Il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo Giovanni Melillo, audito alla Camera dei deputati sulla proposta di legge sulla liberazione anticipata speciale tesa ad alleggerire la insopportabile situazione delle nostre carceri, nata con la collaborazione di Nessuno Tocchi Caino e depositata dall’esponente di Italia Viva Roberto Giachetti, dice: al 41 bis non fanno trattamento penitenziario per cui che senso ha concedere loro la liberazione anticipata?

Grazie, dottor Melillo. Da molti anni ormai noi difensori di persone ristrette in quel regime privativo ne affermiamo con forza la assoluta e urlata incostituzionalità e la vistosa incoerenza con la convenzione Edu proprio perché si sottrae all’ imperativo costituzionale e convenzionale di ogni pena, quello di tendere alla riabilitazione della persona condannata.

La sua autorevolissima ammissione ci rasserena. Avevamo proprio ragione. Si afferma placidamente che ci siano individui ristretti solo per punirli, senza che lo Stato voglia per loro alcuna speranza di recupero e di reinserimento. E questo non per un tempo breve e limitato, in coerenza al carattere emergenziale e provvisorio della misura, ma per dieci, venti, trent’anni. Per chi ha una pena temporanea per l’intera durata di essa, senza neppure un approccio alla convalescenza sociale, tornando in libertà senza essere osservati in un ambito relazionale. Per chi ha l’ergastolo anche fino alla morte.

Così si può affermare senza timore che il progetto disegnato per tutti i ristretti dalla nostra Carta fondamentale non valga per loro, per quei dannati per sempre che il potere amministrativo strappa con decreto al carcere utile a tornare in società. Per loro non serve la liberazione anticipata ritenuta dalla Consulta strumento imprescindibile anche per i condannati all’ ergastolo perché parte del percorso di riabilitazione e di ricostruzione di cui all’imperativo dell’ art. 27 co. III della Costituzione. Per loro non c’è prospettiva, incontri con gli operatori, programma trattamentale. Perché dovremmo valorizzarne il cambiamento?

Il dottor Melillo riconosce il dramma del sovraffollamento e l’urgenza del porvi rimedio di cui doverosamente si fa carico il parlamento. Non, però, per i detenuti di mafia e terrorismo perché ritiene che nei circuiti di alta sicurezza non ci siano problemi di spazi inadeguati o di trattamenti inumani e degradanti che comprimano la dignità dei reclusi.

Un’affermazione che lascia stupefatti a fronte del dolore pulsante di tutti i circuiti detentivi mancanti delle risorse minime, umane e materiali, per rendere dignitosa la carcerazione. Basti pensare alle condizioni delle celle, alla mancanza di acqua calda, alle muffe, al gelo d’inverno e al fuoco d’estate, alla insopportabile attesa che tutti li accomuna per accedere alle cure sanitarie, ai ricoveri ospedalieri, per incontrare il personale intramurario ed ottenere la redazione delle relazioni di sintesi che accompagnano il ristretto nel corso della sua detenzione e ne descrivono il percorso, ne raccontano il cambiamento quando c’è, alle incredibili restrizioni negli affetti, alla assenza di luoghi per vivere l’intimità finalmente riconosciuta come diritto soggettivo, ai tempi di risposta ad ogni istanza di una magistratura di sorveglianza sommersa di lavoro e sempre più carente di personale.

La sofferenza di alcuni fa meno rumore

La relazione introduttiva dell’ onorevole Giachetti, d’altronde, tendeva a una misura che avesse in sé anche un carattere risarcitorio non solo per la qualità del vivere ben al di sotto delle soglie minime del decoro, ma anche per la condizioni di afflizione ulteriore che i detenuti, tutti, avevamo patito durante il regime pandemico: l’interruzione dei rapporti con i familiari, la sospensione di tutte le attività trattamentali, scuola, teatro, corsi di formazione e tanto altro. Ma c’è sofferenza e sofferenza e quella di alcuni, pare, fa meno rumore.

I detenuti per reati di mafia e terrorismo, dunque, non dovrebbero godere di alcuno sconto di pena aggiuntivo. Anzi, anche per la liberazione anticipata ordinaria come oggi disciplinata bisognerebbe pensare a una legge che vieti lo scioglimento del cumulo. In parole povere che impedisca ai magistrati di sorveglianza di applicare la misura di favore alla parte di pena inflitta per reati diversi da quelli su cui si vorrebbe fare operare la preclusione. Insomma i reati di mafia e terrorismo dovrebbero infettare tutta la pena in espiazione, anche quella relativa ad altri reati, minori, perfino bagatellari, comunque non ostativi. Una previsione esplicita tesa a sovvertire un principio giurisprudenziale consolidato: quando concorrono più reati alcuni dei quali rendono meno agevole l’ accesso ai benefici penitenziari, la pena inflitta per questi ultimi si considera espiata per prima per consentire la maturazione dei termini per accedere ai permessi premio, alla semilibertà, all’ affidamento in prova ai servizi sociali, alla detenzione domiciliare, alla liberazione condizionale.

Ma benefici e misure alternative al carcere, espressione della tensione progressiva di ogni pena, in un dinamismo coerente ai percorsi di evoluzione della personalità del condannato verso la restituzione alla libertà, non sembrano prioritari nella riflessione del Dott. Melillo. Per alleggerire il carico di lavoro della magistratura di sorveglianza, propone che i direttori delle carceri fin dall’ ingresso dei ristretti negli istituti, calcolino il loro fine pena con l’eventuale concessione della liberazione anticipata.

Fin dall’ inizio della carcerazione, dunque, i reclusi saprebbero quale decurtazione di pena otterrebbero partecipando attivamente all’ opera di rieducazione e ne trarrebbero un incentivo ad aderire alle proposte di reinserimento. Solo in prossimità del fine pena così calcolato il magistrato di sorveglianza deciderebbe sulla concedibilità del beneficio e non dovrebbe occuparsene di semestre in semestre, man mano che gli sconti di pena vengono meritati, con un vistoso snellimento dei loro compiti e degli incombenti istruttori connessi ad ogni richiesta.

Peccato però che in tal modo i ristretti non potrebbero utilizzare la decurtazione dei giorni di liberazione anticipata per raggiungere il tetto di pena espiata utile ad accedere ai permessi premio ed alle misure alternative al carcere e non vedrebbero la partecipazione all’opera di rieducazione come concretamente proiettata a raggiungere obiettivi trattamentali di progressivo reinserimento.

Una visione coerente, insomma, a una deriva già ampiamente cavalcata dalle recenti riforme che sull’altare della celerità sacrifica i diritti fondamentali e che, dimentica della Costituzione, vede nel carcere l’unica pena possibile, una pena fissa e da espiare fino all’ultimo o comunque più a lungo possibile a prescindere dalla risposta del singolo al progetto di reinserimento in società.

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