presupponeva quindi la conclusione di accordi di carattere essenzialmente militare, tra le parti contraenti intesi a predisporre strumenti e progetti tattici e strategici per la difesa di alcuna delle parti contraenti dagli attacchi di potenze nemiche.

Tale natura ha appunto l'accordo italo-statunitense del 28 novembre 1956 col quale le parti convennero di predisporre una organizzazione, chiamata convenzionalmente stay behind e, all'interno, operazione Gladio, per la difesa del territorio italiano, in caso di sua parziale occupazione da parte di una potenza nemica. Non si è trattato, allora, di un trattato internazionale, bensì della mera esecuzione o applicazione di un trattato, quello della Nato del 4 aprile 1949, che era stato regolarmente approvato dal nostro Parlamento con la ricordata legge n. 465 del 1949: superflua, quindi, alcuna ulteriore approvazione parlamentare, a sensi dell'articolo 80 Cost., oltretutto non conciliabile con l'esigenza di segretezza che, come si è prima osservato, è connaturale ad un accordo per la costituzione di un complesso clandestino di sabotaggio e di guerriglia.

È stato peraltro obiettato che l'accordo del 1956 non può essere considerato mera attuazione ed esecuzione del Trattato Nato del 1949, perché intervenuto non già tra l'Italia ed un comando Nato bensì tra l'Italia ed una singola potenza, gli Stati Uniti d'America, anche se aderente alla Nato.

Non sembra peraltro che l'obiezione abbia concreto fondamento: il trattato Nato prevedeva certamente l'unione degli sforzi delle parti contraenti per la loro difesa collettiva, ma prevedeva altresì l'impegno di ognuna delle parti ad assistere quella attaccata con l'adozione dell'azione giudicata necessaria, sia individualmente che di concerto con le altre parti».

Peraltro, nella lettera inviata il 23 luglio 1991 dal Presidente del Consiglio al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma, quanto alla qualificazione formale dell'accordo del 1956, si legge: «Ciò vale ugualmente per la struttura Stay-Behind, sebbene questa sia sorta in forza di un atto non avente natura Nato e che, come tale, è stato già esibito a codesta autorità giudiziaria».

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