Su Domani prosegue il Blog mafie, da un’idea di Attilio Bolzoni. Potete seguirlo su questa pagina. Ogni mese un macro-tema, approfondito con un nuovo contenuto al giorno in collaborazione con l’associazione Cosa vostra. Questa serie è dedicata alla vicenda di Silvana Saguto, la giudice del Tribunale di Palermo che gestiva i beni sequestrati alla mafia finita al centro di un’indagine partita nel 2015 dalla procura di Caltanissetta. Nella condanna di primo grado i magistrati hanno accertato scambi di favori e di soldi tra la Saguto, avvocati e amministratori giudiziari.

Al capo 16 dell'imputazione si contesta a Silvana Saguto, Lorenzo Caramma e Gaetano Cappellano Seminara un'ipotesi di peculato, per essersi appropriati della complessiva somma di €7.850,00 riferibile alle società del gruppo Buttitta, attraverso il pagamento delle seguenti fatture: […].

E' stato comprovato dalla documentazione acquisita (e non è oggetto di contestazione da parte della. difesa) che tali fatture sono state così pagate:

- la fattura 29/2010 attraverso il pagamento dell'importo netto di 2.500 euro, con assegno ******* dell'importo complessivo di 2.560,65 euro tratto dal conto della ditta Buttitta Giuseppe, sottoscritto da Cappellano Seminara (assegno poi versato, il 16 marzo 2010, sul conto corrente *******, intestato a Silvana Saguto e a Lorenzo Caramma presso Unicredit spa);

- la fattura 88/2010 con bonifico dell'importo complessivo di 2.560 euro disposto dal conto corrente di Cava Gi,lrdinello, accreditato il 30 novembre 2010 sul conto corrente ********** cointestato a Silvana Suguto e a Lorenzo Caramma presso Unicredit spa;

- le fatture 73 e 74 del 2012, dell'importo netto rispettivamente di 2.500,00 e 350 euro, con bonifico dell'importo complessivo di 3.019 euro disposto sul conto corrente di Cava Consona, accreditato il 23 novembre 2012 sul conto corrente ********** cointestato a Silvana Saguto e a Lorenzo Caramma presso Unicredit spa,

Secondo la prospettazione del PM, si tratterebbe di una illecita duplicazione di pagamenti, stante che l'attività indicata nell'oggetto delle predette fatture ("attività di valutazione e stima dei mezzi") rientrerebbe all'interno dei compiti già retribuiti a Lorenzo Caramma in relazione alla sua qualifica di coadiutore della procedura Buttitta, intervenuta con nomina del 15.5.2008.

L’accusa di peculato

L'impianto accusatorio, ad avviso del Tribunale, ha trovato conferma nell'istruttoria dibattimentale.

Lorenzo Caramma, come si è già rappresentato, è stato nominato coadiutore all'interno della procedura Buttitta, con l'incarico di "coordinatore delle attività di gestione delle problematiche tecniche connesse alla manutenzione e movimentazione degli impianti, mezzi e attrezzature di cava".

Ebbene, l'istanza di autorizzazione alla nomina testualmente prevedeva "ora, tra le figure professionali impegnate nel team costituito dallo scrivente vi è quella del coadiutore tecnico Ing. Lorenzo Caramma, che già in sede di immissione in possesso ha contribuito alla ricognizione e valutazione di numerosissimi mezzi d’opera di proprietà delle varie cave [...] lo scrivente ha chiesto al predetto professionista di presidiare l'area in questione al .fine di ottimizzarne l'efficienza.

Alla luce di quanto sopra esposto [ .. } appare utile provvedere a mantenere l'lng Caramma nell'organigramma aziendale e stante la diretta correlazione tra la sua attività ed il mantenimento dei livelli di efficienza degli impianti e della loro produttività prevederne il compenso ponendolo a carico delle aziende {..] Tenuto conio di quanto esposto in narrativa, si chiede di autorizzare l'Amministratore giudiziario a liquidare all'Ing. Lorenzo Caramma, per le attività professionali svolte [ .. .] quale coordinatore delle attività di gestione delle problematiche tecniche connesse alla manutenzione e movimentazione degli impianti, mezzi e attrezzature di cava, l'importo mensile di Euro 2000,00 [..] a far data dal mese di gennaio 2008".

Si evince chiaramente dal tenore di tale istanza che l'attività di cui alle fatture in questione (in relazione alla quale il Caramma ha peraltro elaborato le relazioni indicate ai numeri 8.1; 8.2; 8.3; 8.4 della sua produzione documentale) già rientrava in quelle mensilmente remunerate e non era suscettibile di autonoma valutazione.

Invero, nel richiedere l'autorizzazione alla somma a coadiutore giudiziario di Caramma ed al relativo pagamento (duemila euro al mese, poi aumentati a tremila euro al mese), Cappellano Seminara faceva espresso riferimento nella sua istanza a "quanto esposto in parte narrativa", ove precisava che Caramma si era, tra l'altro, occupato della "ricognizione e valutazione di numerosissimi mezzi d'opera di proprietà delle varie cave" e chiedeva di mantenere l'lng. Caramma all'interno dell'organizzazione aziendale, quindi affinché il medesimo svolgesse le mansioni sin lì effettuate.

Se ne deduce che l'attività di valutazione dei mezzi già svolta dal coadiutore nella fase iniziale del sequestro di prevenzione era un compito che sarebbe rimasto assegnato a Caramma anche nella fase successiva, proprio per garantire il presidio efficiente cui si faceva riferimento nell'istanza.

Il coadiutore Caramma era, dunque, il soggetto deputato alla valutazione dei mezzi d'opera nella procedura Buttitta già nelle fasi iniziali del sequestro di prevenzione ed era colui che, retribuito mensilmente dall'amministrazione giudiziaria, doveva evidentemente occuparsi anche delle altre valutazioni di cui si poteva avere bisogno nel corso della gestione.

Che l'attività di cui alle fatture in questione fosse già ricompresa tra i compiti di coadiutore giudiziario emerge anche da una ulteriore considerazione.

Se Caramma avesse effettivamente agito al di fuori dell'originario incarico ed in virtù di incarichi diversi conferiti dall'amministratore giudiziario, allora si sarebbero dovuti rinvenire specifici atti di autorizzazione alla nomina o, quantomeno (ove si volesse considerare Lorenzo Caramma quale consulente dell'A.G.) specifici atti di autorizzazione al pagamento delle sue spettanze, che non sono invece stati prodotti in giudizio.

La previsione di un esborso maggiore, a carico della amministrazione giudiziaria, rispetto al compenso già autorizzato, avrebbe dovuto infatti indurre Cappellano Seminara a rivolgere specifica istanza al giudice.

Non si vuole con questo sostenere che, in astratto, non sia ipotizzabile un incarico ulteriore affidato ad un soggetto cui sia già assegnata la funzione di coadiuzione, ma tuttavia deve trattarsi di compiti non rientranti nell'incarico di coadiutore (già autonomamente retribuito) che, stante il maggiore esborso per la procedura di prevenzione, devono essere preventivamente autorizzati dal giudice delegato.

Nel caso concreto, tali condizioni non sono state rispettate ed, anzi, l’assenza dell'istanza di autorizzazione alla nomina od al pagamento di Lorenzo Caramma, dimostra proprio la mala fede di Cappellano Seminara.

[…] In conclusione, il delitto di peculato si è perfezionato in ragione dell'indebita destinazione di denaro pubblico al soddisfacimento di interessi privati per mezzo delle disposte duplicazioni di pagamento, che hanno consentito l'appropriazione da parte degli imputati di un indebito importo complessivo di 7850 euro.

La condotta dell'imputato Lorenzo Caramma, coadiutore della procedura e pubblico ufficiale, si è realizzata attraverso l'emissione delle fatture in questione, pur nella consapevolezza che l'attività resa rientrava tra quella già retribuita. La condotta dell'imputato Cappellano Seminara, quale amministratore giudiziario e pubblico ufficiale che, in ragione del proprio ufficio, aveva la disponibilità del denaro delle società in sequestro, si è realizzata attraverso il pagamento, con il denaro dell'amministrazione giudiziaria, delle fatture in questione, pur nella piena consapevolezza che l'attività di valutazione mezzi e di valutazione del canone di locazione dei mezzi rientrasse già nell'incarico di coadiutore conferito a Lorenzo Caramma e fosse, quindi, già stata retribuita.

Entrambe le condotte si inseriscono nell'alveo del rapporto corruttivo ormai in corso tra Cappellano Seminara e Silvana Saguto, nell'ambito del quale, appena possibile, l'amministratore giudiziario trovava il modo per elargire somme di denaro in favore del nucleo familiare Saguto Caramma.

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