Su Domani prosegue il Blog mafie, da un’idea di Attilio Bolzoni e curato insieme a Francesco Trotta. Potete seguirlo a questa pagina. Ogni mese un macro-tema, approfondito con un nuovo contenuto al giorno in collaborazione con l’associazione Cosa vostra. Questa nuova serie sarà dedicata alla sentenza d’appello sulla “Trattativa”.


Tutti gli elementi rassegnati convergono dunque ad asseverare la conclusione di cui si diceva, tranne uno: la testimonianza di Sandra Amurri, nota e stimata giornalista de Il Fatto Quotidiano, sul colloquio da lei accidentalmente captato il 21 dicembre 2011 - mentre si trovava al bar Giolitti di Roma. Nella valutazione del giudice di primo grado, invero, la testimonianza dell’Amurri, letta alla luce dei molteplici e puntuali riscontri acquisiti anche sul contesto in cui si collocavano il colloquio di Mannino con l’on. Gargani e le preoccupazioni espresse dal primo al secondo, è una fonte idonea a comprovare, unitamente agli elementi che ne corroborano l’attendibilità, che il Mannino effettivamente si adoperò per sollecitare la sostituzione di Scotti al vertice del dicastero degli Interni; e che lo fece proprio per creare le premesse necessarie o comunque uno scenario politico più favorevole allo sviluppo della cosiddetta “trattativa”.

Il suo allontanamento da tale ruolo costituiva quindi, nella prospettazione accusatoria, che per questa parte il giudice di prime cure mostra di condividere, un passaggio non ancora sufficiente ma certamente necessario e ineludibile per il buon esito del tentativo, che si assume orchestrato o ispirato dal Mannino, di allacciare un dialogo sotterraneo con Cosa nostra, oltre a lanciare un segnale di discontinuità nell’azione di governo, sul versante della lotta alla mafia: nel senso che l’avvicendamento di Scotti, all’indomani della strage di Capaci, ben poteva leggersi all’esterno come una tacita sconfessione dell’operato del ministro uscente, sintomatica del proposito del nuovo governo di abbandonare o di ammorbidire la linea di politica criminale in precedenza portata avanti soprattutto per impulso dello stesso Scotti (e così fu inteso, secondo la corte d’Assise di primo grado, tanto da potersi valutare come uno dei fattori che concorsero a rafforzare nei vertici di Cosa nostra la convinzione che la strategia stragista fosse l’unica che poteva costringere lo Stato a trattare).

Ebbene, la testimonianza della giornalista de Il Fatto Quotidiano validerebbe, ad avviso del primo giudice, tale ipotesi ricostruttiva (fermo restando che le contraddittorie risultanze o la reticenza e la lacunosità delle testimonianze dei politici escussi non consente comunque di pervenire ad analoga certezza circa il fatto che l’avvicendamento di Scotti sia stata determinata da una condivisione da parte del gruppo dirigente democristiano e dello stesso presidente Scalfaro dell’inconfessabile finalità che avrebbe animato il Mannino nel sollecitare quella scelta, e non piuttosto dal combinato disposto di ambizioni - e timori - personali e giochi di corrente o dinamiche di potere interni al partito di maggioranza relativa).

È una conclusione che questa Corte non ritiene di poter sottoscrivere. Ma ciò, va detto subito, per ragioni che non mettono affatto in discussione il positivo apprezzamento già espresso dai giudici di primo grado in ordine all’attendibilità della testimonianza della Amurri.

Non v’è stata alcuna suggestione o travisamento degli elementi più significativi che l’Amurri ebbe a cogliere nel colloquio captato a insaputa dei due interlocutori. Elementi in sé troppo scarni e frammentari o allusivi o pieni di rimandi e sottintesi per poter essere decifrati, se avulsi dal contesto della vicenda cui i due si riferivano; e che la giornalista del “Fatto” ha posto a disposizione dell’a.g. Negli esatti termini e nei limiti in cui le era occorso di raccoglierli, ovvero in circostanze del tutto fortuite, e che hanno trovato conferma nella testimonianza dell’on. Di Biagio.

Al riguardo non può che rimandarsi alle persuasive considerazioni spese nella sentenza impugnata che questa corte ritiene di dovere integralmente sottoscrivere.

Già non è difficile credere che l'Amurri abbia istintivamente - ovvero, per deformazione professionale - aguzzato le orecchie, trovandosi nella condizione di poter ascoltare “in diretta”, e all’insaputa degli interlocutori (solo alla fine, a suo dire, Mannino si sarebbe accorto della sua presenza, e avrebbe detto qualcosa al suo interlocutore) un discorso confidenziale di un noto politico, qual certamente era il Mannino, tanto più se pronunciato con tono molto concitato e preoccupato.

E poi è comprensibile che le frasi più significative (e, in particolare: «Lui è stato chiamato e deve dire, deve confermare le nostre versioni, perché questa volta ci fottono»; “quel cretino di Ciancimino figlio di cazzate ne ha dette tante, ma su di noi ha detto la verità. Perché tu lo Sai, no? Il padre, il padre di noi insomma sapeva tutto»; «a Palermo hanno capito tutto, questa volta ci incastrano, questa volta ci fottono»; «Sì, lo so che hai capito, ma io te lo ripeto, tu devi dire a De Mita che deve assolutamente dire le stesse cose nostre, assolutamente, assolutamente») le siano rimaste scolpite nella memoria proprio a causa del turbamento che le suscitarono sul momento. Ma soprattutto, come la stessa Amurri ha dichiarato, ella non mancò di appuntarsi per iscritto quelle frasi, o i passaggi che più l’avevano colpita del colloquio, approfittando del fatto che era seduta ad un tavolino mentre Mannino e il suo interlocutore discorrevano a pochissima distanza da lei.

Non v’è dubbio quindi che, sapendo che De Mita era stato citato a comparire dinanzi alla procura di Palermo, e che la citazione nasceva dalle dichiarazioni rese da Vincenzo Scotti nell’ambito dell’indagine “Trattativa”, il Mannino era davvero preoccupato di ciò che l’ex presidente della D.C. avrebbe potuto riferire ai magistrati; e rassegnò al Gargani l’assoluta necessità che rendesse dichiarazioni in linea con la loro versione dei fatti: cioè con la verità “ufficiale” che voleva l’avvicendamento di Scotti con Mancino determinata solo dal rifiuto del primo di sottostare alla regola dell’incompatibilità tra lo status di parlamentare e gli incarichi di governo, senza altri fini reconditi.

In sostanza, la preoccupazione di Mannino era che se le dichiarazioni di De Mita non si fossero allineate ad una concorde versione sulle ragioni della mancata conferma di Scotti, ne potessero uscire corroborati dubbi e sospetti sulle vere finalità di quella manovra. Quei dubbi e sospetti che evidentemente la procura di Palermo già nutriva, poiché altrimenti non avrebbe avvertito l’esigenza di sentire De Mita (e anche Forlani, come giustamente rammenta il teste Gargano: segno che voleva vederci chiaro su quella vicenda.

La frase poi che l’Amurri attribuisce a Mannino circa il fatto che a Palermo avessero capito tutto, e che il Ciancimino, che aveva fino a quel momento raccontato un cumulo di sciocchezze e menzogne, stavolta aveva detto la verità su di loro, lascerebbe intendere che quei sospetti erano fondati. E, in particolare, che le vere ragioni avessero a che vedere con l’ipotizzata trattativa segreta (già in corso), ovvero che l’avvicendamento di Scotti con Mancino ne fosse parte integrante, perché avrebbe creato le premesse politiche per l’abbandono o l’ammorbidimento della linea d’azione del governo nel contrasto alla criminalità mafiosa e l’adozione di una linea propensa a esplorare la possibilità di un negoziato con l’organizzazione mafiosa per far tacere le armi ed evitare ulteriori delitti in particolare ai danni di esponenti politici del partito che sembrava essere più di altri bersaglio della violenza.

D’altra parte, è vero che Massimo Ciancimino non aveva formulato accuse nei riguardi di Mannino né fornito indicazioni circa un suo possibile coinvolgimento nella vicenda della trattativa condotta attraverso l’intermediazione di suo padre e dei carabinieri del Ros.

Ma ai difensori come ai giudici del processo Mori/Obinu — in cui pure il tema dell’avvicendamento di Scotti con Mancino era stato lumeggiato — e del processo-stralcio a carico di Calogero Mannino è sfuggito un punto che è stato invece evidenziato dai giudici della corte d’Assise di primo grado del presente processo: tra le tante dichiarazioni rese, il Ciancimino (figlio) aveva detto di aver saputo da suo padre, e in anticipo rispetto a quanto poi era avvenuto, che Scotti, con il quale Vito Ciancimino riteneva non sarebbe stato possibile alcun “dialogo”, non sarebbe stato confermato nell’incarico, per essere sostituito da Mancino (che sarebbe stato poi il terminale politico-istituzionale della trattativa).

In altri termini, lo stato maggiore del partito di maggioranza relativa avrebbe deciso fin dall’inizio delle trattative per la formazione del nuovo governo di escludere Scotti per fare posto a Mancino; e in questo senso il Mannino avrebbe confidato al Gargani che il giovane Ciancimino una volta tanto aveva detto la verità, attingendo quell’informazione a una fonte, suo padre, che sapeva tutto dei suoi ex colleghi di partito e delle dinamiche interne alle correnti.

Ma il condizionale è d’obbligo perché proprio su questo punto specifico, come s’è visto, l’on. Gargani ha tenuto botta, smentendo categoricamente la versione di Sandra Amurri e insistendo nell’affermare che, al contrario, Mannino era stupito del fatto che i magistrati di Palermo potessero credere alle fandonie di Ciancimino (figlio).

Ma a parte l’incertezza derivante dalla persistenza del contrasto tra le due versioni (anche la frase che l'Amurri attribuisce a Mannino, secondo cui a Palermo avevano capito tutto, giusta la versione del teste Gargani potrebbe piuttosto interpretarsi nel senso che i magistrati di Palermo, prestando fede alle propalazioni di un menzognero come Massimo Ciancimino, erano convinti di avere capito tutto, ovvero si erano affezionati a un teorema), ritiene questa Corte che non si possa comunque condividere la lettura in chiave accusatoria delle preoccupazioni espresse dal Mannino nel corso del suo colloquio con l’on. Gargani, come sposata dal giudice di prime cure.

Ed invero, tale lettura è all’evidenza smentita, anzitutto, dal fatto che, anche prestando fede alla testimonianza di Sandra Amurri nella parte in cui riporta le parole e le frasi che il Mannino avrebbe pronunciato nel corso del colloquio con l’amico e collega di partito Giuseppe Gargani, il Mannino ha declinato sempre e solo al plurale il soggetto che avrebbe avuto motivo di temere qualcosa dalla prevista e imminente escussione di Ciriaco De Mita sulla vicenda della mancata conferma di Scotti a ministro degli Interni e contestuale designazione al suo posto del senatore Mancino.

Orbene, se fosse corretta la lettura sposata in sentenza, e considerato che tale sostituzione fu decisa all’unanimità dall’ufficio politico della Dc nella sua massima collegialità (e cioè nella composizione allargata alla partecipazione anche dei due vice-segretari, che all’epoca erano l’on. Silvio Lega e l’on. Sergio Mattarella, se ne dovrebbe inferire che l’intero gruppo dirigente della Democrazia cristiana, all’epoca ancora partito di maggioranza relativa e con un peso corrispondente nella coalizione politica che sostenne il nascente governo Amato, o quanto meno i vertici della corrente della sinistra democristiana non soltanto avrebbero condiviso con Mannino la decisione di sostituire Scotti al vertice del Viminale, ma soprattutto avrebbero pienamente condiviso la vera ragione ditale decisione, che si vorrebbe far consistere in un mutamento di linea politica del Governo, nell’azione concreta di contrasto al fenomeno mafioso, tale da propiziare lo sviluppo della presunta trattativa con Cosa nostra.

Insomma, a voler assecondare tale lettura, le preoccupazioni di Mannino tradirebbero, nei riguardi dell’intero gruppo dirigente della Dc che all’epoca optò per l’avvicendamento di Scotti con Mancino, una sorta di chiamata in correità, almeno sotto il profilo della (cor)responsabilità di una precisa e grave scelta politica — quale sarebbe stata, in ipotesi, quella di negoziare con Cosa nostra per ottenere la cessazione delle stragi o comunque degli ulteriori spargimenti di sangue paventati nel quadro di un escalation di violenza mafiosa che sembrava avere assunto gli esponenti democristiani a bersaglio principale -, ancorché priva in sé di rilievo penale (giacché la scelta di negoziare. sia pure con un’organizzazione criminale, in sé considerata non integrerebbe comunque alcuna ipotesi di reato). [...] è certo che non si verificò alcun mutamento nella linea d’azione del governo sul versante della lotta alla mafia, nelle settimane e nei mesi successivi all’insediamento del governo Amato; né, per quanto può evincersi al riguardo dalle deposizioni degli esponenti democristiani escussi nel giudizio di primo grado, una simile eventualità si profilò, anche solo come opzione da valutarsi, quando si decise l’avvicendamento di Scotti con Mancino.

E gli atti parlamentari relativi all’iter di conversione del Di. 306/1992 (“modifiche urgenti al codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa”), danno ragione a tale assunto perché dimostrano la compattezza dei gruppi parlamentari della Dc nel sostenere il disegno di legge di conversione del decreto legge predetto, nonché la necessità, dopo la strage di via D’Amelio, di approvarlo in tempi rapidi (con le modifiche di cui al max-emendamento presentato dal Governo, proponenti i ministri Mancino e Martelli), così da evitare la decadenza delle disposizioni più incisive.

S’è visto come l’attribuzione a Calogero Mannino di un ruolo decisivo, ancorché derubricato a mero antecedente fattuale, per avere deliberatamente innescato l’iniziativa intrapresa dai carabinieri del Ros attraverso i contatti con Vito Ciancimino resta un tassello fondamentale della ricostruzione sposata dal giudice di prime cure, per le sue ricadute sull’elemento soggettivo del reato per cui si procede. Ma il primo pilastro su cui poggiava questo tassello si è rivelato assolutamente inconsistente.

Altro caposaldo ditale ricostruzione, su cui ha insistito il p.g. nella sua requisitoria finale, è la triangolazione di contatti, incontri e riunioni che si sarebbero susseguiti tra Mannino, Subranni e Contrada contestualmente ai contatti instaurati da Mori e De Donno con Vito Ciancimino. Sarebbe stato infatti la triangolazione predetta a offrire l’occasione e la sede, nonché il momento, anzi i diversi momenti in cui prese corpo l’incarico che poi Subranni avrebbe girato ai suoi sottoposti.

E soprattutto quella triangolazione offrirebbe la prova logica che quella sollecitazione vi fu, anche se, come ammette la sentenza impugnata, non si è in grado di dire come, in che termini, e in quali circostanze concrete, sia stata veicolata al generale Subranni e da questi agli ufficiali alle sue dirette dipendenze.

Il primo giudice non insiste più di tanto sul tema delle presunte triangolazioni, desumendo anche da altre fonti di prova la certezza che Mannino abbia incontrato anche privatamente Subranni per parargli delle minacce ricevute, ricevendone a sua volta informazioni su progetti di attentati ai suoi danni e consigli sul da farsi.

Lo proverebbero la testimonianza e i reperti scritti del giornalista Antonio Padellaro, all’epoca vicedirettore del settimanale L’Espresso, che annotò scrupolosamente e quasi in tempo reale i passaggi salienti della mancata intervista, cioè delle rivelazioni “confidenziali” che off records il Mannino gli fece l’8 luglio 1992 (a condizione che non pubblicasse l’intervista né gli attribuisse le affermazioni e gli apprezzamenti esternati in occasione di quel colloquio che doveva rimanere strettamente confidenziale).

Lo proverebbe la nota a firma del generale Subranni in datata 19 luglio, che indica l’on. Mannino tra le personalità a rischio di possibili e imminenti attentati mafiosi, in quanto non potrebbe l’informazione acquisita dai carabinieri risalire alle rivelazioni fatte dal confidente del maresciallo Lombardo, in occasione della visita che lo stesso sottufficiale gli fece insieme al capitano Sinico al carcere di Fossombrone (e ciò in quanto lo stesso Sinico ha dichiarato che all’esito del colloquio con la sua fonte, il maresciallo Lombardo fece solo il nome del dott. Borsellino come possibile bersaglio di un attentato che si assumeva essere in itinere. Tant’è che lo stesso Sinico si precipitò ad informarne il procuratore, il giorno dopo a Palermo).

Lo proverebbe altresì la circostanza che già nel mese di marzo i comandi delle forze di polizia, compresa l’Arma, e i vertici degli apparati investigativi erano stati allertati da due allarmanti note a firma del capo della polizia e del ministro dell’interno che segnalavano il rischio concreto di attentati eclatanti, e annoverava il ministro Mannino insieme ad altri esponenti politici di rilievo tra i probabili bersagli dei segnalati attentati. E se si considera che il generale Subranni conosceva da tempo personalmente il ministro Mannino e in precedenza lo aveva incontrato più volte (come s’evince dalle dichiarazioni del generale Tavormina, anche non volendo considerare, per non avere trovato ingresso in questa sede i relativi verbali di prova dichiarativa, le ammissioni fatte dallo stesso Subranni in altre sedi processuali, come il procedimento a carico di Calogero Mannino per il reato di concorso esterno in associazione mafiosa), non ci vuole molto a inferire che lo stesso Subranni debba avere parlato con il diretto interessato di quei pericoli per la sua incolumità dei quali cui aveva appreso attraverso canali interni agli apparati di polizia.

E lo proverebbe infine la testimonianza del generale Tavormina, che, sia pure tra tante riserve e residue reticenze ha finito per ammettere di avere lui stesso parlato con Mannino delle minacce che aveva ricevuto, e di averne parlato anche con Subranni, che a sua volta avrebbe incontrato Mannino sullo stesso tema e si sarebbe fatto carico, come Ros, del problema della sua sicurezza.

Ciò posto, a parere del primo giudice, «non è certo dubitabile che il gen. Subranni, incontrando a più riprese l’on. Mannino anche privatamente, non avesse già avuto modo di parlare col predetto del pericolo, che, secondo l’opinione delle più alte autorità addette alla sicurezza del paese. incombeva sullo stesso. Semmai va evidenziato che appare certamente anomalo che l’on. Mannino consapevole dell'elevato pericolo personale che correva, non si sia rivolto, innanzitutto, a funzionari della polizia di stato cui ufficialmente era affidata la sua tutela (...) ed addirittura, abbia, ad un certo momento, dopo la strage di Capaci rinunziato alla scorta...».

Per la verità i fatti danno torto a quest’ultima ricostruzione, o, almeno, sfumano di molto l’anomalia che il primo giudice ha ritenuto di potervi cogliere. La scorta a Mannino, infatti, non fu revocata, anzi, secondo quanto recitava il comunicato emesso dal ministero dell’interno e citato dallo stesso Scotti nel rievocare l’articolo pubblicato su la Gazzetta del Mezzogiorno del 1° giugno 1992 che riportava la notizia che Mannino intendeva rinunziare alla scorta, tale servizio venne rafforzato (o comunque il ministro Mannino fu invitato ad accettare che venisse rafforzato).

Quanto alla dichiarazione dello stesso Mannino di voler rinunziare alla scorta, essa non era sintomatica di indifferenza al pericolo di allentati alla sua persona — già segnalato con le richiamate note del capo della polizia e del ministro Scotti — ma neppure di una sua recondita intenzione di cercare vie traverse, e più efficaci di quelle ufficiali.

L’annuncio, lungi da costituire una manifestazione di spavalderia, poteva essere letto anche come una provocazione, volta a richiamare l’attenzione anche sul suo caso e sull’insufficienza dei mezzi apprestati per la tutela delle personalità a rischio; o più semplicemente era frutto dell’amara constatazione di quanto fosse inadeguata al livello di effettivo pericolo la tutela che poteva essergli assicurata dalla polizia di stato, alla luce di quanto confessatogli dallo stesso questore di Palermo e delle polemiche che proprio in quei giorni, e a seguito del clamore suscita sul tema anche dalla strage di Capaci, infuriavano sull’insufficienza di uomini e mezzi impegnati nella lotta alla criminalità organizzata e nei servizi di protezione.

Stando infatti alle confidenze falle ad Antonio Padellaro, il Mannino aveva parlato del problema con il questore – e dunque non risponde a verità che egli non si fosse rivolto alle autorità competenti a provvedere alla sua tutela –, ma questi aveva candidamente riconosciuto di non avere né il personale né i mezzi che sarebbero stati necessari per assicurargli un’adeguata protezione. E soprattutto lamentò che le forze di polizia non avessero il bagaglio minimo di conoscenze utili a fronteggiare il pericolo proveniente dalle organizzazioni mafiose.

Inoltre, lo stesso Mannino, sempre a dire del giornalista Padellaro, appariva sinceramente preoccupato per la sorte dei ragazzi che gli facevano da scorta, e non voleva che per causa sua succedesse toro qualcosa di grave (lui era preoccupato per la sua scorta, mi disse, mi parlò molto bene di questi ragazzi che lo seguivano e mi disse: io vorrei evitare che se mi dovesse succedere qualcosa. fossero coinvolti essi stessi).

La sentenza eleva a sospetto pure la circostanza che delle minacce ricevute il Ministro Mannino avesse parlato, anche privatamente, con il generale Subranni, o comunque con i carabinieri e non ne avesse parlato invece con il ministro dell’Interno, che peraltro era suo collega di partito [«Non risulta, invece, che il Mannino avesse riferito di avere ricevuto le predette minacce e pressioni direttamente al ministro dell’interno, tanto da raccontare al Padellaro che, appunto, il ministro dell’interno in carica sino a pochi giorni prima, l’on. Scotti, non lo aveva mai contattato, dopo l'omicidio Lima, neppure con una telefonata (“Sono rimasto solo. Neanche una telefonata di Scotti”)»].

Anche su questo punto la lettura delle risultanze processuali proposta dal primo giudice è assai opinabile perché dalla testimonianza di Antonio Padellaro sembrerebbe piuttosto evincersi che Mannino si dolesse del silenzio di Scotti, cioè del fatto che, pur essendo il ministro dell’Interno “uscente” perfettamente al corrente della sua situazione, sotto il profilo del pericolo concreto e attuale pendente sulla sua incolumità (perché era il Ministro in carica quando era stata diramata la nota del Ros e perché erano stati, tre mesi prima, lo stesso Scotti e il capo della polizia Parisi a indicare Mannino tra le personalità a rischio di attentato; per non parlare del comunicato che ribadiva la necessità del servizio di scorta per Mannino), non gli avesse fatto neppure una telefonata per manifestargli la sua vicinanza e la sua solidarietà. E se l’iniziativa di contattare Vito Ciancimino — con tutto quel che ne seguì — fu intrapresa dai carabinieri su invito od ordine del generale Subranni e a seguito delle sollecitazioni rivoltegli dal Mannino.

Tali sollecitazioni risalirebbero all’epoca in cui era ancora Scotti il ministro in carica. In altri termini, non si potrebbe addebitare a Mannino, o elevare a sospetto il suo comportamento, per non essersi rivolto a Nicola Mancino, che sarà nominato Ministro dell’interno solo il 28 giugno, quando l’iniziativa in questione era già avviata.

In ogni caso, nella valutazione del giudice di prime cure, il dato che conta è che Mannino non si rivolse a chi aveva la competenza per provvedere alla sua protezione (magari perché riteneva le forze di polizia incapaci di assicurarla), e preferì investire del problema il generale Subranni, suo conterraneo, e al quale era legato da un rapporto di risalente conoscenza.

Ma il generale Subranni, allora a capo del Ros, non aveva alcuna competenza per adottare concrete e specifiche misure dirette a preservare l’on. Mannino da eventuali attentati; né risulta che si sia adoperato, direttamente e quale comandante del Ros, o indirettamente, e cioè intervenendo su coloro che avevano quelle competenze, per migliorare o rafforzare le misure di protezione per l’on. Mannino: «Costituisce, allora, logica ed inevitabile conclusione che l’intendimento dell’On. Mannino allorché ebbe a rivolgersi al gen. Subranni non fosse quello di ottenere un miglioramento o rafforzamento delle misure di protezione (che d’altra parte come detto, nel suo pensiero non lo avrebbero comunque “salvato”), ma quello diverso di attivare un canale che, per via info investigativa potesse si acquisire più dettagliate notizie sugli intendimenti e sui movimenti di cosa nostra”, ma, inevitabilmente, perché altrimenti non avrebbe addirittura del tutto rinunziato alle misure di protezione assicurategli dalla polizia di stato, anche operare affinché il corso degli eventi per lui sfavorevole potesse essere in qualche modo mutato».

L’esame delle fonti compulsate porterebbe quindi, sempre a parere del primo giudice, alla conclusione che il ministro Mannino, consapevole che Cosa nostra volesse fargli pagare di non essersi adoperato per assicurare il buon esito del maxi processo (poco importa se per non averlo voluto fare o per non esserne stato capace), fece molto di più che non limitarsi a investire i carabinieri della problematica relativa alla sua sicurezza, messa repentaglio dalle minacce mafiose. Egli tracciò per così dire ai carabinieri l’unica possibile exit strategy.

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