La sequenza di incontri tra i medesimi soggetti, ma anche analoghe e più o meno contestuali triangolazioni Mannino-Subranni, Mannino-Tavormina e Tavormina-Guazzelli-Subranni sul tema delle minacce al ministro Mannino è un dato pacificamente acquisito in almeno due processi definiti con sentenze irrevocabili
Su Domani prosegue il Blog mafie, da un’idea di Attilio Bolzoni e curato insieme a Francesco Trotta. Potete seguirlo a questa pagina. Ogni mese un macro-tema, approfondito con un nuovo contenuto al giorno in collaborazione con l’associazione Cosa vostra. Questa nuova serie sarà dedicata alla sentenza d’appello sulla “Trattativa”.
Disponiamo invero del repertorio completo delle dichiarazioni del Tavormina sui suoi rapporti con Antonio Subranni e con Calogero Mannino, e, più specificamente, sul tema degli incontri (con il Mannino o con il Subranni, o con entrambi) vertenti sul tema delle minacce al Ministro Mannino, o dei timori che questi ebbe ad esprimere per la sua incolumità (non così per le dichiarazioni rese sui medesimi temi dal generale Subranni e dal Contrada nel procedimento a carico di Calogero Mannino per il reato di concorso esterno in associazione mafiosa.
E dallo stesso Mannino in sede di interrogatorio di garanzia nell’ambito del medesimo procedimento: i difensori degli ex ufficiali del Ros, odierni imputati, si sono infatti opposti all’acquisizione che nel presente giudizio d’appello era stato chiesto dal p.g.). Ed è dalle risultanze di quest’ultima fonte di prova dichiarativa, a partire dalla deposizione che il generale Tavormina ha reso nel giudizio di primo grado (udienza 9.01.2015), che occorre prendere le mosse.
È stato dunque il primo direttore generale della Dia, dal gennaio 1992 fino a marzo del ‘93, quando andrà a ricoprire l’incarico di segretario del Cesis, fino al “rimpasto” con il cambio dei vertici di tutti gli apparati di sicurezza, conseguente all’insediamento del governo Berlusconi (maggio ‘94). Vanta un rapporto di grande stima con Ciampi, che prima lo vuole al Ministero del Tesoro; e poi come consigliere del Presidente, sino alla fine del suo settennato.
Originario di Ribera, studia a Sciacca (liceo classico); ma conosce il ministro Mannino a Torino, quando dirigeva la Scuola Allievi (1983-1984): un giorno lo chiama il generale Sateriale, che comandava la Brigata di Torino e lo invita a casa sua per presentargli un conterraneo di Sciacca, appunto l’on. Mannino: solo un incontro di presentazione, tra conterranei.
Successivamente, e anche prima di andare a dirigere la Dia, gli capitò di incontrare più volte l’on. Mannino dopo che egli era tornato a Roma con incarico di rilievo e Mannino, a sua volta, era divenuto ministro dell’Agricoltura o a capo di qualche altro dicastero. Ammette di avere avuto contatti personali, al di fuori di incontri ufficiali o per finalità istituzionali, in forza proprio della pregressa conoscenza.
Se il ministro lo chiamava per incontrano, come è certamente avvenuto, non aveva alcuna remora ad accogliere il suo invito, trattandosi comunque di una personalità di rango istituzionale, sicché lo si poteva considerare, all’epoca, un obbligo e non aveva scuse per sottrarvisi (insomma, una questione di galateo istituzionale); mentre non è mai accaduto il contrario, perché non ha mai avuto bisogno di incontrano per rappresentargli esigenze personali.
Nulla sa precisare in ordine all’oggetto di quegli incontri e a eventuali richieste. Deve però ammettere che in ragione degli incarichi ricoperti in quegli anni (tra il 1983-84 e il 1992, quando va a dirigere la Dia) non aveva alcuna “giurisdizione” sul territorio siciliano né aveva titolo per interessarsi a fatti che fossero accaduti al Mannino in Sicilia.
Peraltro, i carabinieri possono ricoprire la veste di ufficiali di polizia giudiziaria soltanto fino al grado di colonnello e quindi lui non era più ufficiale di polizia giudiziaria da quando era stato promosso al grado di generale: una precisazione spontanea, che sembra tradire la consapevolezza che le domande andassero a parare ad un suo eventuale interessamento a vicende giudiziarie del Mannino.
Conosce Subranni da anni: da quando era Capo di stato maggiore dell’Arma e lui - Subranni - andava al Comando generale a trovare un collega (il Generale Pisani, che poi diventò a sua volta Capo di stato maggiore dell’arma). Lo ha incontrato più volte, ma non hanno mai avuto rapporti per ragioni di servizio, fino a quando ha prestato servizio nell’Arma. In effetti, quando è andato a dirigere la Dia, più volte Subranni, che all’epoca era a capo del Ros, è andato a trovarlo, ma non per ragioni operative.
Erano incontri che potevano inquadrarsi in quel genere di rapporti “che si intrattengono tra Ufficiali quando ci si è conosciuti in precedenza”.
È a conoscenza di incontri personali tra i due, ma ne ricorda uno solo, che risale a quando ebbero notizia di un attentato progettato ai danni dell’on. Mannino. Allora ebbe modo di parlarne con Subranni, che aveva una sede del Ros già operativa a Palermo, affinché avvisasse l’on. Mannino del pericolo e comunque attivasse la sede di Palermo (la Dia non aveva le necessarie capacità operative, perché ancora in fase di allestimento).
Precedenti incontri presso la segreteria politica del Mannino in Roma, via Borgognone: insieme a Subranni lo esclude. Lui invece può esserci andato e deve essere successo a cavallo del suo passaggio alla Dia (o poco prima o poco dopo).
Poi però precisa che in effetti una volta ricorda di essere andato a trovare Mannino a Roma insieme a Subranni, ma presso una sede diversa da via Borgognone; e fu prima dell’episodio delle minacce al Ministro. Non ricorda però il motivo della visita. Ma forse fu solo perché Mannino desiderava conoscere Subranni o vice versa e lui li presentò.
Quando gli viene contestato dal p.m. che, testimoniando al processo a carico dell’on. Mannino (verbale d’udienza dell’8 novembre 1995), il generale Subranni aveva parlato di più incontri avvenuti presso lo studio di via Borgognone con il Mannino alla presenza anche del Generale Tavormina. Questi dice di non averne alcun ricordo, anzi di apprendere solo adesso che Subranni avesse reso quelle dichiarazioni.
Tanto meno ricorda e anzi gli giunge del tutto nuova la circostanza che, secondo quanto dichiarato sempre dal generale Subranni nel processo Mannino, in occasione di quegli incontri a tre, il Mannino avrebbe chiesto loro una mano per dimostrare l’infondatezza delle accuse rivoltegli dal pentito Spatola: neppure questo nome gli dice niente.
Tornando all’incontro di cui ha un ricordo più preciso, è probabile che sia stato Tavormina a sollecitarlo, perché forse Mannino gli aveva rappresentato le sue preoccupazioni su Palermo e allora Tavormina, non avendo una struttura di riferimento in loco cui poterlo indirizzare (per l’aiuto che chiedeva),pensò di rivolgersi a Subranni, chiedendogli di mettersi in contatto con Mannino (ndr. e qui sembrerebbe alludere al fatto che ne sia seguito un incontro tra Subranni e Mannino, avendo lui fatto solo da ponte per metterli in contatto).
Cosa gli avesse detto Mannino, di preciso non lo ricorda; ma è certo che gli aveva espresso tutta la sua preoccupazione per il fatto che evidentemente gli erano arrivate delle notizie, dei segnali in virtù dei quali riteneva che potessero esserci rischi personali, soprattutto quando lasciava Roma per tornare a Palermo.
È stato lo stesso Tavormina spontaneamente — come se continuando a parlarne, sgorgassero senza bisogno di alcuna sollecitazione ricordi più nitidi e dichiarazioni meno reticenti - a dire che questi incontri non è che furono numerosi, il che vai quanto dire che comunque furono anche più d’uno; sebbene lui ne ricordi uno in particolare in cui si accorse che Mannino era piuttosto preoccupato; e ne ricorda altresì un altro, e cioè l’episodio in cui fu lui, Tavormina, a preoccuparsi perché alla Dia era arrivata la notizia di un possibile — e imminente — attentato (perché da Palerno doveva recarsi ad Agrigento per il fine settimana, o qualcosa del genere): anche se non sa precisare se questo episodio avvenne prima o dopo l’incontro in cui era stato lo stesso Mannino a esprimergli la sua preoccupazione.
Propende però a ritenere, come in effetti è più plausibile, che la sua preoccupazione alla notizia del possibile attentato fosse acuita proprio dal fatto che era stato messo in preallarme per così dire dall’avere in precedenza raccolto le preoccupazioni esternate da Mannino.
Anzi, è plausibile che siano state proprio quelle esternazioni a indurre Tavormina ad attivare ogni possibile fonte per saperne di più: e ciò spiegherebbe come sia giunta alla Dia la notizia di un attentato che veniva dato per imminente o comunque già in fase avanzata di preparazione.
Stabilito l’ordine di successione tra i due episodi, il teste ritiene di potere con buona approssimazione collocare il primo episodio, quello in cui Mannino ebbe a esternargli le sue preoccupazioni, nei primi mesi del 1992, e comunque in epoca successiva non solo alla conclusione del maxi-processo, ma anche all’omicidio Lima. Quelle preoccupazioni, infatti, scaturivano da una riflessione, condivisa negli organismi investigativi dell’epoca e comunque nella Dia che riconduceva la causale dell’omicidio Lima all’esito del maxi-processo.
Non ricorda se Mannino ebbe a parlargli di specifici atti di intimidazione (del tipo di quelle di cui diedero notizia i giornali dell’epoca): non può escluderlo né confermarlo. Ma poi conferma quanto aveva dichiarato in precedenza, e precisamente all’udienza del 19 luglio 2000, al processo Mannino, quando certamente i suoi ricordi erano più freschi: in effetti, il Mannino gli “rappresentò delle grosse preoccupazioni.
A questo proposito, sentendosi appunto vittima di minacce che venivano indirizzate nei suoi confronti per l’attività politica che svolgeva a livello diciamo di evidenza in quel periodo. Quindi lui attribuiva il fatto di vivere in Sicilia e di esercitare queste sue funzioni politiche e governative a livelli così elevati, attribuiva a tutto questo. va bene, una serie di iniziative a carattere intimidatorio che venivano portate nei suoi confronti e la cosa lo preoccupava”.
Ma esclude che alla Dia fossero pervenute formali denunce di atti intimidatori; né si premurò di invitare lo stesso Mannino sporgere formale denuncia. Piuttosto, scelse di rivolgersi a Subranni, contando sulla maggiore efficienza operativa del Ros.
E al riguardo deve convenirsi che neppure Subranni o il Ros furono destinatari di una formale denuncia, né trasmisero alcun rapporto-denuncia all’a.g. (a carico di ignoti). Sicché quella che attraverso gli sforzi combinati dei comandanti di due dei principali servizi centrali di polizia giudiziaria cominciò a tessersi sarebbe stata, nella lettura che ne dà la pubblica accusa, fatta propria per questo aspetto dal primo giudice, una sorta di rete di protezione privata, ma realizzata da apparati dello stato.
Il generale Tavormina ha detto di non sapere quali iniziative abbia poi intrapreso il Ros; ma se mal non ricorda, la notizia di un possibile e imminente attentato mise i carabinieri nelle condizioni di attivarsi per verificare la notizia che in effetti poi si rivelò infondata, o meglio successivi accertamenti non diedero alcun riscontro.
Ha poi confermato che la notizia di un imminente attentato a Mannino gli giunse quando già era a capo della Dia, nella seconda metà del 1992 e faceva riferimento ad un attentato da commettere lungo il tragitto che il ministro abitualmente percorreva per recarsi da Palermo ad Agrigento. Parlandone al processo Mannino, però, in un
primo momento aveva fatto risalire l’episodio ad epoca successiva alle stragi di Capaci e via D’Amelio. Adesso non è più sicuro che quel riferimento temporale sia corretto. E in effetti, deve convenirsi che già nel corso della deposizione resa al processo Mannino, aveva rettificato la sua prima dichiarazione, precisando di non poter affatto escludere che la notizia di un possibile e imminente attentato a Mannino fosse pervenuta alla Dia già nel giugno del ‘92, ossia prima della strage di via D’Amelio.
D’altra parte, aveva sbagliato anche nel datare il suo incontro con Guazzelli. In sede di riesame, ha poi confermato che gli incontri sollecitati da Mannino sul problema della sua sicurezza personale in relazione ad episodi di minacce ed intimidazione si collocano in un periodo in cui lo stesso Mannino era ministro. E questo esclude che siano avvenuti dopo la strage di via D’Amelio (“Ma verosimilmente si, guardi”).
È possibile quindi che la sicurezza che sarà ostentata dallo stesso Mannino in occasione di un intervista rilasciata mesi dopo sul Corsera (il 28 maggio 1993), nascesse dall’esito di quegli accertamenti, unito al tempo trascorso dalla notizia di un imminente attentato senza che ne fosse seguito alcun ulteriore atto intimidatorio.
Ma il 19.07.2000, sempre al processo Mannino aveva dichiarato che la notizia di minacce e di un possibile attentato aveva costretto il Ros ad adottare una serie di iniziative a tutela della personalità minacciata. Più precisamente, quanto era pervenuta alla Dia la notizia che era in preparazione un attentato ai danni di Mannino, ne aveva parlato con Subranni perché anche il Ros era stato interessato al problema della tutela del Ministro. E anche Subranni conveniva sul fatto che le minacce dovessero ricollegarsi all’attività politica del Mannino. Ammette che delle iniziative intraprese ebbe modo di parlare con il Generale Subranni. Non ricorda però di quali iniziative si sia trattato, sebbene sappia benissimo che tra i compiti d’istituto del Ros non figurano servizi di scorta a magistrati o politici o personalità attinte da minacce; e che il servizio di scorta al Ministro Mannino era affidato alla polizia di stato.
Si può obbiettare che sarebbe stato inutile potenziare il servizio di scorta. Ma, a parte che questa era una valutazione da lasciare all’organo competente, ci si deve chiedere piuttosto che cosa il Ros potesse fare, e che cosa Mannino poteva aspettarsi o chiedere che facesse, di diverso e più efficace rispetto agli strumenti operativi azionabili dalla polizia di Stato.
Tavormina al riguardo può solo ribadire che, come Dia, non avevano né gli strumenti né la competenza per portare avanti una qualsiasi iniziativa di protezione del Mannino; ma non esclude di averne parlato anche con De Gennaro che, in quanto vice-direttore della Dia, era a capo della struttura operativa. E presume di averne parlato anche a capo della polizia, il prefetto Parisi che del resto si raccordava direttamente al Prefetto De Gennaro; sicché, avendone Tavormina parlato con De Gennaro, il capo della polizia ne sarà stato informato a sua volta (Non ricorda i particolari, ma finisce per ammettere di averne parlato con De Gennaro: [...]).
Orbene, va detto subito che non si può trarre dalla testimonianza del Tavormina alcun elemento certo in ordine al fatto che Mannino e Subranni si siano incontrati più volte per parlare dei problemi di sicurezza del ministro e delle iniziative intraprese dal Ros a sua tutela, nel medesimo periodo di tempo in cui si dipanò la vicenda dei contatti di Mori e De Donno con Ciancimino.
L’unico incontro che si può desumere dalle pur evasive o reticenti dichiarazioni dell’ex capo della Dia è quello seguito alla notizia di un imminente attentato a Mannino: notizia che, verosimilmente, precede la nota del 19 giugno 1992 a firma Subranni diffusa a vari corpi di polizia organismi investigativi circa il pericolo di attentati a varie personalità tra le quali anche due uomini politici identificati nelle persone di Mannino e Andò.
Ma a quella data il progetto di agganciare Ciancimino era già in opera, nel senso che, se non v’era stato già un primo incontro a quattr’occhi tra De Donno e Ciancimino, quanto meno il primo era in attesa di una risposta alla sua richiesta di incontrarsi (fatta avere, al secondo, per il tramite del figlio Massimo).
Quanto agli incontri — di Mannino con Subranni - desumibili dalle agende Contrada, uno non fa testo perché è databile al 13 ottobre, ossia in una fase più che avanzata della trattativa con Ciancimino e a cinque giorni dalla sua apparente rottura.
L’altra risale all’8 luglio, ma il dato non è sicuro perché l’annotazione in agenda è interlocutoria (Subranni era atteso, per andare insieme a Contrada dal ministro, ma non è detto che sia poi giunto); e comunque valgono le considerazioni precedenti, con l’aggiunta che a quella data era già iniziata, con tutta probabilità, la sequenza degli incontri preliminari tra il capitano De Donno e Vito Ciancimino.
Detto questo, non si può presumere che vi siano stati altri incontri solo perché ciò tornerebbe utile a far quadrare l’ipotesi accusatoria; e tanto meno si possono colmare i vuoti della deposizione di Tavormina, costellata di reticenze e amnesie, e la mancata acquisizione di ulteriori dati, imputabili alla scelta difensiva di non dare ingresso alla produzione da parte del pm dei verbali delle dichiarazioni rese dal generale Subranni al processo Mannino, dando per provato ciò che nessuno dei partecipanti a quegli incontri triangolari — per quanto possa desumersi dalle risultanze dei processo Mannino e Contrada e dalla motivazione delle stesse richieste di acquisizione di quei verbali — ha mai dichiarato o lasciato intendere: e cioè che Mannino abbia dato incarico a Subranni, che a sua volta avrebbe girato l’incarico ai suoi sottoposti, di tentare un approccio con i vertici di Cosa nostra; o che una simile iniziativa sia stata concertata tra Subranni e Mannino in occasione di uno o più di quegli incontri.
Resta, è vero, l’incertezza sulle iniziative che, a dire dello stesso Tavormina, furono effettivamente intraprese dagli uomini del Ros a tutela dell’influente uomo politico; e l’imbarazzo del dichiarante nel non riuscire a mettere a fuoco i propri ricordi sul punto, pur avendo finito per ammettere che di quelle iniziative ebbe a parlare con Subranni.
Ma non si può da ciò ricavarne che esse si concretizzarono proprio in un tentativo diretto ad intavolare una trattativa con Cosa nostra, giacché non si può escludere che si siano limitati ad attivare i canali e terminali della propria rete info-investigativa (e in tale ottica si spiegherebbe la visita del capitano Sinico, insieme al maresciallo Lombardo, per compulsare una fonte di quest’ultimo, Girolamo D’anna, al carcere di Fossombrone il 15 giugno 1992, quattro giorni prima che venisse diramata l’allarmata e allarmante nota a firma del C.te del Ros circa possibili e imminenti attentati ad alcune personalità, tra le quali anche il ministro Mannino) o abbiano condotto specifici accertamenti per verificare la fondatezza della notizia di un imminente attentato (accertamenti che poi, a dire dello stesso Tavormina, non diedero esito).
Quanto alla suggestione derivante dalla coincidenza temporale, ovvero il fatto che nello stesso torno di tempo si andava dipanando la vicenda dei contatti con Vito Ciancimino finalizzati, nelle dichiarate intenzione dei diretti protagonisti, a fermare le stragi, si può concedere al più che Subranni ne abbia informato Mannino, condividendone l’utilità anche ai fini della problematica legata alle preoccupazioni del ministro per la propria incolumità: ma senza per ciò stesso inferirne che quell’iniziativa sia nata e sia stata tra loro concertata per quella specifica finalità, dal momento che nulla smentisce l’assunto che l’idea originaria sia stata concepita da Mori e De Donno (quest’ultimo raccogliendo un input del suo comandante a ricercare fonti di livello superiore alle schiere di confidenti, che fossero utili ad acquisire conoscenze e informazioni sulle dinamiche criminali in atto).
Come non v’è prova di incontri tra Mannino e Subranni nel periodo di tempo compreso tra la strage di Capaci e la prima presa di contatto di De Donno con Massimo Ciancimino.
È forse per sopperire a questa rarefazione probatoria, e poter dimostrare l‘esistenza, l’oggetto e la collocazione temporale degli assenti incontri di Subranni con Mannino, ed anche con Contrada, sul problema delle minacce allo stesso Mannino e delle iniziative da intraprendere per la sua protezione, che il p.g. Aveva prodotto, chiedendone l’acquisizione, il verbale delle dichiarazioni rese dal generale Subranni al pm l’8 settembre 1995 nell’ambito del procedimento a carico di Calogero Mannino per il reato di concorso esterno in associazione mafiosa; il verbale dell’interrogatorio di garanzia reso dallo stesso Mannino in data 15 febbraio 1995; i verbali delle deposizioni testimoniali rese all’udienza del 19.07.2000 dallo stesso Subranni e dal dirigente del Sisde Bruno Contrada, sempre nel procedimento a carico del Mannino: atti dai quali emergerebbe che Mannino ebbe ad incontrare sia Subranni che Contrada, tra i mesi di giugno e ottobre del ‘92, anche per parlare con loro delle minacce ricevute e delle preoccupazioni per la sua incolumità.
I difensori di Subranni, ma anche i difensori dei coimputati Mori e De Donno, si sono opposti alla richiesta di acquisizione dei verbali predetti che quindi non hanno avuto ingresso nel materiale probatorio utilizzabile da questa corte.
Una scelta processuale del tutto legittima e insindacabile, da cui non possono ricavarsi indizi a carico del Subranni — e di riflesso anche nei riguardi degli altri due coimputati — per avere sbarrato l’ingresso a materiali di prova compromettenti per la propria posizione.
Ne segue che il tema delle triangolazioni (Mannino-Subranni; Mannino-Contrada; Mannino con Subranni e Contrada insieme) è stato sviscerato nel giudizio d’appello del processo-stralcio a carico di Calogero Mannino assai più di quanto non sia stato possibile fare in questa sede, proprio perché in quel giudizio avevano trovato ingresso e sono stati utilizzati anche i verbali di prova di altro procedimento che invece qui non sono stati acquisiti, non avendo i difensori degli imputati prestato il necessario consenso ex art. 238 c.p.. Ma gli esiti, nel separato giudizio d’appello, non sono stati meno deludenti per le aspettative che la pubblica accusa riponeva in quelle allegazioni probatorie.
Infatti, i giudici d’appello del processo stralcio a carico del Mannino danno atto della sostanziale convergenza che si registra tra le dichiarazioni ammissive di Mannino, di Contrada e dello stesso Subranni circa il fatto che, nel periodo compreso tra giugno e ottobre del ‘92 vi furono tra loro diversi incontri vertenti sia sul problema delle minacce ricevute dal ministro Mannino che sull’esposto anonimo denominato Corvo2 e sulle relative indagini.
A tale convergenza si sottrae solo il rifiuto di Subranni di ammettere di avere incontrato Mannino insieme a Contrada, rifiuto reiterato anche dopo che, secondo quanto si legge nella sentenza di assoluzione del Mannino, gli fu contestato che tale circostanza era stata ammessa dagli altri due soggetti chiamati in causa. Ma per il resto, i tre dichiaranti confermano che vi furono diversi incontri «tra il ministro, il capo del Ros ed il capo del Sisde aventi ad oggetto la sicurezza personale dell’uomo di governo e le accuse contenute nell’anonimo ‘Corvo 2’ vi è più sfociate anche in una riunione istituzionale a cui avevano partecipato la Criminalpol, la Dia, il Ros, il Sismi, il Sisde».
Gli stessi giudici pervengono però alla conclusione che, su entrambi i temi che furono oggetto di quegli incontri, «gli interessi in gioco in quel periodo, quando già era avvenuta la strage di Capaci, non solo per la sicurezza della vita degli uomini di governo, ma anche per la stessa tenuta delle istituzioni democratiche, rendessero assolutamente plausibile la mobilitazione, nell’interesse del ministro Mannino, come di altre alte istituzioni dello stato, di tutte le forze di polizia, militari e d’intelligence dello stato italiano».
In altri termini, non vi sarebbero stato, nelle acclarate triangolazioni, tenuto conto del contesto in cui avvennero e delle prerogative e competenze dei soggetti che vi parteciparono, nulla di anomalo o non ortodosso. Ebbene, ritiene questa corte di dover pervenire ad analoghe conclusioni, con le precisazioni che seguono.
Anzitutto, deve convenirsi che la circostanza di una sequenza di incontri tra i medesimi soggetti, ma anche quella di analoghe e più o meno contestuali triangolazioni Mannino-Subranni e Mannino-Tavormina, Tavormina-Guazzelli-Subranni, sempre sul tema delle minacce al ministro Mannino e delle possibili iniziative da intraprendere a tutela della sua incolumità, è un dato che può considerarsi pacificamente acquisito in almeno due processi definiti ormai con sentenze parimenti irrevocabili. Sul punto, nella memoria depositata il 5 luglio 2021 nella fase della discussione finale del presente giudizio d’appello, le difese di Mori e De Donno non si sottraggono al confronto con l’argomento su cui ha insistito il p.g. nella sua requisitoria; ma si limitano ad ammettere ciò che può evincersi dalle annotazioni contenute nelle agende del Contrada, che fanno parte del compendio dibattimentale.
Si ammette dunque che Mannino abbia incontrato Contrada il 25 giugno, ma da solo e non insieme a Subranni, e comunque dopo che era stata diramata (il 19 giugno ‘92) l’allarmata e allarmante nota del Ros, a firma del Generale Subranni, che segnalava il pericolo concreto di attentati ai danni di cinque personalità, tra cui il Ministro Calogero Mannino.
Ed ancora si ammette che Mannino abbia incontrato Subranni e Contrada insieme: ma una sola volta, e cioè il 13 ottobre ‘92 [...] ossia appena cinque giorni prima dell’ultimo di una serie (iniziata mesi prima) di molteplici incontri che De Donno, prima, e poi lo stesso De Donno insieme al Colonnello Mori, avevano avuto con Vito Ciancimino.
Mentre per la giornata dell’8 luglio risultano annotati sia un incontro con il Generale Subranni che un appuntamento in via Borgognone 47, presso lo studio dell’on. Mannino, ma sembrerebbe trattarsi di annotazioni separate. Quanto alla suggestione derivante dalla coincidenza temporale, ovvero il fatto che nello stesso torno di tempo si andava dipanando la vicenda dei contatti con Vito Ciancimino finalizzati, nelle dichiarate intenzione dei diretti protagonisti, a fermare le stragi, si può concedere al più che Subranni ne abbia informato Mannino, condividendone l’utilità anche ai fini della problematica legata alle preoccupazioni del ministro per la propria incolumità: ma senza per ciò stesso inferirne che quell’iniziativa sia nata e sia stata tra loro concertata per quella specifica finalità, dal momento che nulla smentisce l’assunto che l’idea originaria sia stata concepita da Mori e De Donno (quest’ultimo raccogliendo un input del suo comandante a ricercare fonti di livello superiore alle schiere di confidenti, che fossero utili ad acquisire conoscenze e informazioni sulle dinamiche criminali in atto).
Come non v’è prova di incontri tra Mannino e Subranni nel periodo di tempo compreso tra la strage di Capaci e la prima presa di contatto di De Donno con Massimo Ciancimino.
L’unico che si può desumere dalle pur evasive o reticenti dichiarazioni dell’ex capo della Dia, come già detto, è quello seguito alla notizia di un imminente attentato a Mannino: […]. Non sarebbe provato quindi, a tutto concedere, che Subranni si sia incontrato con Mannino in tempi compatibili con l’ipotesi che la presunta Trattativa Stato-mafia possa essere scaturita da un input di Mannino a Subranni, o addirittura da un apposito incarico conferito dall’ancora influente uomo politico al Comandante del Ros.
La difesa glissa sull’altra triangolazione, quella facente capo al Generale Tavormina (Mannino-Guazzelli, Guazzelli-Tavormina-Subranni), e che si sarebbe dipanata a cavallo dell’omicidio Guazzelli (4 aprile 1992). Ma è anche vero che questa ulteriore triangolazione, che in parte precede e in parte s’intreccia all’altra, risale ad almeno due mesi prima che venisse concepito e messo in atto il progetto di contattare Vito Ciancimino, che prenderà forma solo dopo la strage di Capaci.
Ciò posto, a rivelarsi fallace è la premessa su cui si fonda l’intero ragionamento che ha condotto il giudice di prime cure a riconoscere al Mannino un ruolo fondamentale per avere innescato e, in qualche modo, “ispirato” quel progetto.
© Riproduzione riservata