Su Domani prosegue il Blog mafie, da un’idea di Attilio Bolzoni e curato insieme a Francesco Trotta. Potete seguirlo a questa pagina. Ogni mese un macro-tema, approfondito con un nuovo contenuto al giorno in collaborazione con l’associazione Cosa vostra. Questa nuova serie sarà dedicata alla sentenza d’appello sulla “Trattativa”.


All’imputato Massimo Cianciminoo veniva contestato il reato di calunnia, per avere, in particolare, nel corso delle sue molteplici dichiarazioni rese alla A.g., accusato il dott. Giovanni De Gennaro, brillante funzionario della Polizia di Stato che, al culmine della sua carriera pubblica, ha ricoperto anche la carica di Capo della medesima Polizia di Stato, di avere intrattenuto, nella sua predetta qualità, “costanti e numerosi rapporti illeciti con esponenti dell'associazione mafiosa denominata “cosa nostra” e, quindi, in sostanza ed in concreto, il reato, se non di partecipazione, quanto meno di “concorso esterno” nel delitto di associazione mafiosa.

Si contestava, quindi, ancora più in particolare, al Ciancimino di avere, al fine di supportare la sua accusa, contraffatto un documento manoscritto, consegnato al P.M. il 15 giugno 2010, consistente in un elenco di funzionari dello Stato a vario titolo asseritamente collusi con la mafia nel quale, però, era stato trasposto il nome “De Gennaro” traendolo da un altro documento questa volta manoscritto in originale da Vito Ciancimino.

Il P.M. contestava, altresì, al Ciancimino la circostanza aggravante prevista dall’art. 368 comma 2 c.p. per avere incolpato il De Gennaro di un reato per il quale la legge stabilisce la pena superiore nel massimo a dieci anni, reato non espressamente indicato col suo articolo, ma che dalla descrizione dei fatti si individua agevolmente in quello previsto dall’art. 416 bis c.p.

Dal verbale del 15 giugno 2010 redatto dall’Ufficio della Procura della Repubblica di Palermo (prodotto dalla difesa della parte civile De Gennaro all’udienza del 26 settembre 2013 ed acquisito con ordinanza del 17ottobre 2013) si ricava che in quella occasione Massimo Ciancimino, dopo essere stato avvertito ai sensi dell’art. 64 c.p.p., ebbe, tra l’altro, a consegnare spontaneamente il documento indicato nel capo di imputazione sopra ricordato, dichiarando di averlo “recuperato” a Parigi da un soggetto di cui non rivelava le generalità per non coinvolgerlo, essendo, a suo dire, amico della moglie ed estraneo ai fatti rappresentati nei documenti che aveva custodito per suo conto.

Il Ciancimino, quindi, aggiungeva che il foglietto manoscritto che poi ha dato luogo all’odierna contestazione di reato era “certamente” già contenuto in una busta spedita nel 1990 dal padre da Roma alla sua abitazione di Palermo affinché fosse conservata dalla moglie in attesa di disposizioni.

Dal tenore delle dichiarazioni rese si evince che Massimo Ciancimino ebbe a consegnare il documento in questione con l’inequivoco intento di supportare le assente indicazioni del padre sul c,d. “quarto livello”, comprendente, a suo dire per quanto appreso dal padre, soggetti che, nell’ambito delle Istituzioni, intrattenevano rapporti con la mafia, e, nel contempo, ebbe ad asserire in modo altrettanto inequivoco che il padre, rispondendo ad una sua domanda sulla identità del “signor Franco” cerchiò il nome “F/C GROSS” e tracciò la linea che unisce tale cerchiatura al nome “De Gennaro” contestualmente scritto dal padre medesimo in sua presenza.

Sennonché, è stato accertato dagli esperti della polizia scientifica di Roma che, in realtà, il nome “De Gennaro” è stato trasposto su quel documento mediante fotocopiatura di un altro scritto autografo di Vito Ciancimino.

In sostanza, nel documento classificato “1 PA” (appunto, il documento consegnato da Massimo Ciancimino il 15 giugno 2010 e già acquisito agli atti contenente sul fronte l’elencazione dei nomi E Restivo, A. Riffini. Santovito, Malpica, Gros, Parisi, Sica, De Francesco, Contrada, Narracci, Finocchiaro, Delfino, La Barbera e Finocchi, uno dei quali, Gros, cerchiato ed unito con una freccia al nome De Gennaro e sul retro la scritta “contatti Massimo”), oltre che l’elenco dei nomi ivi manoscritto a stampatello è attribuibile, con grado di probabilità, a Massimo Ciancimino, mentre soltanto la scritta sul retro è attribuibile con certezza a Vito Ciancimino.

Sebbene Massimo Cancimino per anni abbia dominato la scena, proponendosi come depositano di segreti inquietanti e inedite verità sulle collusioni tra esponenti istituzionali e dei Servizi ed esponenti mafiosi, la Corte d’Assise di primo grado, per le ragioni che saranno tra breve succintamente richiamate, è giunta alla conclusione che il suo contributo all’accertamento della verità dei fatti è inutilizzabile perché, come acclarato all’esito di una rigorosa verifica dibattimentale, è risultato inquinato sia dai reiterati mendaci delle sue copiose dichiarazioni, sia dalle manipolazioni e falsificazioni parimenti accertate nella mole di documenti prodotti dallo stesso Massimo, incluso quello che figura nella contestazione del reato di calunnia.

Solo pochi documenti sono risultati genuini. I più o sono dei falsi, o sono frutto della manipolazione di documenti originari effettivamente riconducibili al padre Vito, come accertato attraverso le accurate indagini di polizia scientifica cui sono stati sottoposti e su cui hanno riferito i testi escussi nel giudizio di primo grado (alle udienze del 10 e 11 novembre 2016 sono stati esaminati, congiuntamente, su richiesta e con l’accordo di tutte le parti, i testi Maria Vincenza Caria, Marco Pagano, Sara Falconi e Anna Maria Caputo, tutti appartenenti al Servizio di Polizia Scientifica di Romanelle).

E ciò vale pure per il c.d. “papello”, sebbene non siano emersi elementi certi di manipolazione. Non si può escludere, sulla scorta di altre convergenti risultanze probatorie, che esso sia materialmente esistito, ma è certo che o venne distrutto, prima di poter venire nella disponibilità di Massimo, o comunque questi non vi ebbe mai accesso, non essendovi prova, al di là di rassicurazioni dello stesso Massimo Ciancimino che il documento propinato come il famoso “papello” siano ascrivibile ai vertici mafiosi.

La Corte, nel ribadire di non poter tener conto a fini probatori delle dichiarazioni e delle produzioni documentali di M.C., tuttavia precisa che non ha ritenuto di fame uso né in favore ma neppure contro l’ipotesi accusatoria, per ciò che concerne l’accertamento dei fatti e delle responsabilità per il reato di minaccia a corpo dello Stato; nel senso che nel caso di divergenza o contrasto con altre fonti, le propalazioni di Massimo Ciancimino non possono addursi a prova contraria e non valgono neppure a insinuare il dubbio sull’attendibilità di altri dichiaranti. Mentre tutte le volte che Massimo Ciancimino ha reso dichiarazioni che concordano con quelle di altre fonti, il suo narrato non vi aggiunge nulla e non può trarsene alcun effetto corroborativo, stante la propensione dello stesso Ciancimino al mendacio e la conseguente cronica impossibilità di discernere nelle sue propalazioni il vero dal falso.

Le calunnie contro De Gennaro

La sentenza impugnata dedica pagine meditate e uno spazio congruo alla motivazione del giudizio con cui stronca l’attendibilità delle alluvionali propalazioni di Massimo Ciancimino, prendendo le mosse dalla peculiarità della sua figura come fonte dichiarativa.

E non ci si riferisce tanto al ruolo che il più giovane dei tigli di Vito Ciancimino si è auto-attribuito, quale fonte principale di rivelazione dei fatti alla base della vicenda poi divenuta nota come “trattativa Stato-mafia” (un aspetto che, tino alla conclusione del giudizio di primo grado la Pubblica Accusa , pur non nascondendo alcune criticità delle sue dichiarazioni, non ha del tutto rinnegato, non rinunciando a valorizzare talune sue dichiarazioni in chiave confermativa di quegli accadimenti).

In effetti, Massimo Ciancimino, oltre ad essere un “testimone” privilegiato della c.d. Trattativa che secondo la contestazione del P.M. Venne intavolata dagli altri imputati Mori e De Donno con i vertici mafiosi col tramite di Vito Ciancimino, era al contempo, imputato del reato del c.d. “concorso esterno” nell’associazione mafiosa Cosa Nostra in relazione al contestato ruolo di latore di messaggi scritti e comunicazioni orali fra il padre Ciancimino Vito Calogero e Provenzano Bernardo ; e imputato del reato di calunnia aggravata, per avere ingiustamente incolpato il Dott. De Gennaro di avere intrattenuto rapporti illeciti con esponenti dell’associazione mafiosa Cosa Nostra, peraltro, falsificando un documento nel quale in modo apocrifo aggiungeva proprio il nome del De Gennaro con una cerchiatura traendolo da uno scritto autografo del padre.

Nella stessa fonte dichiarativa si intrecciavano e si sovrapponevano quindi vesti processuali e angolazioni, anche sotto il profilo dell’approccio alla valutazione preliminare di attendibilità diverse e persino confliggenti, tanto più se si considera che le propalazioni calunniose nei riguardi del dot. De Gennaro servivano anche a dare credibilità alle altre sovrastrutture create dalla fervida fantasia del dichiarante. Sicché non può che convenirsi con il giudizio conclusivo del giudice di prime cure secondo cui è veramente ardito discernere nelle dichiarazioni di Massimo Ciancimino il vero dal falso, tanto più che quest'ultimo ha mostrato di avere una personalità caratterizzata da tratti di eclettismo ed istrionismo, con una spiccata tendenza a creare, pur muovendo da un nucleo di fatti certamente veri e che egli ha avuto modo di conoscere o direttamente in virtù della particolare vicinanza col padre in occasione delle traversie giudiziarie clic hanno riguardato quest'ultimo ovvero indirettamente attraverso possibili confidenze del padre medesimo o, probabilmente in maggior misura, esaminando documenti da quest'ultimo custoditi, sovrastrutture progressivamente sempre più complesse, ma spesso con fondamenta assolutamente fragili e, quindi, conseguentemente, destinate a crollare miseramente.

Lo sviluppo nel tempo della narrazione del giovane Ciancimino, come ricostruito già con l’esame da parte del P.M. e, poi, ancor più con l’incalzante controesame svolto dalla difesa della parte civile De Gennaro (ma anche con quello svolto dalle difese degli altri imputati controinteressati) rende evidente, a parere del primo giudice, come il dichiarante abbia cercato di sfruttare le poche conoscenze personali acquisite prestando i suoi servigi filiali a favore del padre negli anni sino al 1992, e alcune confidenze fattegli sempre dal padre negli anni più prossimi alla sua morte (dal 1999 al 2002) con la finalità di scrivere un libro di memorie; e come, successivamente, egli si sia servito anche e soprattutto di alcuni documenti dello stesso genitore per imbastire una storia, in parte effettivamente accaduta, ma nella quale assegna a sé un ruolo di quasi protagonista certamente incompatibile, soprattutto sotto il profilo conoscitivo, con il ruolo svolto in concreto che è stato quello di mero esecutore delle istruzioni e delle commissioni paterne, senza alcuna possibilità di interloquire nel merito o di avere dal burbero genitore, per sua stessa ammissione, spiegazioni e chiarimenti sugli incarichi materiali di volta in volta affidatigli.

[…] Il giudice di prime cure tuttavia tiene a precisare che la “falsità” di tali documenti non significa che non siano mai esistiti i fatti che con essi si intendeva plasticamente documentare, come i costanti contatti tra Bernardo Provenzano e Vito Ciancimino anche attraverso “pizzini”; o il fatto che quest’ultimo, dopo essersi prestato a fare da tramite per un dialogo tra Istituzioni e mafiosi, non sia stato effettivamente destinatario di una serie di richieste dei vertici mafiosi coincidenti, almeno in parte, quelle contenute nel “papello” esibito da Massimo Ciancimino e qui acquisito, poiché agli atti vi è prova inconfutabile sia dei primi che delle seconde.

Ma resta il fatto che Massimo Ciancimino, utilizzando conoscenze acquisite negli anni dal padre o promananti da altri soggetti le cui dichiarazioni erano da tempo note (come quelle rese Brusca Giovanni, che fin dal 1996 aveva iniziato a rendere dichiarazioni su quei fatti sin dal 1996; o le dichiarazioni rese da Mori e De Donno al processo di Firenze già nel 1998), per supportare le sovrastrutture narrative artificiosamente aggiunte a ciò di cui era a conoscenza, oltre a rendere false dichiarazioni ha altresì falsificato e consegnato alla A.G, alcuni documenti, rischiando cosi di inquinare irrimediabilmente le acquisizioni probatorie in ordine ai fatti oggetto del presente processo.

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