- Non potendo più negare all’inquirente l’autorizzazione a procedere, se ne squalifica l’intendimento, con la peggiore delle accuse: quella di usare lo strumento penale non già per accertare fatti e per giudicare, ma per compromettere l’immagine di un politico o di un partito.
- Qualunque cittadino e, ovviamente, anche il politico – gpossibilmente con la misura richiesta dal ruolo ricoperto – ha il diritto di esprimere rilievi critici in ordine allo svolgimento di un procedimento penale o alla motivazione di una sentenza.
- Ciò che non ci si dovrebbe consentire, e che non dovrebbe mai consentirsi un rappresentante delle istituzioni, è delegittimare la funzione giurisdizionale.
Esattamente trent’anni fa, sull’onda di una indignazione popolare che aveva raggiunto limiti di guardia, venne apportata una modifica all’art. 68 della Costituzione, eliminando l’istituto dell’autorizzazione a procedere, che i padri costituenti avevano previsto per tutelare l’autorità politica là dove l’azione della magistratura avesse deviato dai sui compiti istituzionali, perseguendo finalità politiche. L’istituto avrebbe dovuto operare solo in casi gravi ed eccezionali. Per decenni, invec



