L’invito a fare una campagna referendaria informativa dedicata al contenuto della legge costituzionale sulla quale ci accingiamo a votare, sterilizzandola dagli aspetti politici inestricabilmente legati alle scelte fatte dalla maggioranza parlamentare, non mi è sembrato particolarmente rispettoso della maturità e della consapevolezza dell’elettorato. Ciò mi è stato confermato da persone diverse e che non si conoscevano fra loro che, già un paio di mesi fa, senza aver fatto studi di diritto, chiedendomi un’opinione sulla riforma delle regole sul governo dei giudici, mi hanno posto la stessa domanda: «Questi me sa’ che vojono fa’ come je pare, lei che dice?».

 Ho risposto che avevano ragione, perché avevano colto il senso della riforma: ridurre l’indipendenza dei giudici ed affrancare il governo dai controlli, il che è stato autorevolmente confermato in una delle tante esternazioni fatte al riguardo dal Ministro Nordio, dicendo che si sarebbero avvantaggiate della riforma anche le forze di opposizione.

questione di aggettivi

Ma mi piace tornare su un aspetto tecnico che, pur se evidenziato già da qualche collega, è emerso meno rispetto ad altri che giustificano la bocciatura popolare della riforma. Mi riferisco all’art. 107, primo comma, della Costituzione, il cui testo modificato prevede che «Non possono essere dispensati o sospesi dal servizio né destinati ad altre sedi o funzioni se non in seguito a decisione del rispettivo Consiglio superiore della magistratura, adottata o per i motivi e con le garanzie di difesa stabilite dall'ordinamento giudiziario o con il loro consenso».

La riforma aggiunge, in sostanza, solo l’aggettivo «rispettivo» il che non ha alcun senso una volta sottratti ai due Consigli superiori che si vogliono istituire i poteri disciplinari, affidandoli all’Alta Corte disciplinare. Potrebbe risultarne un conflitto di difficile soluzione e che in qualche modo dovrebbe affrancarsi dalla lettera della Carta costituzionale una volta riformata.

Un’ulteriore esemplificazione di come vengano approvate le leggi (costituzionali e non): con un’approssimazione ed una sciatteria che sarebbero sempre da evitare, a maggior ragione quando si voglia manipolare la Carta fondamentale, che, prima di essere approvata definitivamente, venne sottoposta al vaglio di Concetto Marchesi, componente dell’Assemblea Costituente ed illustre latinista dell’epoca, per una revisione linguistica e stilistica. Ma si dirà, erano altri tempi…Più banalmente, si tratta di un motivo in più per respingere la riforma.

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