Nell’alveo di questa “borghesia mafiosa” vi fanno parte, oltre a politici e pubblici funzionari, professionisti e imprenditori. Costoro, poi, sono ritenuti dalla Suprema Corte far parte a pieno titolo, come concorrenti interni, all’associazione mafiosa, quando rivestono nell’ambito della medesima una precisa e ben definita collocazione, uno specifico ruolo duraturo finalizzato al soddisfacimento dell’associazione
Su Domani prosegue il Blog mafie, da un’idea di Attilio Bolzoni e curato insieme a Francesco Trotta. Potete seguirlo a questa pagina. Ogni mese un macro-tema, approfondito con un nuovo contenuto al giorno in collaborazione con l’associazione Cosa vostra. Per circa un mese pubblichiamo ampi stralci della relazione della Commissione Antimafia della XVII Legislatura
Il rapporto che le mafie ora riescono ad instaurare con le imprese appartiene a quella nuova straordinaria forma di potenziale delle associazioni che va sotto il nome di “capitale sociale delle mafie”. Anche la giurisprudenza di legittimità presta sempre più attenzione a questo concetto.
In particolare, la Corte di cassazione si è soffermata di recente sul ruolo della cosiddetta “borghesia mafiosa” composta da personaggi insospettabili i quali, sebbene non inseriti nella struttura criminale, avvalendosi di specifiche competenze professionali avvantaggiano l’associazione mafiosa fiancheggiandola e favorendola, non solo nella protezione dei propri membri, nell’allargamento delle conoscenze e dei contatti con altri membri influenti della società civile, ma anche nel rafforzamento del potere economico. Nell’alveo di questa “borghesia mafiosa” vi fanno parte, oltre a politici e pubblici funzionari, professionisti e imprenditori.
Costoro, poi, sono ritenuti dalla Suprema Corte far parte a pieno titolo, come concorrenti interni, all’associazione mafiosa, quando rivestono nell’ambito della medesima una precisa e ben definita collocazione, uno specifico ruolo duraturo finalizzato al soddisfacimento dell’associazione.
Risponde così del reato di cui all’articolo 416-bis codice penale l’imprenditore, come il professionista o il politico o il funzionario pubblico, che si sia messo a disposizione della mafia assumendo al suo interno il ruolo stabile di collegamento tra l’organizzazione criminale e gli ambienti imprenditoriali, ovvero istituzionali o politici.
In ragione, poi, dei presìdi posti dalla normativa antimafia e dei controlli sull’imprese, oggi il modus operandi delle organizzazioni, finalizzato ad aggiudicarsi l’appalto, è divenuto quello di frapporre tra sé e l’amministrazione un terzo soggetto formalmente estraneo, una nuova società partecipata e amministrata da prestanome riconducibili alle famiglie malavitose, ma da loro formalmente distinta.
Ciò viene attuato attraverso la costituzione di: società di capitali, per lo più nella forma di società a responsabilità limitata, sottocapitalizzate; società cooperative, appositamente costituite per l’esecuzione specifica di un lavoro, il cui punto di forza è rappresentato proprio dalla temporaneità della durata del rapporto, limitato nel tempo alla realizzazione dell’opera; raggruppamenti temporanei di impresa, costituiti per occultare la presenza di società direttamente riconducibili ai sodalizi criminali.
Assume altresì rilievo la forma di infiltrazione nell’economia operata attraverso l’imposizione alle maggiori realtà imprenditoriali, anche di carattere nazionale (interlocutori privilegiati per l’aggiudicazione degli appalti in ragione della loro storia economico-lavorativa), di imprese legate ad associazioni criminali per l’esecuzione di piccoli lavori di subappalto.
Alla Commissione, inoltre, non è sfuggito il ruolo decisivo che può pericolosamente essere svolto dalla libere professioni come “ponte” tra il circuito legale e quello illegale e, nell’ambito di questo rapporto, tra l’economia lecita e quella mafiosa e viceversa, come del resto purtroppo testimoniano diverse talune vicende giudiziarie che hanno come protagonisti alcuni appartenenti agli ordini professionali.
Al riguardo, il procuratore di Palermo, Francesco Lo Voi, sentito in audizione dalla Commissione ha plasticamente descritto il ruolo funzionale dell’area grigia nel contesto mafioso: “È (…) un periodo in cui ormai, sia per l’evoluzione della stessa società, sia per l’evoluzione della finanza e dei circuiti finanziari, c’è necessità che determinate attività illecite inevitabilmente vengano svolte col contributo di professionisti, di commercialisti, di ingegneri, di avvocati, di esperti in materia fiscale, di esperti in transazioni anche internazionali, che possano consentire da un lato l’occultamento e dall’altro lato il riciclaggio e il reinvestimento”.
Sempre con riferimento all’“area grigia”, la Corte di cassazione ha demarcato in una recente sentenza quella linea sottile che talvolta separa l’attività lecita di un avvocato quale “consigliere” del suo assistito, benché mafioso, da quella illecita di “consigliori” della mafia.
Se, infatti, è lecita quell’attività professionale in cui il professionista, senza lasciarsi coinvolgere nell’attività del cliente, si limita a fornirgli consigli, pareri e assistenza che si mantengono nell’ambito di quanto è consentito dalle leggi vigenti, diventa invece contra legem, quando l’avvocato, per esempio, diventa un vero e proprio “consigliori”, cioè un consigliere di fiducia dell’associazione mafiosa con il compito, in quanto esperto di leggi e meccanismi finanziari” di suggerire sistemi e modalità di elusione fraudolenti.
Si tratta, in sintesi, di professionisti che “sono pronti a colludere e tradire la propria professione, contribuendo, quindi, in modo determinante a far raggiungere alle cosche mafiose gli obiettivi di rinforzarsi e penetrare nei gangli vitali della società civile”. D’altro canto, vi è pure la consapevolezza che il mondo delle professioni, al contrario, può e deve rappresentare non un ponte ma una “barriera” che sia di reale impedimento e di ostacolo acché gli interessi mafiosi, di natura economica e non, penetrino nella legalità e si occultino nel tessuto sociale.
Questo ruolo di gatekeeper degli avvocati e degli altri liberi professionisti, mutuato dagli standard internazionali del GAFI (Gruppo d’Azione Finanziaria Internazionale) e dalla legislazione europea e nazionale antiriciclaggio che attribuisce loro la veste di “guardiani” ai cancelli d’ingresso nell’economia e nella finanza legale, deve essere valorizzato pienamente anche nelle politiche di prevenzione antimafia.
Per far ciò, è necessario che si ponga in essere una strategia di sviluppo di adeguati “anticorpi” antimafia nelle varie libere professioni, e in particolare di quelle più esposte al rischio di interferenze mafiose.
Gli organismi di autoregolamentazione, quali i consigli dell’ordine professionale e gli altri organi di autogoverno, hanno un ruolo fondamentale nella promozione di idonee profilassi antimafia nell’ambito dei propri iscritti, vigilare sul rispetto delle norme deontologiche e adottare adeguate sanzioni anche a tutela del buon nome dell’ordine medesimo. In considerazione di tali aspetti caratterizzanti, la Commissione ha avviato nell’ambito del VI Comitato Infiltrazioni nell’economia legale: mafie, imprese e professioni – coordinato dall’onorevole Manfredi, un primo approfondimento sulle seguenti cinque aree di criticità:
- la prima area concerne la disciplina penalistica; nella portata generale e astratta delle relative norme e nelle pronunce giurisprudenziali si ravvisano i principali presupposti giuridici, ma anche i condizionamenti all’esercizio del potere disciplinare (per esempio, con riguardo alla cosiddetta “pregiudiziale penale”, in applicazione della quale i procedimenti disciplinari sono sospesi sino al pronunciamento definitivo in sede processuale della colpevolezza o dell’innocenza del professionista imputato);
- la seconda riguarda l’ordinamento professionale, in particolare nella parte in cui agli ordini e collegi spetta l’esercizio dell’autonomia normativa, amministrativa e disciplinare, pur con le specificità previste dalle diverse discipline vigenti;
- la terza area di criticità è ravvisabile nel ruolo che l’ordinamento attribuisce agli enti e agli organi che si interfacciano con gli ordini, in particolare attraverso l’esercizio di poteri d’impulso, di controllo e sanzionatori (ministeri competenti, procure, procure generali, tribunali);
- la quarta concerne lo stato del sistema di raccolta, di interscambio e accesso ai dati concernenti le misure giudiziarie e ordinistiche che interessano i professionisti coinvolti in reati di mafia;
- la quinta area è quella della formazione che, oltre a poter essere ricollegabile alla deontologia professionale, può anche essere annoverabile tra i compiti istituzionali dell’università, in un più accentuato ruolo di queste ultime di presidio di legalità sul territorio. La Commissione è dell’avviso che tale fronte d’inchiesta debba continuare nel corso della prossima legislatura, valorizzando e aggiornando le importanti acquisizioni conoscitive ottenute attraverso numerose audizioni svolte nell’ambito del VI Comitato e approfondendo alcune ipotesi di lavoro per rafforzare la necessaria profilassi antimafia del mondo delle professioni.
© Riproduzione riservata

