Un danno erariale di oltre 478mila euro, in relazione alle edizioni del Giffoni Film Festival che vanno dal 2016 al 2024, viene contestato dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Napoli e dalla Procura Regionale per la Campania della Corte dei conti (sostituto procuratore Mauro Senatore, procuratore regionale Giacinto Dammicco) all'ente autonomo Giffoni Experience, al direttore artistico e organizzativo dell'ente e al Responsabile Unico del Procedimento a cui i finanzieri hanno notificato un invito a dedurre, con contestuale atto di messa in mora.

Contestualmente è stato anche eseguito un sequestro conservativo equivalente al danno erariale riguardante rapporti bancari e crediti statali e regionali riconducibili ai destinatari degli inviti a dedurre.
Le contestazioni riguardano la gestione del servizio di trasporto e movimentazione di ospiti e giurati del festival, già oggetto di un decreto di citazione a giudizio davanti alla Corte dei conti in attesa di sentenza.

Le indagini

Le indagini avrebbero fatto emergere presunte criticità inerenti agli affidamenti diretti tra il 2016 e il 2024 a un'associazione culturale presieduta dalla moglie del direttore artistico di Giffoni Experience che ha come unico dipendente la figlia della coppia.
Gli inquirenti ipotizzano che parte dei contributi pubblici per il festival siano stati «dirottati» all'associazione sottoforma di servizi di inclusione e solidarietà sociale, denaro in realtà destinato, viene sottolineato in una nota, «alla copertura del costo dell'unica dipendente» e in «una situazione di conflitto d'interessi tra i vertici dell'Ente organizzatore e l'associazione destinataria degli affidamenti».

Le attività finanziate, sempre secondo quanto emerso dalle indagini dei militari del Nucleo di Polizia economico-finanziaria, in realtà sarebbero state svolte gratuitamente da altre persone o associazioni.
Il responsabile unico del procedimento infine, avrebbe attestato alla Regione Campania «la regolare esecuzione delle prestazioni e la conformità delle procedure amministrative relative agli affidamenti contestati, contribuendo così a rappresentare come ammissibili spese successivamente ritenute prive dei necessari requisiti di rendicontazione e non pertinenti rispetto alle finalità del finanziamento pubblico».

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