Vorrei provare a fornire un diverso punto di vista della questione "aggravante mafiosa e procedibilità a querela".

La vicenda che ha dato origine al dibattito dei giorni scorsi e in seguito al disegno di legge del 19 gennaio, è nota: il processo di Palermo a carico di tre persone imputate, tra l'altro, per lesioni personali e sequestro di persona.

La mancata procedibilità in assenza di querela ha giocoforza imposto la revoca della misura cautelare a carico dei tre imputati, di lì le critiche di molti magistrati.

Io non conosco i fatti del processo di Palermo, ma mi è sufficiente la ricostruzione pubblicata dalla stampa: da lì si coglie il problema che mi fornisce lo spunto di riflessione che vorrei esporre in sintesi.

Fino al 30 dicembre, la procedibilità d'ufficio consentiva di procedere nei casi - evidentemente non pochi, in un contesto mafioso - in cui un imputato fosse portato a giudizio pur in assenza di querela, nella ragionevole e umana comprensione della posizione di metus e di soggezione in cui versava la presunta vittima del reato.

Con la riforma, questa opportunità - se vogliamo, di amministrare la giustizia senza la volontà punitiva della persona offesa, e talvolta anche contro - è venuta meno.

il nuovo ddl

Ripristinare, come fa il disegno di legge in commento, la procedibilità officiosa nei casi in cui sia sussistente la circostanza aggravante del c.d. metodo mafioso significa imporre al pubblico ministero di acquisire le prove dell'appartenenza alla mafia dell'indagato, o comunque che egli si sia avvalso della forza intimidatrice tipica dell'agire mafioso.

Si tratta di uno sforzo probatorio molto più gravoso di quello relativo alla prova del "solo" sequestro (non aggravato dalla finalità estorsiva) o delle lesioni personali, reati per i quali basta un referto medico e qualche testimonianza.

Senza scendere in dettagli tecnici superflui in questa sede, le ragioni di questo aggravio di onere probatorio derivano dal fatto che anche le circostanze aggravanti, ivi compresa quella mafiosa, necessitano di essere oggetto di prova da parte del pubblico ministero, così come gli altri elementi del reato-base (ossia, non aggravato).

A titolo di esempio: per provare un sequestro di persona “semplice”, dovrò provare che taluno sia stato privato della libertà personale illegittimamente e per un tempo significativo; per provare che quello stesso sequestro sia stato eseguito con metodo mafioso o da esponenti di una organizzazione mafiosa, dovrò provarne la loro appartenenza a un clan, e prima ancora, l’esistenza effettiva di quel dato clan attivo in un determinato territorio.

Insomma, quello che voglio dire è che, in passato, pur in presenza di un contesto mafioso - ma non solo: potrei portarle più di un caso in cui la vittima si sia sentita in uno stato di soggezione rispetto all'autore presunto del fatto, anche in ambiti del tutto avulsi da quello mafioso - la procedibilità di ufficio consentiva di "salvare" l'azione penale e portarla avanti anche in assenza di querela.

Oggi non più, a meno che il pubblico ministero non s'imbarchi in un'indagine ben più lunga e corposa (perché no? arricchita di intercettazioni telefoniche e ambientali, quando non del contributo di collaboratori di giustizia) per provare la presenza di un sodalizio mafioso che fino ad allora aleggiava sullo sfondo.

Anni fa, da pubblico ministero in udienza proprio a Palermo, ho visto con i miei occhi una vittima di usura (usura semplice, senza aggravante di mafia), appena terminata la sua deposizione, alzarsi dal banco dei testimoni e mandare platealmente baci all'imputato presente: temo che in futuro gesti simili saranno più frequenti di quanto si possa pensare.

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