Si vota domenica e lunedì. Uno speciale per orientarsi tra le molte notizie, anche fake, che girano in questi giorni: l’alta corte disciplinare, il sorteggio, la separazione delle carriere, le questioni più tecniche e quelle più politiche, le ragioni del Sì e del No, direttamente dalla nostra newsletter sulla giustizia
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Domenica 22 e lunedì 23 marzo tutti i cittadini saranno chiamati a esprimersi sulla riforma della giustizia, fortemente voluta dal governo Meloni che in questi mesi di campagna elettorale ha ingaggiato uno scontro corpo a corpo con la magistratura, accusata di essere «politicizzata» e di sconfinare, con le sue sentenze, nel potere esecutivo e legislativo.
Assistiamo quotidianamente a un profluvio di opinioni e polemiche sulle materie oggetto della riforma, per questo motivo questo articolo si pone l’obiettivo di aiutarvi a orientarvi tra le molte notizie (anche fake news) di questi giorni. Uno strumento utile per capire e soprattutto per scegliere in maniera consapevole prima di andare a votare.
il voto: dove, quando e perché
I seggi per votare al referendum saranno aperti nella giornata di domenica 22 marzo, dalle ore 7 alle ore 23, e nella giornata di lunedì 23 marzo 2026, dalle ore 7 alle ore 15. Attenzione, quindi, ad avere la vostra tessera elettorale valida per recarvi alle urne. Per gli appassionati degli esiti elettorali, sarà possibile seguire i dati sull'affluenza e i risultati su Eligendo.
Nota bene: siamo chiamate e chiamati a votare per un referendum costituzionale, dunque non c'è quorum. Questo significa che l'esito sarà decisivo, a prescindere da quante persone andranno a votare.
Cosa prevede la riforma
La riforma costituzionale separa i pubblici ministeri (la magistratura requirente) dai giudici (la magistratura giudicante), che diventano così due carriere distinte e separate. Come questa divisione in concreto avverrà – tramite due concorsi distinti, per esempio – sarà disciplinato dalle leggi attuative. Oggi, invece, tutti i magistrati accedono mediante lo stesso concorso, all’esito del quale scelgono se prendere servizio in tribunale (i giudici) o in procura (i pubblici ministeri), anche a seconda dei posti disponibili.
La riforma Cartabia del 2022 ha previsto che il passaggio da un ruolo all’altro sia possibile solo una volta in carriera, entro i primi dieci anni. Nel 2024, i passaggi da una funzione all’altra sono stati 42, su 8.817 magistrati in servizio.
La seconda parte della riforma riguarda il Consiglio superiore della magistratura, che è l’organo costituzionale che governa la vita professionale dei magistrati.
Attualmente il Csm è composto da 20 membri togati, eletti con legge proporzionale tra i magistrati che si candidano, e 10 membri laici eletti dal Parlamento tra gli autocandidati e candidati dai gruppi parlamentari in una lista chiusa. Ne fanno poi parte di diritto il primo presidente della Cassazione e il procuratore generale di Cassazione e il presidente della Repubblica che lo presiede. Si occupa dell’organizzazione degli uffici, delle nomine, delle valutazioni di professionalità e della materia disciplinare.
La riforma prevede la creazione di due Csm, uno per i pm e uno per i giudici. La composizione rimane identica: 2/3 di pm e 1/3 laici per il «Consiglio superiore della magistratura requirente» con il procuratore generale presso la Cassazione come membro di diritto; e 2/3 di giudici e 1/3 laici per il «Consiglio superiore della magistratura giudicante», con il primo presidente della Cassazione come membro di diritto. Entrambi saranno presieduti dal capo dello Stato.
I membri togati verranno sorteggiati tra tutti gli aventi diritto (nella legge di attuazione verranno previsti dei requisiti minimi); i membri laici verranno sorteggiati tra gli aventi diritto (professori ordinari in materie giuridiche o avvocati con 15 anni di esercizio della professione) indicati in una lista compilata sei mesi prima e votata dal Parlamento.
Questi due Consigli avranno tutte le funzioni di quello odierno meno una: la materia disciplinare, che sarà affidata a una unica Alta corte disciplinare, composta da 15 membri: 3 scelti dal Quirinale tra professori ordinari e avvocati con 20 anni di esercizio della professione; 3 sorteggiati dalla lista composta dal Parlamento con i requisiti previsti; 6 sorteggiati tra i giudici; 3 sorteggiati tra i pm.
Come è stata approvata
La riforma è stata approvata senza alcuna modifica parlamentare. Il testo è stato votato nei quattro passaggi parlamentari previsti per le leggi costituzionali esattamente come è uscito dal ministero della Giustizia, senza che sia stato possibile emendarlo sia da parte della maggioranza parlamentare che da parte dell'opposizione.
Proprio questa mancanza di dialogo ha fatto sì che l'approvazione sia avvenuta a maggioranza semplice. La Costituzione prevede che, se una legge costituzionale non ottiene i due terzi dei voti del Parlamento, è possibile sottoporla a referendum costituzionale su richiesta parlamentare, di 500mila cittadini con raccolta firme o di 5 consigli regionali.
Nel caso della legge Nordio, il referendum è stato richiesto sia dai parlamentari di centrodestra che da quelli del centrosinistra nell'immediatezza dell'approvazione. Poi sono state depositate anche le firme per la richiesta popolare. Questo ha determinato non uno slittamento di data (nonostante le polemiche), ma una modifica del quesito, che oggi comprende – come da quesito proposto dai promotori della raccolta firme – anche la chiara indicazione dei sette articoli della Costituzione che verranno modificati se vincerà il Sì.
quali articoli vengono modificati
La riforma tocca sette articoli della Costituzione:
- Articolo 87 (comma 10): riguarda i poteri del presidente della Repubblica. La modifica specifica che il capo dello Stato presiede i due distinti Consigli superiori della magistratura (uno per i giudici e uno per i magistrati requirenti);
- Articolo 102 (comma 1): stabilisce che la funzione giurisdizionale è esercitata da magistrati ordinari, ma introduce la distinzione formale tra le carriere giudicante (i giudici) e requirente (i pubblici ministeri);
- Articolo 104: è questo l'articolo modificato in modo più massiccio. Viene sancito che la magistratura è composta da due carriere distinte, prevede l'istituzione di due Csm separati e l'introduzione del sorteggio per la scelta dei componenti;
- Articolo 105: Ridefinisce le competenze dei due nuovi Csm (assunzioni, assegnazioni, trasferimenti e promozioni), scorporando però la funzione disciplinare, che viene affidata a un nuovo organo costituzionale – l'Alta corte disciplinare – composta da 15 membri sorteggiati;
- Articolo 106 (comma 3): introduce la possibilità di nominare all'ufficio di consigliere di Cassazione, per meriti insigni, anche i magistrati della carriera requirente (oltre ad avvocati e professori);
- Articolo 107 (comma 1): viene aggiornato per riflettere l'inamovibilità dei magistrati all'interno delle rispettive carriere di appartenenza;
- Articolo 110 (comma 1): disciplina le competenze del ministro della Giustizia in relazione all'organizzazione e al funzionamento dei servizi relativi alla giustizia, adattandole alla nuova struttura della magistratura.
Le ragioni del no
Il No è sostenuto in particolare dai magistrati dell'Associazione nazionale magistrati e dai partiti di opposizione – il Partito democratico, Alleanza verdi e sinistra e Movimento 5 stelle – ma sono stati istituiti anche molti comitati civici.
Per punti, le ragioni del No sono:
- La riforma non risolve i veri problemi della giustizia, ma è vessatoria nei confronti della magistratura perché non allineata alla volontà del governo;
- La separazione è fumo negli occhi, perché già ora le funzioni del pm e del giudice sono separate (si può cambiare una sola volta entro i primi dieci anni di lavoro);
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Isolare il pm significa creare un "superpoliziotto" con una cultura eminentemente inquisitoria, molto più vicino alla polizia giudiziaria che alla cultura delle garanzie;
- In questo modo si mina la sua autonomia e indipendenza, che rimane scritta sulla carta ma viene minata dal disegno complessivo della riforma;
- Il sorteggio è un modo per umiliare i magistrati, che saranno l'unica categoria che non eleggerà i propri organi "direttivi". In questo modo la componente togata sarà molto impreparata a svolgere una funzione molto diversa da quella del magistrato in tribunale e quindi sarà succube di quella laica;
- La creazione di una Alta corte disciplinare sarà un modo per rendere meno sereni i magistrati, che verranno giudicati da una corte di sorteggiati in cui la componente politica potrebbe essere preponderante.
Le ragioni del Sì
Il Sì è sostenuto ovviamente dai partiti di governo – Fratelli d'Italia, Lega, Forza Italia e Noi moderati – e dall'Unione camere penali italiane. Come per il No, sono stati creati molti comitati civici, uno anche da membri del centrosinistra.
Per punti, le ragioni del Sì sono:
- La separazione delle carriere rende operativo il principio del giusto processo, realizzando l'obiettivo di avere un giudice terzo e indipendente, perché non più collega del pubblico ministero;
- La creazione di due Csm è consequenziale alla creazione di due carriere distinte;
- L'obiettivo è rafforzare il giudice, perché non più "compagno di banco" del pm. Il pm invece non cambierà le sue funzioni, che rimarranno ancora anche quelle di garanzia. Non perderà indipendenza e autonomia, perché questo rimane scritto in Costituzione;
- Il sorteggio è un modo per liberare la magistratura dalle correnti, che ora ne condizionano la vita, limitando gli avanzamenti per merito e favorendo quelli per amicizia. Il sorteggio avverrà tra magistrati che, se sono in grado di condannare qualcuno all'ergastolo, sapranno anche decidere chi indicare per guidare una procura o un tribunale;
- I laici saranno sorteggiati, anche se in modo temperato, quindi si romperà il legame politico che oggi è presente al Csm. In ogni caso, rimangono una quota minoritaria rispetto ai togati;
- L'Alta corte disciplinare crea un giudice terzo che giudica i magistrati e che, libero dalle correnti, sarà in grado di applicare la giusta severità e imparzialità di giudizio nei confronti dei magistrati che fanno male il loro lavoro.
per approfondire #1: l’alta corte disciplinare
L'Alta corte disciplinare è la grande novità della riforma, perché è un organo costituzionale che prima non esisteva. Il suo funzionamento sarà sostanzialmente demandato alle leggi attuative, tuttavia l'attuale sezione disciplinare del Csm, i dati statistici che lo riguardano e le informazioni sulla composizione presenti nella riforma consentono alcune considerazioni.
per approfondire #2: il sorteggio
Il sorteggio è tra gli elementi più controversi. Secondo la legge costituzionale, sarà puro per i magistrati che comporranno il Csm dei pm, il Csm dei giudici e l'Alta corte disciplinare. Sarà invece "temperato" per i membri laici, sorteggiati da una lista predisposta dal Parlamento.
per approfondire #3: la separazione delle carriere
La separazione delle carriere è stata battaglia storica degli avvocati dell'Unione camere penali italiane, se ne discute da oltre trent'anni, ma è importante capire quali effetti può provocare.
le domande tecniche
La riforma velocizza i processi penali?
No, la riforma non incide sulla durata dei processi penali, ma solo sul funzionamento interno della magistratura, come ha detto anche il ministro della Giustizia, Carlo Nordio. Potenzialmente, però, nell’arco di alcuni anni dall’entrata in vigore, potrebbe rendere più complicato il coordinamento tra tribunali e procure, e queste difficoltà organizzative possono rischiare di rendere più lenta la macchina complessiva.
La riforma elimina le correnti?
La riforma non tocca l’esistenza dei gruppi associativi in cui si divide la magistratura (i progressisti di Magistratura democratica e Area; i centristi di Unicost e i conservatori di Magistratura indipendente). Tuttavia, il sorteggio impedisce che i gruppi si organizzino in liste alle elezioni del Csm e che grazie a questo coordinamento vengano eletti rappresentanti così scelti, come è oggi. In sintesi, quindi, il sorteggio impedirà che i componenti togati entrino al Csm in ragione della loro collocazione in un gruppo. Tuttavia, è ben possibile che uno o più sorteggiati facciano parte di un gruppo.
Il pm e l’avvocato diventeranno uguali?
Il parallelo è complicato. Il centrodestra definisce il nuovo rapporto come un «triangolo isoscele», con il giudice al vertice e pm e avvocato da lui equidistanti. Le figure però sono difficilmente comparabili: nella fase delle indagini preliminari, infatti, il pm continua ad avere l’obbligo di indagare a tutto tondo, cercando (e depositando) tutto il materiale probatorio raccolto, comprese le prove a sgravio dell’indagato; l’avvocato invece può fare indagini difensive con poteri evidentemente molto inferiori rispetto a quelli del pm, ma può tacere prove acquisite che danneggerebbero il suo cliente.
Il pm diventerà più debole o più forte?
Il testo della riforma non tocca i poteri del pubblico ministero, che restano formalmente invariati. Tuttavia i sostenitori del No teorizzano che il pm, isolato dal giudice, perda i suoi connotati di garante dei diritti e diventi esclusivamente un organo di accusa con enormi poteri di indagine, sbilanciato verso il momento delle indagini e proiettato verso la polizia giudiziaria.
Il giudice diventa più debole o più forte?
Come nel caso dei pm, la riforma non tocca i poteri dei giudici. Tuttavia i sostenitori del Sì sono convinti che la riforma valorizzi il ruolo del giudice, che così sarà davvero terzo e imparziale e in alcun modo condizionato dal pubblico ministero.
Le questioni politiche
La riforma sottopone i pubblici ministeri all’esecutivo?
Tecnicamente no. La riforma, infatti, continua a prevedere letteralmente che il pm rimanga «autonomo e indipendente rispetto a ogni altro potere». Dunque nulla nella riforma fa presupporre uno slittamento del pm nell’orbita del governo. Tuttavia, il pm separato dal giudice rimarrà il titolare dell’azione penale e coordinerà la polizia giudiziaria, composta da membri della Polizia, dei Carabinieri o della Guardia di finanza. Tutte forze dell’ordine sottoposte verticisticamente al ministero dell’Interno, della Difesa e dell’Economia. Chi sostiene la tesi dell’influenza dell’esecutivo cita il caso della Francia, dove il pm separato dal giudice è sottoposto al ministero della Giustizia.
La riforma è vessatoria nei confronti dei magistrati?
Lo è nella misura in cui si ritiene che il meccanismo del sorteggio per scegliere i membri del Csm sia un modo per sottintendere che la categoria dei magistrati sia così inaffidabile da non poterle permettere di eleggere i componenti del suo organo di governo autonomo. Chi sostiene il contrario – come il ministro della Giustizia Carlo Nordio – sostiene che tutti i magistrati sono in grado di svolgere le funzioni al Csm allo stesso modo in cui «sono in grado di condannare o di chiedere l’ergastolo per qualcuno». Un dato di fatto è che nessun organo costituzionale – e il Consiglio superiore lo è – ha i propri membri scelti per sorteggio.
Se la maggioranza perde il referendum, la premier Giorgia Meloni deve dimettersi?
Tecnicamente no. Il referendum costituzionale non ha alcun legame diretto con la legittimazione del governo a proseguire nella legislatura. Tuttavia, le opposizioni ritengono che una bocciatura di una riforma costituzionale corrisponda anche a una bocciatura del governo e dunque implichi conseguenze anche politiche. La maggioranza, invece, ritiene che il referendum sia su una riforma tecnica e che dunque non intacchi politicamente la stabilità del governo.
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