- L’ultimo decreto legge introduce una nuova disposizione in tema di “certificazione verde”.
- La nuova norma, oltre a portare da sei a nove mesi la validità dell’attestazione di avvenuta seconda dose, prevede il rilascio di una certificazione sin dalla prima dose, valida dopo quindici giorni dalla prima somministrazione e fino alla somministrazione di completamento.
- Il nodo sta nella parola «validità», cioè se “valido” sia sinonimo di “efficace” come “lasciapassare”, e basti una sola dose per essere più liberi. Al momento ciò non può dirsi del tutto chiaro. Sulla non trasmissibilità del virus anche da vaccinati si stanno consolidando evidenze, ma ancora manca una posizione ufficiale.
Il nuovo decreto del governo pone un problema sul tema della “certificazione verde”, introdotta dal decreto legge precedente, vale a dire l’attestazione comprovante uno dei seguenti stati (come si spiega sul sito del ministero della Salute): completamento del ciclo vaccinale contro il Sars-CoV-2; guarigione dall’infezione da Sars-CoV-2 (che corrisponde alla data di fine isolamento, prescritto a seguito del riscontro di un tampone positivo); referto di un test molecolare o antigenico rapido per



