- Il caso del russo Uss, fuggito dagli arresti domiciliari, interroga le regole del nostro ordinamento giudiziario. Ma i magistrati italiani si sono attenuti alle procedure.
- Nel caso di persona da estradare, l’unico elemento da valutare per disporre la misura cautelare è il pericolo di fuga, che la procura generale sostiene grazie agli atti inviati dallo stato che chiede l’estradizione.
- Nel caso di Uss, le notizie inviate dagli Usa erano poco accurate rispetto alla realtà e i difensori hanno avuto gioco facile a contraddirle. Altro tema sono le domande su come si sia generato il cortocircuito tra amministrazione Usa e Italia, ma non c’entrano col diritto.
Per uscire dal gioco dello scaricabarile politico sul caso di Artem Uss, il russo evaso dai domiciliari, l’unico modo è ancorarsi alla realtà dei fatti e magari anche al diritto. Per farlo serve chiarire alcune nozioni. La prima: le misure cautelari per un soggetto di cui è stata chiesta l’estradizione funzionano in modo peculiare rispetto agli indagati in Italia. Il giudice che decide è il collegio della Corte d’appello (e non il Gip), mentre è la procura generale (e non il pm che indaga)



