Il 28 febbraio 2023 entra in vigore la riforma del processo civile, approvata nel 2021 e che porta il nome dell’ex ministra della Giustizia, Marta Cartabia.

La riforma, frutto del lavoro di una commissione di tecnici e poi approvata a tappe forzate in parlamento, ha come obiettivo il raggiungimento di uno dei pilastri sulla base dei quali i fondi del Pnrr sono stati concessi: la riduzione del 60 per cento della durata dei processi civili e del 90 per cento dell’arretrato cronico entro il giugno 2026.

La riforma, che tocca in modo significativo il rito civile in tutti i gradi di giudizio e l’organizzazione dei tribunali, avrebbe dovuto entrare in vigore il 30 giugno per permettere agli uffici giudiziari di adeguarsi. In legge di Bilancio, tuttavia, la data è stata anticipata di 4 mesi, per rispettare le scadenze europee.

La contrarietà all’anticipazione

La decisione del ministero, tuttavia, non è stata apprezzata dagli operatori del diritto. «L’emendamento governativo alla legge di Bilancio, con l’anticipazione delle principali novità del rito civile, stride peraltro con la decisione di posticipare, invece, la riforma del processo penale e soprattutto appare del tutto irragionevole e disfunzionale visto il caos in cui getterà cancellerie, magistrati e avvocati», hanno detto la presidente del Consiglio nazionale forense, Maria Masi e il coordinatore dell’Organismo congressuale forense, Mario Scialla.

L’avvocatura, infatti, sottolinea come il governo stesso avesse anticipato di voler intervenire per risolvere alcune criticità della riforma civile, in merito alla tutela del diritto di difesa e del contraddittorio.

Anche il Csm ha espresso parere contrario, con una delibera in cui esprime preoccupazione per le possibili difficoltà organizzative degli uffici legate all'anticipo. La delibera sottolinea che anticipare alcune disposizioni «comporterà uno sforzo organizzativo consistente e difficilmente attuabile entro la data del 28 febbraio 2023 in assenza di adeguate risorse umane e materiali», in particolare con riferimento agli scambi di informazioni tra procure e tribunali per i casi di violenza di genere.

Cosa prevede

La riforma innanzitutto potenzia le cosiddette Adr, ovvero i meccanismi alternativi di risoluzione delle controversie come la mediazione e la negoziazione assistita (nei processi di lavoro).

Rendendo obbligatori in alcuni casi questi strumenti che precedono il processo e prevedendo agevolazioni fiscali, l’obiettivo è di limitare la mole di procedimenti aperti davanti ai giudici civili. In questo modo, il cittadino dovrebbe poter ricevere giustizia in modo più rapido anche se non davanti a un giudice, nei casi in cui è possibile una conciliazione o un accordo.

Vengono introdotte anche riforme dii rito: si prevede la l’atto di citazione, che è il primo atto del processo civile, debba già contenere l’indicazione dei mezzi di prova e dei documenti utili a dirimere la controversia, trasformando la prima udienza nel momento clou dell’attività processuale.

Quanto al giudizio d’appello, viene reso più stringente il filtro sull’ammissibilità e si semplifica la fase istruttoria del procedimento.

Lo stesso vale per il giudizio di Cassazione, in cui viene prevista in via preferenziale la definizione in camera di consiglio e quindi senza dibattimento, ma solo sulla base degli atti del ricorso.

Altra modifica importante riguarda il processo esecutivo – ovvero quando bisogna dare applicazione a sentenze – che sconta grandi limiti di efficienza e speditezza. Il ddl semplifica l’ottenimento del titolo per eseguire la sentenza, rafforza le misure dell’esecuzione in mano al giudice in particolare nelle esecuzioni immobiliari (come nel caso del pignoramento di immobili). In questo modo, il recupero di crediti dovrebbe diventare meno difficoltoso per chi ha ottenuto il via libera del giudice.

Infine, la modifica strutturale più importante è riforma del diritto dei minori, con la progressiva eliminazione dei tribunali minorili (prevista entro il 2024) e il suo accorpamento nel tribunale della Famiglia che diventa una sezione del tribunale civile. In questo modo tutto ciò che riguarda i rapporti familiari viene giudicato da magistrati civili, eliminando l’attuale frammentarietà dei riti.

Le novità maggiori

Il nuovo processo civile prevede di ridurre l’oralità: prima di arrivare davanti al giudice con l’udienza di comparizione, infatti viene anticipato lo scambio di memorie. Queste tre memorie impongono di anticipare per iscritto l’intero contenuto del giudizio: la proposizione delle domande e delle eccezioni e della chiamata in causa di terzi, almeno 40 giorni prima dell’udienza; la replica e le nuove eccezioni almeno 20 giorni prima; le ulteriori repliche e le prove contrarie almeno 10 giorni prima dell’udienza. 

In questo modo il giudice ha piena conoscenza di tutti i passaggi e le questioni di rito come le nullità dovrebbero essere già state rilevate e risolte. il risultato, però, è di una prima udienza molto lontana dal momento della citazione in giudizio.

La riforma riguarda anche il grado d’appello, che prevede la presentazione di motivi separati: l’appello deve essere motivato e per ciascuno dei motivi va indicato, a pena di inammissibilità e in modo specifico: «il capo della decisione di primo grado che viene impugnato», «le censure proposte alla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di primo grado»; «le violazioni di legge denunciate e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata».

In Cassazione, infine, è di regola fondato su trattazione scritta e decisione in camera di consiglio, salvo che si tratti di una questione di diritto di particolare rilevanza. 

La fase di esecuzione, invece, viene potenziata con incentivi vistali alla mediazione, l’estensione della mediazione obbligatoria e di quella assistita, tramite avvocati anche per le cause di lavoro.

La digitalizzazione

Il passaggio epocale però riguarda la digitalizzazione. La riforma introduce il deposito obbligatorio telematico per tutti gli atti di tribunale, corte d’appello e cassazione dal 1 marzo anche per tutti gli atti dei magistrati e non più solo quelli delle parti.

Se il processo civile telematico è già da anni una realtà, la riforma introduce il deposito per via telematica anche per gli atti, i documenti e i provvedimenti del giudice di pace, che fino ad oggi erano rimasti su carta. Per loro la scadenza per il via completo al sistema, però, è il 30 giugno, come anche per i tribunali dei minorenni (che verranno però poi accorpati come sezioni dei tribunali ordinari). Gli uffici dovrebbero essere stati dotati di sistemi adatti, ma la vera tenuta del sistema dovrà essere verificata.

© Riproduzione riservata