“Spesso ossuti e avvizziti, più spesso obesi e flaccidi, col viso marcato dalle nefandezze del loro mestiere, ogni anno ci appaiono vestiti da pagliacci, come non osano neppure gli alti prelati. Chi sono? Sono gli alti magistrati che inaugurano l’anno giudiziario …”.

Sono trascorsi esattamente cinquant’anni – era il 1972 – da quando l’acuminata penna di Luigi Pintor così descriveva, dalle colonne de “Il Manifesto”, la cerimonia di inaugurazione dell’anno giudiziario. Un’invettiva, quella rivolta dal grande giornalista – in un articolo intitolato, significativamente, “I mostri” – ad una magistratura che gli appariva, allora, del tutto sclerotizzata, giacché ancora sorda alle istanze di trasformazione dell’ordinamento giuridico (e, ancor prima, del tessuto civile e sociale della Repubblica), tratteggiate dalla Carta costituzionale. Un ordine giudiziario, in definitiva, agli occhi di Pintor, soltanto capace di assicurare una giustizia “di classe”.

Mezzo secolo, tuttavia, non è trascorso invano.

I cambiamenti

La magistratura, al pari del Paese, si è modernizzata, aprendosi ad un autentico pluralismo di idee e di valori. E ciò conformemente al disegno tracciato dalla Costituzione, basato sulla tutela delle formazioni sociali intermedie tra individuo e Stato, sulla promozione delle autonomie locali, sulla moltiplicazione dei livelli di governo della cosa pubblica, sulla valorizzazione in ogni ambito – civile, sociale e politico – dell’aggregazione tra individui. In una parola, sull’espansione degli spazi di democrazia e di libertà.

Di pari passo con tale cambiamento, al quale l’ordine giudiziario, come detto, non è stato affatto estraneo (e che, anzi, ha concorso a plasmare), è mutata inevitabilmente la percezione, nell’opinione pubblica, dei suoi appartenenti.

Non più, dunque, le creature mostruose evocate dal fondatore del quotidiano comunista, ma i titolari del potere, delicatissimo, di amministrare giustizia “in nome del popolo”. A contribuire a tale rinnovata legittimazione dei magistrati sono stati, certamente, l’abnegazione e il coraggio dimostrati da molti di essi – persino oltre la soglia dell’estremo sacrificio – nel contrastare, dapprima, il terrorismo di matrice politica e, poi, la criminalità di tipo mafioso.

Senza tacere delle speranze in una rigenerazione, anche morale, della classe dirigente italiana, che l’azione della magistratura ebbe a suscitare, ormai un trentennio fa, in quella che è passata alla storia come la stagione di Mani pulite.

Ma quell’onda che appariva impetuosa si è, poco alla volta, trasformata in risacca. Fino ad arrivare all’attuale congiuntura, in cui gli scandali che hanno investito la magistratura associata – disvelando una fitta rete di rapporti di “vassallaggio” tra pochi “patroni” e moltissimi “clientes”, con ricadute sullo stesso funzionamento del Csm – hanno incrinato, nell’opinione pubblica, la fiducia nell’ordine giudiziario.

Il rito immutabile

A non mutare, invece, da quell’ormai lontano 1972, è stata la ritualità – e non potrebbe essere altrimenti, giacché il diritto vive di “riti e sapienza”, secondo l’insegnamento di un indimenticato maestro del pensiero giuridico, Franco Cordero – dell’inaugurazione dell’anno giudiziario. A partire da quella celebrata nelle aule, austere, della Corte di Cassazione, e poi presso le diverse Corti Appello, dislocate lungo l’intero territorio nazionale.

Quella di oggi, però, è stata – in Cassazione – una cerimonia diversa.

E non per il persistere, purtroppo, dell’emergenza pandemica, che già lo scorso anno aveva imposto un drastico ridimensionamento delle presenze e degli interventi, conferendo all’inaugurazione un tono, per così dire, “minore”.

La singolarità dell’odierna celebrazione è data dal fatto che, nel giro di neanche una settimana, i vertici della Suprema Corte (il primo presidente e il presidente aggiunto), dapprima “azzerati” da due sentenze del Consiglio di Stato, essendo stata accertata l’illegittimità delle relative nomine, sono stati repentinamente “reintegrati”, nelle rispettive posizioni, dall’organo di governo autonomo della magistratura.

Questione, indubbiamente, assai complessa, che poco si presta ad analisi immediate e scarsamente approfondite. E ciò non solo per l’estremo tecnicismo della materia, ma anche per il doveroso rispetto dovuto ai protagonisti di questa vicenda, tutte personalità – chi ha agito innanzi al giudice amministrativo, il Presidente titolare della Terza Sezione Civile, Angelo Spirito, non meno dei due alti magistrati, le cui nomine sono state, viceversa, caducate – di eccezionale caratura, umana prima ancora che professionale.

Tuttavia, alla legittima soddisfazione, in chi qui scrive, di vedere – come magistrato di cassazione – sollecitamente ripristinata la piena funzionalità della Corte, non è disgiunto un sentimento di perplessità, come semplice appartenente all’ordine giudiziario (anzi, prima ancora, quale cittadino).

La raffica di annullamenti

Sebbene non siano mancate, neppure in passato, decisioni del giudice amministrativo di annullamento di nomine relative a importanti uffici giudiziari, nel corso di questa consiliatura si è assistito, purtroppo, ad un crescendo, che deve indurre a qualche riflessione.

Questo Csm, infatti, ha visto annullare, dopo la nomina del procuratore della Repubblica di Roma, quella dei componenti della Scuola Superiore della Magistratura (l’organismo chiamato a provvedere alla formazione dei neo-magistrati, e all’aggiornamento professionale di tutti gli altri), fino alla recente decisione che ha interessato, appunto, i primi di due magistrati giudicanti della Suprema Corte.

Una pronuncia, questa adottata del Consiglio di Stato, che appare – sia detto senza infingimenti – come il più preoccupante sintomo delle crescenti difficoltà che l’organo di governo autonomo della magistratura incontra, da tempo, nell’esercizio della propria discrezionalità tecnica.

Tanto da far levare voci, all’interno dello stesso ordine giudiziario, in favore di interventi legislativi che rendano più obiettivi (o meglio, “misurabili”, nella loro concreta applicazione) i criteri per il conferimento degli incarichi di direzione degli uffici giudiziari.

Da tanti anni, infatti, si insiste – per frenare la deriva verso un diritto sempre più “incalcolabile” – sulla necessità di rendere “prevedibili" le decisioni dei magistrati, ma non meno “prevedibili” dovrebbero essere gli esiti relativi ad un’attività (qual è quella del Csm) di alta amministrazione, trattandosi, pur sempre, di dare “esecuzione alle legge”, allorché si adottino quei provvedimenti di organizzazione degli uffici, che delle decisioni giudiziarie costituiscono, in qualche misura, il presupposto.  

La rapidità nel decidere

Ma ciò che ancor di più sorprende, di queste convulse giornate che hanno preceduto l’inaugurazione dell’anno giudiziario, è la rapidità del percorso decisionale del Csm.

L’annullamento disposto dal giudice amministrativo ha determinato la necessità che il Consiglio Superiore della Magistratura operasse una nuova comparazione tra il candidato – che il Consiglio di Stato ha ritenuto illegittimamente pretermesso – e i già nominati, sui quali è nuovamente caduta la scelta del Csm.

Sarà, eventualmente, il giudice amministrativo ad esprimersi, ancora una volta, sulla legittimità di tali deliberazioni, stabilendo se esse siano state il risultato di una adeguata ponderazione dei profili professionali, oppure l’elusione del giudicato in favore del presidente Spirto.

Non si può, tuttavia, sottacere come la fretta di arrivare ad una deliberazione, che non lasciasse la Cassazione sguarnita dei suoi vertici in occasione della cerimonia odierna, sebbene comprensibilmente ispirata alla necessità di evitare un vuoto di potere, ha costretto il Csm a dover emendare, in sede di plenum (e al cospetto del Capo dello Stato, che lo presiedeva), la proposta relativa alla nomina del Presidente Aggiunto della Corte, correggendo una serie di refusi ed imprecisioni.

Tra i quali, in particolare, il riferimento all’acquiescenza, di tutti i candidati diversi dal presidente Spirito, alla delibera annullata, per non averla essi impugnata, stante, invece, la perdurante pendenza di almeno un ulteriore giudizio amministrativo radicato (e destinato a definizione, nel prossimo mese di febbraio) da parte di altro magistrato di legittimità.

Gli errori

Espressione di questa stessa fretta è, inoltre, l’affermazione – che si legge nell’allegato alle due proposte consiliari – relativa alla “rinnovazione” del concerto della Ministra Guardasigilli. Così come “nuove”, e non semplicemente “rinnovate”, sono le due deliberazioni del Csm, avendo esso proceduto a riesercitare il suo potere di comparazione e scelta tra i candidati, e non semplicemente a espungere, dai provvedimenti adottati in precedenza, i vizi da cui erano affetti, “nuovo” (e non meramente “rinnovato”) non può che essere pure il concerto espresso dalla Ministra della Giustizia.

Una finissima costituzionalista come l’attuale titolare del dicastero di Via Arenula ne è, naturalmente, consapevole, sicché la concitazione di questi giorni deve aver tradito l’attenzione dei più stretti suoi collaboratori. Il concerto non è un mero “visto”, apposto dal Guardasigilli all’operato del Csm, ma – come ben sa la Ministra Cartabia – “un elemento essenziale del procedimento”, giacché l’interlocuzione, in tale ambito, tra il Ministro e l’organo di governo autonomo della magistratura, si traduce in “un modulo procedimentale volto al coordinamento di una pluralità di interessi, spesso eterogenei e imputabili ad autorità distinte”, esigendo che si ponga in essere “una discussione e un confronto realmente orientati al superiore interesse pubblico”, destinata a tradursi in “un esame effettivo ed obiettivo, dialetticamente svolto, di tutti gli elementi ai fini della copertura di quel determinato incarico direttivo” (Corte cost., sent. n. 379 del 1992).

Nessuno dubita che tanto sia avvenuto nei casi in esame, ma l’espressione secondo cui il concerto viene “rinnovato” non appare, forse, la più consona a darne attestazione.  

Quale, dunque, la morale di questa storia?

Ogni “rito” è importante in uno stato costituzionale di diritto, giacché ad esso appartengono anche momenti simbolici, indispensabili a consolidarne la sua “religione civile”. Ma esso vive, soprattutto, di sapienza, giacché è nell’accorto e prudente esercizio del potere – qualunque ne sia la natura – che ogni Istituzione trova, in ultima analisi, la sua principale fonte di legittimazione.     

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