Su Domani prosegue il Blog mafie, da un’idea di Attilio Bolzoni e curato insieme a Francesco Trotta. Potete seguirlo a questa pagina. Ogni mese un macro-tema, approfondito con un nuovo contenuto al giorno in collaborazione con l’associazione Cosa vostra. Questa nuova serie sarà dedicata alla sentenza d’appello sulla “Trattativa”.


Agli ex ufficiali del R.O.S. odierni imputati si contestavano — almeno nella lettura sintetica che ne ha offerto il giudice di prime cure, non del tutto aderente per la verità alla formulazione letterale dell’imputazione — una serie di condotte consistite nell‘avere sollecitato, agevolato sotto diversi profili e rafforzato il proposito criminoso della minaccia al Governo della Repubblica, attribuito, invece, ovviamente ai vertici di Cosa Nostra: condotte che il primo giudice ha ritenuto provate con esclusione dei fatti commessi successivamente al 1993, facendone discendere l’affermazione della penale responsabilità dei tre imputati predetti a titolo di concorso in minaccia a corpo politico dello Stato, limitatamente al reato commesso dai mafiosi in pregiudizio dei Governi AMATO e CIAMPI.

In altri termini, SUBRANNI, MORI e DE DONNO sarebbero corresponsabili del reato commesso ai mafiosi, per avere concorso, nel ruolo di istigatori o determinatori o facilitatori al ricatto allo Stato in cui s’è sostanziato il reato per cui si procede.

Ma, al di là dei profili di agevolazione (e quindi del ruolo di “facilitatori”), su cui pure si tornerà, il tratto che sotto l’aspetto oggettivo per un verso risulta più qualificante della condotta concorsuale ascritta ai tre ex ufficiali e per altro verso si salda inscindibilmente, sempre sotto l’aspetto oggettivo, alla condotta costitutiva del reato attribuito (come autori) ai vertici mafiosi sta nell’avere suscitato o rafforzato, come effetto dell’improvvida iniziativa intrapresa attraverso i contatti con CIANCIMINO, il proposito dei vertici mafiosi di formulare e poi rinnovare la minaccia allo Stato, e al Governo in particolare, di compiere nuove stragi, per costringerlo a venire a patti ed a concedere specifici benefici nell’interesse degli affiliati alle organizzazioni mafiosi (e in primo luogo sul versante del trattamento carcerario).

Nella prospettazione accusatoria fatta propria dal primo giudice, tale proposito prese corpo nel momento in cui RIINA rispose alla sollecitazione al dialogo che gli era pervenuta attraverso il canale CIANCIMINO-CINÀ, trasmettendo, attraverso lo stesso canale, il messaggio che era interessato e disponibile a trattare, ma non solo questo.

Alla manifestazione di disponibilità si sarebbe infatti accompagnata la formulazione di specifiche richieste. Del resto, era proprio questo il senso di quella sollecitazione al dialogo: far sapere quali fossero le richieste di Cosa Nostra per fare cessare le stragi (ovvero, con le parole di BRUSCA: “cosa vuoi per finire queste cose?”; frase che figura nelle prime dichiarazioni rese già nell’agosto del 1996, e ribadite da ultimo al dibattimento di primo grado del presente processo: “...Per finirla cosa volete in cambio?”); ma con l’implicito avvertimento, e proprio in ciò risiederebbe la minaccia costitutiva del reato ex art. 338 c.p., che le stragi sarebbero proseguite se le richieste di Cosa Nostra non fossero state accolte.

In altri termini, la risposta di RIINA, secondo la ricostruzione fattuale che la Corte d’Assise di primo grado ha ritenuto provata non si limitò ad una generica disponibilità ad aprire un negoziato. E questo è un punto fondamentale del percorso che ha condotto il primo giudice ad affermare la responsabilità penale di autori e concorrenti per il reato di cui all’art. 338 poiché fuga il dubbio che non vi sia neppure materia per alimentare o enucleare una condotta penalmente rilevante di minaccia ( comunque qualificata), ma solo l’apertura di un negoziato finalizzato ad uno scambio tra contraenti in posizione di sostanziale parità, e da attuarsi attraverso reciproche rinunce ad esercitare i rispettivi poteri: quello di Cosa Nostra di continuare a seminare morte e distruzione e di annientare chiunque si opponesse all’attuazione dei propri disegni; e il potere dello Stato di mantenere o aggravare le misure repressive e di contrasto alla criminalità organizzata, a cominciare dalla stretta carceraria.

Sempre nella prospettazione accusatoria fatta propria dal primo giudice, dunque, si profilerebbe un link tra la formulazione (implicita) della minaccia e la formulazione (esplicita) di specifiche richieste. E la sentenza impugnata desume un primo riscontro, sia pure indiretto, della validità di questa ipotesi ricostruttiva dalla decisione di accelerare il progetto di uccidere BORSELLINO.

Infatti, nella ricostruzione sposata in sentenza, l’avere avuto sentore che uomini delle istituzioni si erano fatti sotto per chiedere cosa l’organizzazione mafiosa volesse per fare cessare le stragi avrebbe indotto RIINA a modificare la scaletta del suo programma criminoso imprimendo una brusca e repentina accelerazione all’iter esecutivo della decisione già adottata di uccidere il dott. BORSELLINO. E il capo di Cosa Nostra a tanto si sarebbe determinato non solo per potere trattare con lo Stato da una posizione di forza, ma affinché fosse chiaro fin dall’inizio che non c’era margine per alcun vero negoziato, giacché l’unica “trattativa” concepibile per lo stesso RIINA consisteva nel dettare le proprie condizioni, tassative e non negoziabili.

Da qui la decisione di far precedere la formulazione delle proprie richieste da un terrificante atto di intimidazione. Insomma, esecuzione della strage di via D’Amelio e formulazione di specifiche richieste, il cui accoglimento doveva intendersi come condizione indefettibile per far cessare le stragi, si configurerebbero come segmenti attuativi del medesimo disegno, che, in questa ricostruzione, si tengono l’uno con l’altro e, nel loro reciproco implicarsi, si riscontrano a vicenda.

In sostanza, affinché il messaggio giungesse forte e chiaro, occorreva che la formulazione delle richieste di benefici e concessione in favore dei mafiosi fosse preceduta da una nuova strage. Ma poi occorreva che all’esecuzione della strage facesse seguito la formulazione di specifiche richieste.

E’ chiaro infatti che se, a fronte della sollecitazione a far conoscere quali fossero le sue richieste per fare cessare le stragi, Cosa Nostra si fosse limitata a rispondere con una nuova ecatombe, senza dare corso alla formulazione di specifiche richieste, quella cruenta risposta non avrebbe potuto interpretarsi altrimenti che come netto rifiuto di apertura a qualsiasi negoziato.

Ebbene, s’è visto come tale ricostruzione, che presuppone la prova certa che RIINA fosse stato informato della proposta di dialogo (proveniente da rappresentanti delle Istituzioni) già prima di avere deciso di porre mano all’esecuzione dell’attentato a BORSELLINO, non regge — non del tutto, almeno - ad un più rigoroso vaglio delle risultanze processuali.

In realtà, non vi fu alcuna accelerazione della strage di via D’Amelio, o, almeno, non nel senso in cui l’ha intesa il giudice di prime cure: e cioè come se uno specifico evento, che la sentenza individua appunto nella sollecitazione ad avviare un eventuale negoziato, fosse sopravvenuto medio tempore tra le due stragi a sconvolgere la scaletta del programma criminoso di RIINA.

Come s’è visto, è possibile, ma tutt’altro che provato con certezza, che il capo di Cosa Nostra abbia avuto sentore dell’iniziativa dei carabinieri de R.O.S. e ne abbia subito compreso le finalità (quelle, s’intende, fatte credere anche a Vito CIANCIMINO nella prima fase della “collaborazione” intrapresa con gli stessi Carabinieri) o ne sia stato compiutamente edotto già prima della strage di via D’Amelio, ma comunque quando quest’ultima era già in itinere anche nella sua concreta esecuzione.

Quand’anche così fosse, egli avrebbe persistito nei suoi piani, traendone anzi incoraggiamento e predisponendosi alla formulazione di specifiche richieste, che, proprio in quanto avanzate dopo che Cosa Nostra aveva dato l’ennesima prova della sua terrificante potenza, dovevano intendersi come condizione non negoziabile della cessazione della violenza mafiosa.

Da qui la minaccia implicita nella formulazione stessa di quelle richieste. La sconfessione della tesi dell’accelerazione della strage BORSELLINO non fa dunque venir meno la prova che RIINA non soltanto accolse la “sollecitazione al dialogo”, ma concretizzò la sua risposta con la formulazione di specifiche richieste.

Tale prova si raggiunge infatti aliunde, e cioè sulla base di ben altre fonti che non l’illusorio riscontro logico che si vorrebbe desumere dalla presunta accelerazione della strage di via D’Amelio.

Insuperate restano al riguardo le (altre) argomentazioni esposte nella sentenza impugnata (v. in particolare Parte III, Capitolo 7, 9 e 12) fatte salve le precisazioni che seguono.

Il nucleo portante della prova anzidetta è costituito dal riscontro incrociato delle propalazioni di BRUSCA con la “narrazione” della trattativa CIANCIMINO-ROS, avuto riguardo ai contenuti e ai tempi di svolgimento che essa avrebbe avuto nella prima fase della collaborazione che l’ex sindaco di Palermo intraprese con i carabinieri nell’estate del ‘92, fino alla sua brusca interruzione, cui sarebbe poi seguita una seconda fase contrassegnata da un drastico mutamento di spartito (nei termini e nelle finalità della collaborazione predetta).

Ed invero, questa Corte ritiene di dover condividere la valutazione del giudice di prime cure secondo cui le propalazioni di Giovanni BRUSCA sulla vicenda del “papello”, al netto delle ondivaghe dichiarazioni sulla datazione dei colloqui con RIINA vertenti su tale tema, sono pienamente credibili.

In più d’uno dei passaggi motivazionali, la sentenza mette in guardia sulla necessità di vagliare con estrema cautela le dichiarazioni di BRUSCA. E non solo per il pregiudizio normativo legato allo status del dichiarante, che era imputato per gli stessi fatti su cui vertevano le sue dichiarazioni. Ma anche perché alle ombre residuate dal faticoso percorso collaborativo segnato da dichiarati tentativi iniziali di depistaggio (sia pure in relazione a specifiche vicende del tutto estranee ai fatti per cui qui si procede) si aggiungono, e questa volta in relazione alla materia di questo processo, talune incongruenze e soprattutto mutamenti di versione: nel quadro, aggiungiamo, di una generale propensione a rimodulare le proprie propalazioni a seconda delle emergenze processuali — e dei contesti processuali in cui è stato esaminato — e della difficoltà di secernere ciò che è frutto di sue originarie conoscenze, acquisite nel corso della sua militanza criminale, da notizie, informazioni e acquisizioni sedimentate nei tanti processi in cui è stato chiamato a riferire.

Per non parlare dell’inevitabile contaminazione dovuta sia al risalto mediatico di alcune delle vicende oggetto delle sue propalazioni, sia agli inevitabili e talora inconsapevoli “aggiustamenti” operati a seguito delle tante contestazioni che gli sono state mosse nei vari processi, incluso il presente giudizio.

E un’ulteriore insidia che ricorre nelle sue propalazioni sta nel fatto che BRUSCA non resiste alla tentazione di arricchire la narrazione di ciò che sa con deduzioni e collegamenti più o meno plausibili tra gli avvenimenti di cui è a conoscenza: come quando presume che vi possa essere stata un’accelerazione della strage BORSELLINO deducendolo dall’ordine di sospendere l’attentato a MANNINO o dall’essere lo stesso BORSELLINO come del resto anche FALCONE un ostacolo da eliminare se si voleva sperare di raggiungere l’obbiettivo cui stragi e delitti eclatanti erano finalizzati.

O come quando, venuto a sapere della trattativa di CIANCIMINO con i carabinieri del ROS, la ricollega non solo alle rivelazioni di RINA sul papello, ma anche a quanto riferitogli anni dopo da SPATUZZA Gaspare a proposito del fatto che a dire di Matteo MESSINA DENARO obbiettivo del progettato attentato allo stadio Olimpico di Roma erano proprio i carabinieri, protagonisti di quella trattativa non andata a buon fine, ed anzi valutata quasi alla stregua di una presa in giro. E via discorrendo.

La Corte d’Assise di primo grado non manca del resto di annotare scrupolosamente, punto per punto (v. pagg. 16 17-1626) le difformità e le discrasie tra le dichiarazioni rese nel tempo — e nei vari processi — da BRUSCA emerse attraverso il fuoco di fila di contestazioni che ne hanno contrappuntato il contro-esame cui è stato sottoposto all’udienza del 12.12.2013.

E tuttavia deve darsi atto, come puntualmente rammentano i giudici di primo grado, che «in molti altri processi già conclusi con sentenze irrevocabili è stata riconosciuta l'importanza e la rilevanza del contributo fornito dal Brusca per la ricostruzione di vicende delittuose e per l’individuazione dei relativi responsabili (tanto che al detto odierno imputato è stata in molte occasione formalmente riconosciuta la circostanza attenuante speciale della collaborazione)»; e che proprio nel presente processo sono stati acquisiti i due straordinari e imprevedibili riscontri alle dichiarazioni di BRUSCA, che la sentenza richiama (alle pagg. 1629-1632) con riferimento alle intercettazioni ambientali delle conversazioni di RIINA con il co-detenuto LO RUSSO.

Anche se, giusta le diverse conclusioni cui questa Corte è pervenuta sul terna della presunta accelerazione della strage di via D’Amelio, il primo dei due “riscontri” degrada al più a indiretta conferma della decisione di MINA di dare precedenza assoluta, sul piano operativo, all’esecuzione della strage predetta rispetto a qualsiasi altro progetto di attentato, ancorché in itinere.

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