Su Domani prosegue il Blog mafie, da un’idea di Attilio Bolzoni e curato insieme a Francesco Trotta. Potete seguirlo a questa pagina. Ogni mese un macro-tema, approfondito con un nuovo contenuto al giorno in collaborazione con l’associazione Cosa vostra. Questa nuova serie sarà dedicata alla sentenza d’appello sulla “Trattativa”.


Le dichiarazioni di Lipari Giuseppe. Il sedicente collaboratore di giustizia, come già rammentato nell’esposizione introduttiva, non ha mai ottenuto l’ammissione al programma di protezione, ed anzi a far data dal 15 gennaio 2003, s’è visto revocare le misure provvisorie che erano state adottate dopo che la Procura della Repubblica di Palermo gli aveva contestato una serie di specifiche violazione, ponendo quindi termine alla collaborazione che lo stesso LIPARI, dopo vari tentennamenti, aveva dichiarato di volere intraprendere con la stessa A.G.

Il problema che la Corte d’Assise di primo grado si è posta nel valutare l’affidabilità di questa fonte, screditata in partenza, e in modo prima facile irreversibile, dal fatto stesso che gli sia stata negato lo status di collaboratore di giustizia perché si è avuta la prova che egli non ha mai inteso davvero e fin in fondo recidere i suoi legami con l’ambiente mafioso che ne aveva segnato i trascorsi criminali, non era affatto semplice.

Si trattava di capire se le dichiarazioni rese in questo processo, o meglio quelle rese nei mesi di novembre e dicembre 2002 nel periodo compreso tra la sua manifestazione della volontà collaborativa e la scoperta della sua contestuale condotta contrastante con tale volontà, e che in questo processo si è limitato a confermare, fossero state soltanto frutto di un tentativo di “depistaggio” o di desiderio di assecondamento degli inquirenti, ovvero, pur nella loro evidente ed incontestabile strumentalità, corrispondessero realmente alle conoscenze di quegli accadimenti effettivamente acquisite dal Lipari in virtù del suo privilegiato e comprovato rapporto con i vertici dell’associazione mafiosa.

E il problema è stato risolto prevenendosi ad un giudizio di attendibilità delle dichiarazioni del LIPARI nel nucleo essenziale che interessa ai fini del presente giudizio, tenendo presente che non è decisiva la circostanza che il Lipari, successivamente a tali dichiarazioni, abbia continuato a delinquere sol che si pensi a precedenti clamorosi come nei casi di Salvatore Contorno e di Baldassare Di Maggio.

Mentre sarebbe stato di ostacolo, ad una positiva verifica, l’accertato mendacio del propalante: che, se non riconducibile a peculiari situazioni che ne consentano di circoscrivere gli effetti, di regola inficia, in radice, l’attendibilità intrinseca di chi se ne è reso protagonista.

Ma in questo caso non v’è prova che il LPARI abbia mentito, in quelle parti del suo narrato in cui rievoca ciò che della vicenda della trattativa avrebbe appreso dalla viva voce di due protagonisti (quali Vito CIANCIMINO e Antonio CINA’) né che avesse il minimo interessa a farlo, non avendo tra l’altro più niente da chiedere ora che ha praticamente saldato i suoi conti con la Giustizia; e considerato che avrebbe potuto trincerarsi, a distanza di tanti anni, dietro l’impossibilità di rammentare (come peraltro in alcuni passaggi ha fatto), invece che confermare le dichiarazioni pregresse che di volta in volta gli venivano contestate “in aiuto alla memoria”.

D’altra parte, la condotta criminosa posta in essere in pendenza del dichiarato proposito di collaborare con la giustizia (consistita tra l’altro nel dare istruzioni ai propri familiari al fine di monetizzare o porre al riparo da possibili sequestri beni riconducibili al PROVENZANO), e per la quale il LIPARI ha riportato ulteriore condanna per associazione mafiosa era del tutto indipendente e non correlata alle propalazioni in cui si era sostanziata fino a quel momento la sua dichiarata volontà di collaborare con la giustizia.

E a sua volta tale volontà era si insincera, ed altresì strumentale, ma non al fine di tutelare gli interessi dei mafiosi cui restava legato, bensì per alleggerire la posizione processuale sua e dei suoi familiari, traendo i massimi benefici da una sedicente collaborazione che si sostanziava nel propinare agli inquirenti, nell’intento di accreditarsi come valido collaboratore di giustizia, o fatti già processualmente acquisiti, o “cose antiche e vecchie”, come risulta testualmente da una delle intercettazioni dei colloqui con i familiari: vecchie storie come le vicende oggetto del presente processo che, per quanto era dato sapere all’epoca cui risalgono le propalazioni del LIPARI (novembre-dicembre 2002) non avevano l’importanza ed il risalto che assunsero in seguito, e soprattutto non sembravano poter più fare granché danno ai soggetti chiamati in causa.

Non era facile neppure decifrarne, per un profano, l’effettiva rilevanza penale; e comunque CIANCIMINO era già morto, e RIINA sepolto da condanne all’ergastolo, mentre la posizione dei carabinieri non sembrava all’epoca suscettibile di dare luogo ad una loro incriminazione per quella vicenda. Ed anzi, la lettura proposta dallo stesso LIPARI, allorché riferisce che sia lui che il CINA’ ebbero l’impressione che la finalità del contatto richiesto da Vito CIANCIMINO fosse quella di consentire l’arresto di Salvatore RIINA, dimostrerebbe semmai che il LIPARI non aveva alcuna intenzione di “aggravare” la posizione dei Carabinieri — uscendone confermata la tesi che la loro iniziativa avesse natura e finalità di un’operazione di polizia - o quella dello stesso CINA’.

Deve quindi convenirsi con il giudice di prime cure che ben altro sarebbe stato il tenore delle propalazioni del LIPARI, se egli avesse voluto speculare su quella “polverosa” vicenda per accreditarsi come collaboratore di giustizia di grande spessore perché in possesso di verità esplosive.

E proprio dalle intercettazioni specificamente contestate al LIPARI mai risulta che egli abbia mentito agli inquirenti o reso dichiarazioni volte a depistare le indagini, tanto meno sui temi che qui interessano e che furono oggetto della deposizione resa al dibattimento di primo grado.

Al contrario, la sentenza sottolinea come ne emergano alcune conferme certo non secondarie, come la professione di sincera amicizia nei riguardi del PROVENZANO, o la circostanza dell’incontro di LIPARI con il M.llo LOMBARDO per il rapporto “mafia-appalti”.

E a favore dell’attendibilità del narrato, per la parte che qui interessa, milita certamente il dato della coerenza delle conoscenze esibite dal LIPARI con le risultanze che ne comprovano il ruolo riconosciutogli all’interno dell’associazione mafiosa Cosa Nostra (cfr. GIUFFRE’ e BRUSCA, che hanno conosciuto personalmente il LIPARI in occasione di riunioni con il PROVENZANO). come pure la prova di suoi contatti con RIINA e soprattutto con PROVENZANO e della fiducia che i due capi corleonesi riponevano in lui (fino a farne l’intestatario di beni e quote societarie a loro riconducibili, come accertato nelle sentenze irrevocabili di condanna dello stesso LIPARI); lo scambio di corrispondenza con il PROVENZANO sino agli anni duemila; i comprovati rapporti del LIPARI sia con Vito CIANCIMINO (cfr. deposizione di Roberto CIANCIMINO) che con Antonino CINA’ (giusta gli esiti dei servizi di pedinamento e di osservazione sfociati nell’arresto del LIPARI nel gennaio del 2002, da cui risulta un incontro del LIPARI con il CINA’ presso lo studio professionale di un parente di quest’ultimo).

Quanto all’obiezione difensiva che riprende le dichiarazioni spontanee dello stesso CINA’, secondo cui giammai questi si sarebbe lasciato andare a rivelazioni su questioni tanto delicate e riservate con un soggetto come il LIPARI con il quale non aveva un pregresso rapporto di conoscenza o di frequentazione tale da giustificare una simile confidenza, resta insuperata la replica opposta dal giudice di prime cure: «il ruolo di Lipari e la sua particolare vicinanza ai “corleonesi” Rima e Provenzano, oltre che la fiducia che questi ultimi riponevano sul Lipari tanto da affidargli la gestione di beni di loro proprietà, come già si è visto sopra, erano a tutti noti nell’ambito di “cosa nostra” e non potevano, dunque, essere ignorati dal Cinà sia per il ruolo anche direttivo svolto nell’ambito ditale organizzazione mafiosa. sia. soprattutto, per la sua analoga stretta vicinanza e frequentazione con il medesimo Salvatore Rima quali emergono dalle sentenze che lo hanno definitivamente condannato» (cfr. pag. 1724).

Può aggiungersi che la conoscenza da parte del CINA’ del ruolo che per anni il LIPARI aveva ricoperto -pagandone anche lo scotto, in termini di condanne e lunghi periodi di detenzione — rende più che plausibile la causale della visita dell’incontro con il LIPARI (fare avere dei farmaci al PROVENZANO) e quindi il clima di particolare confidenza che poteva instaurarsi tra due sodali, che pur non avendo un rapporto di conoscenza diretta, erano accomunati da una pluridecennale militanza criminale per la quale entrambi avevano anche pagato un caro prezzo; ed era fatale, avendo entrambi vissuto da intranei a Cosa Nostra la stagione delle stragi che appariva ornrni definitivamente accantonata, interrogarsi sugli esiti di quella stagiona e sulle prospettive attuali, o più semplicemente rievocare gli episodi salienti di cui di cui erano stati partecipi o testimoni.

Ma detto tutto questo e con riserva di tornare sugli argomenti spesi dal primo giudice per motivare il positivo apprezzamento in ordine all’attendibilità delle dichiarazioni del LIPARI, sempre per le parti che qui interessano, non è dal suo racconto che possono trarsi elementi di certezza sulla collocazione temporale e l’esatta sequenza cronologica degli eventi rievocati.

Al dibattimento, e a specifica domanda del P.M. (“E quindi CIANCIMINO le disse che questa interlocuzione con MORI era intervenuta tra le due stragi, tra FALCONE e BORSELLINO?”). il LIPARI ha risposto in termini dubitativi (“mi pare di sì, mi pare di sì”). Ora è vero che nelle dichiarazioni pregresse aveva ripetutamente asserito che l’interlocuzione tra CIANCIMINO e MORI, così come riferitogli dallo stesso CIANCIMINO in occasione dell’incontro che avevano avuto all’Hotel Plaza in Roma alla vigilia della sua partenza per le vacanze di Natale, era avvenuta tra le due stragi.

Ma non è men vero che i tempi della vicenda sono fatalmente contratti, ove si consideri che a distanza di dieci anni l’aspirante collaboratore di giustizia si trovò a rievocare il succinto resoconto fattogli dal CIANCIMINO, del quale ovviamente poteva avere memorizzato il succo. E il succo era che CIANCIMINO aveva incontrato MORI e ne era scaturita la richiesta di MORI di far sapere cosa volesse Cosa Nostra per fare cessare le stragi, anzi la strage perché FALCONE era morto, mentre ancora non c’era stata la strage di via D’Amelo.

Insomma, un’interlocuzione che era certamente iniziata medio tempore tra le due stragi, ma che si era trascinata per settimane e dipanata attraverso una serie nutrita di incontri prima a quattr’occhi tra CIANCIMINO e DE DONNO e poi con la partecipazione di MORI, si riduce, nella sintesi del LIPARI ad un unico incontro (“L ‘incontro lo hanno finto in casa di Vito CIANCIMINO nella via Piazzetta di Spagna, la rampetta che sale Mi disse che l‘incontro che c ‘era stato portava ad una trattativa, diciamo, chiamiamola così, trattativa, una richiesta..”). E addirittura già nel corso di quell’incontro, CIANCIMINO aveva fatto il pre-papello, cioè era stato in grado di anticipare a MORI, prima ancora di fare avere a DE DONNO il documento contenente le richieste dell’organizzazione mafiosa, che Cosa Nostra voleva la revisione dei processi, l’abolizione del 41 bis e l’abrogazione della disciplina in materia di sequestri e confische dei beni ai mafiosi (“E mi disse tutto questo discorso, che il dottore Cinà, che lui per questa situazione non lo ha ritenuto all’altezza, lo ha anche offeso quando parlava con me, dicendomi, dice: non si è comportato all’altezza. Perché la risposta al quesito che si era posto…

Pubblico Ministero Grasso: il quesito è che cosa volete? Lipari: il quesito di che cosa volete e quindi aveva fatto già il pre-papello. Grasso: chi lo aveva fatto? Lo aveva preparato, aveva detto Ciancimino a Mori, voglio una revisione del processo. Ah, già lo aveva fatto Ciancimino, dice il Pubblico Ministero. Lipari: da qui il discorso, dice, chistu vuonnu, vogliono aggiustati i processi, la revisione dei processi, non vogliono il 41 bis, non vogliono il sequestro dei ben?’).

Ed è palese l’imbarazzo del LPARI nel rispondere all’ovvia obbiezione che, se l’incontro in questione era avvenuto prima della strage di via D’Amelio, è impossibile che si fosse parlato già di abolizione del 41 bis, dal momento che tale speciale regime carcerario ebbe le sue prime applicazioni soltanto dopo la strage di via D’Arnelio, e si comprese solo allora quanto incidesse sul trattamento carcerario dei detenuti mafiosi, (“Il Procuratore le diceva: il 41 bis ancora non c'era quando avviene l’incontro. Ma lei replicava: c’era, Procuratore, nel 92 il 41 bis lo hanno cominciato.

Grasso: scatta con Borsellino. Lipari: eh, 92. Grasso: si, ma se lei dice che l’incontro... E lei dice: ma già si parlava, dottore, queste cose già erano tutte emendate, erano tutte... Non è che questa cosa nasce dall’oggi al domani, quando si prepara un provvedimento di questi Grasso; quindi per evitare che venisse fuori, che entrasse in vigore? Sì, lei dice, che entrasse in vigore; DICH. LIPARI GIUSEPPE: Confermo, sì Sì, certo, lo confermo in pieno.....)” Ed anche la sequenza successiva della vicenda, che interessa la partecipazione del CINA’, cui CIANCIMINO gli disse di essersi rivolto perché aveva urgenza di contattare RIINA per dare una risposta a MORI e DE DONNO, si sarebbe svolta a maggio o a giugno o a luglio del ‘92, ma comunque prima della strage di via D’Amelio, secondo quanto dieci anni dopo ebbe a confermargli lo stesso CINA’.

Ma anche in questo caso, la datazione dei fatti emerge in modo faticoso attraverso la contestazione di quanto LIPARI aveva dichiarato nell’interrogatorio del 16 dicembre 2002 su questo aspetto temporale. Salvo dover constatare che anche in quell’interrogatorio il dichiarante aveva detto di non essere in grado di precisare il periodo (se a maggio o a giugno o a luglio) e solo a seguito di una suggestiva richiesta del P.M. (“Insomma, prima della strage di BORSELLINO?”) aveva confermato che l’incontro tra il CINA’ e CIANCIMINO — quello in cui il CINA’ aveva detto in un primo momento a CIANCIMINO di pensare piuttosto a sistemare le sue faccende, per poi ripensarci e ottemperare all’invito di contattare CINA’ per riceverne il papello di richieste da fare avere ai carabinieri — era avvenuto prima della strage di via D’Amelio (“P. ML DI MATTEO: - . . le ricordo anche quello che lei ha riferito il 16 dicembre del 2002 sull’aspetto questo temporale rispetto a quello che le dice Cinà, interrogatorio del 16 dicembre del 2002: mi precisò - il soggetto è Cinà, si capisce da quello che dice - mi precisò che Ciancimino, per tale argomento, richiedeva solo di potere contattare il Riina, perché anche il Cinà gli disse: ma deve essere per forza lui?

Dice deve essere lui e basta. Questo è importante nell’economia di questo discorso: quindi l’incontro del Ciancimino e Cinà avviene in Via Sciuti, come dicevo prima, tra maggio e giugno o luglio del 93. Mi correggo, 92, mi correggo, nel 92. Mi disse il Cinà Grasso: abbiamo degli spartiacque ben precisi. Lipari: certo, scusi il lapsus, ma... Grasso: no, dico, l’incontro con Cinà, come le riferì lui, fu con una certa immediatezza rispetto agli incontri con Mori e De Donno? Si. Grasso: Ciancimino disse che... Lipari: si, che aveva bisogno di portare risposte, cose, perché infatti l’incontro avviene a Roma. Grasso: insomma, prima della strage di Borsellino? Lipari: prima della strage, si. Mi disse il Cinà che appena uscito dal portone, dopo essersi congedato dal Ciancimino, vide uno strano movimento, eccetera, eccetera, eccetera. Però lei, quindi, riferendosi a quello che poi le ebbe a dire il Cinà nel 2000, ha detto che anche il Cinà le parlò... Prima ha detto maggio, giugno, forse luglio, ma con certezza prima della strage Borsellino. Conferma?; DICHI. LIPARI GIUSEPPE – Confermo, sì”).

Insomma, era e sarebbe eccessivo pretendere dal LIPARI un’esatta collocazione temporale di avvenimenti lontani nel tempo e a cui non aveva partecipato, avendone appreso per sommi capi sì da soggetti che vi avevano partecipato ma che nel parlargliene a distanza di tempo non avevano alcuna ragione di essere loro volta particolarmente precisi nel sequenziare cronologicamente gli eventi.

E per quanto concerne il resoconto che CIANCIMINO gli avrebbe fatto in occasione dell’incontro all’Hotel Plaza, avuto riguardo alle ragioni per cui era stato sollecitato (tramite il PROVENZANO) quell’incontro, e a ciò che aveva da dirgli e a ciò che si dissero, nè il CIANCIMINO aveva motivo di essere così preciso nel collocare temporalmente i vari incontri, con i carabinieri e con il CINA’; nè il LIPARI, ove mai CIANCIMINO fosse stato tanto preciso, aveva motivo di memorizzare dei particolari come quello legato alla collocazione prima o dopo la strage di via D’Amelio, che solo in seguito avrebbero assunto l’importanza che in questo processo si può loro assegnare. Neppure da LIPARI dunque possono ricavarsi elementi idonei a dare la certezza che RIINA sia stato informato della sollecitazione al dialogo proveniente dai carabinieri del R.O.S. (ma per conto di altra autorità loro sovraordinata, come gli stessi carabinieri avevano fatto credere al CIANCIMINO).

Ecco l’avvocato Ghiron. Non si può fare a meno di formulare riserve sull’ambiguità del ruolo di questo personaggio (che sarà poi coimputato dei familiari di Vito Ciancimino nel processo per trasferimento fraudolento di valori e intestazione fittizia di beni), in ragione dei suoi legami con lo stesso Mori, e una presunta contiguità ai servizi (su cui si è soffermato nel corso della sua lunga deposizione il Col. Giraudo); nonché per la singolare tempestività della sua comparsa sulla scena, giusto in coincidenza con la vicenda del passaporto che si colloca nella fase in cui la trattativa con Ciancimino avrebbe radicalmente cambiato registro.

Ma anche di là di tali riserve, la sua testimonianza, nel processo Mori/Obinu (il relativo verbale del 30.06.20 10 è transitato perché prodotto dalle difese degli ex ufficiali del Ros e perché atto irripetibile essendo lo stesso Ghiron deceduto nel 2012 e quindi nelle more del giudizio di primo grado), è la meno idonea a offrire elementi di certezza sulla datazione e i tempi di sviluppo della trattativa.

Che Vito CIANCIMNO avesse già incontrato il Col. MORI quando GHIRON vide uscire (non MORI, ma) DE DONNO dallo stabile di via San Sebastianello è solo una sua deduzione legata alla conoscenza di CIANCIMINO e ad una sua lettura del sorriso sardonico con cui rispose alla sua domanda se conoscesse MORI; e alle parole che aggiunse in quel frangente (“ognuno sa i fatti propri”). Ma anche la collocazione temporale dell’episodio è tutt’altro che sicura, perché rammenta solo che avvenne quasi un mese prima della sua partenza per le vacanze, e lui era solito partire intorno al 20 luglio. Ma poi al processo MORI/OBINU ha rettificato, dicendo che giusto quell’anno partì il 4 luglio, e quindi l’incontro con DE DONNO sarebbe avvenuto a maggio o a giugno o ai primi di giugno e comunque prima dell’inizio dell’estate. E ne dovremmo inferire che già V.C. si era incontrato con MORI?

Peraltro, GHIRON si contraddice anche sulla dislocazione temporale della visita nel corso della quale fece a CIANCIMINO quella domanda su MORI: in occasione dell’incontro con DE DONNO, come sembrerebbe intendere nell’interrogatorio del 19 febbraio 2010, oppure in occasione di una visita successiva, come invece sembrerebbe desumersi da quanto dichiarato al processo MORI/OBINU?(ivi ha detto infatti che non avrebbe potuto chiedere al suo cliente CIANCIMINO cosa ci facesse un ufficiale dei carabinieri a casa sua per la semplice ragione che all’epoca non conosceva DE DONNO e quindi non poteva sapere che la persona che vide scendere dalle scale di casa CIANCIMINO fosse un ufficiale dei carabinieri).

Nel primo caso però non si spiegherebbe la domanda, che presuppone che GHIRON conoscesse e avesse quindi riconosciuto DE DONNO, se è vero che solo 10 o 15 giorni dopo quel fugace incontro ne vide la foto in un giornale, che lo ritraeva insieme a MORI e riconobbe in quella foto la persona che aveva incrociato per le scale dello stabile in cui abitava CIANCIMINO.

In ogni caso, il sorrisetto sardonico e la frase allusiva di CIANCIMINO potrebbero interpretarsi pure nel senso che egli non aveva ancora incontrato MORI (prima del 20 luglio o prima del 4 luglio), ma è precisamente ciò che si apprestava o aveva in animo di fare.

A motivo delle riserve accennate su tale figura di dichiarante, val rammentare che egli ha palesemente “minimizzato” il suo rapporto di conoscenza con il col. Mori, che indica come “amico” di suo fratello Gianfranco Ghiron. Dice di non sapere nulla delle circostanze in cui sarebbe nata quell’amicizia, ma non manca di precisare che suo fratello gli parlava spesso di Mori. Del resto, di suo fratello si limita a dire che svolgeva l’attività di giornalista.

Dalla testimonianza del Col. Giraudo sembra però emergere una verità diversa, perché Gianfranco Ghiron aveva avuto rapporti con il Sid, anche se mai chiariti nella loro vera natura.

In effetti, a dire del Giraudo, i rapporti di Mori sia con Gianfranco che con Giorgio Ghiron possono essere ricostruiti solo sulla base di dichiarazioni rilasciate in tempi diversi dai diretti interessati. In particolare, le attività svolte dal Gianfranco Ghiron per conto dei Servizi sono rimaste nell’assoluta clandestinità, non essendo consacrate in alcun atto ufficiale o relazione di servizio. Negli archivi dell’Aise sono stati tuttavia rinvenuti diversi documenti che attestano come fosse un soggetto monitorato e persino sospettate di fare il doppio gioco, spacciandosi per agente infiltrato. Anzi, il Col. Giraudo ha precisato che è stata trovata documentazione comprovante che il Ghiron Gianfranco è stato una fonte esterna dei servizi, ma il suo “manipolatore” era il Cap. La Bruna.

E proprio per questa ragione, in quanto era un ufficiale dei carabinieri, non era possibile annotare l’identità della fonte in un documento ufficiale (esistono anche dei precedenti, come la fonte “Gian”), perché avrebbe dovuto essere associato ad una fonte attiva il nominativo di un agente del Servizio che però svolgeva anche compiti di ufficiale di polizia giudiziaria.

Nel caso della fonte “Ghiron” il nome in codice che risulta in documenti agli atti dell’archivio che l’Aise ha ereditato dal disciolto SISMI e prima ancora Sid era “Crocetta”. Non vi sono però atti a firma Mori o Marzolla — suo diretto superiore — concernenti la fonte “Crocetta”. E ciò si spiega agevolmente ove si consideri che i numeRosissimi atti che documentano l’attività svolta dal Ghiron per conto del servizio segreto risale ad epoca diversa e pregressa rispetto a quella in cui Mori ha fatto parte del raggruppamento centri di Cs.

In particolare, è documentalmente provato che dal 1961 il Ghiron lavora come agente o ausiliario dell’Ufficio “R” che si occupava dello spionaggio oltre cortina. Questo rapporto di collaborazione si interrompe perché cominciano a diffondersi negli ambienti del Servizio voci che additano il Ghiron come soggetto poco affidabile e di dubbia lealtà. E viene fatto oggetto di un’azione investigativa culminata in una perquisizione della sua camera d’albergo e del suo bagaglio (operazione ovviamente coperta e annotato con la sigla “Ghi”, dalle lettere iniziali del cognome dell’indagato).

È anche vero che l’Ufficio “R”, rispetto a questa indagine interna, assume un atteggiamento “protettivo” nei confronti della propria fonte. Sta di fatto che a a partire dal 1964, scompare dalla documentazione agli atti del Servizio. Ma negli anni successivi, secondo quanto dallo stesso Ghiron rivelato quando fu escusso a s.i.t., fece diversi tentativi per rientrare tra i ranghi del collaboratori esterni del Servizio, fino a stringere un rapporto personale con il colonnello Mori.

Peraltro, nella documentazione inerente alla gestione della fonte — valutazione, rimborsi spese richieste fondi — da trasmettere all’ufficio amministrativo, difficilmente avrebbe potuto trovarsi un atto firmato dal col. Mori, perché l’input della trasmissione veniva dal capo del raggruppamento Centri di Roma, in cui era inquadrato Mori. E tutt’al più veniva interessato sulla base di una prassi instaurata di fatto da Marzolla, il direttore del Servizio, cioè il generale Miceli.

Nel 1970, il capo centro di Palermo, Magg. Umberto Bonaventura comunica all’Ufficio D da cui dipendevano tutti i centri Cs del Sid che il Ghiron Gianfranco in più occasioni aveva tentato di accreditarsi come fonte del Servizio, comportamento che lo faceva ritenere poco affidabile.

Risulta anche che negli anni ‘70 il Ghiron gestì, insieme ad un agente del servizio americano, delle fonti libiche che svolgevano attività contro informativa e in tale contesto aveva avuto contatti con esponenti della criminalità mafiosa.

E nel 1975 il G.i. di Brescia. dott. Arcai, che indagava sulla strage di p.zza della Loggia, chiese al servizio tutta la documentazione concernente Ghiron Gianfranco. Ma gli fu trasmessa una documentazione largamente incompleta, su input dell’Amm. Casardi che era subentrato al generale Miceli, arrestato nell’ambito delle indagini sul golpe Borghese.

Il rapporto personale con Mario Mori è comprovato, oltre che da varie dichiarazioni testimoniali, anche da un documento da cui risulta che lo stesso Mori fu testimone di nozze del Ghiron (Gianfranco) in occasione del matrimonio con la sua prima moglie.

Quanto a Giorgio Ghiron, negli anni in cui Mori prestò servizio al Sid, svolgeva un’attività di consulenza legale e imprenditoriale con diversi studi, il più importante dei quali aveva sede a New York. Era anche titolare di una società di import-export. E fu oggetto di un’attività info investigativa del Servizio, nel quadro di un’indagine concernente tal Motter (operazione “Marmotta”) ex agente della Cia, perché si accertò che Giorgio Ghiron aveva con questo ex funzionario americano una frequentazione asSidua.

E’ datata 15 settembre 1975 la relazione “GIAN”. E’ una relazione di servizio che compendia le informazioni fornite da una fonte confidenziale di cui poi è stata rivelata l’identità. La relazione è opera del manipolatore di quella fonte. La fonte era un ufficiale dei carabinieri, Giancarlo Servolini. E l’agente Sid che lo “manipolava” era il cap. La Bruna. Sarà proprio quest’ultimo a rivelare il tutto al G.I. Salvini, che indagava tra l’altro sulla strage di p.zza Fontana. L’attività di manipolazione della fonte in questione risalirebbe all’epoca in cui il La Bruna, a capo del Nod, si occupava delle indagini sulle trame nere. In uno dei documenti che riportano informazioni della fonte Gian risulta messo in chiaro il nome della fonte, e si parla proprio del Servolini.

È stato acquisito anche il fascicolo personale di questo ufficiale dei carabinieri da cui risulta che era in congedo temporaneo per convalescenza nel periodo in cui fu incaricato di svolgere l’attività informativa per conto del Servizio con il nome in codice “Gian”.

Il giornalista Norberto Valentini consegna al G.I. Antonio Lombardi, che indagava sulla strage alla questura di Milano del 17 maggio 1973 una copiosa documentazione che gli era stata fatta avere dal cap. La Bruna. In una delle cartelle che riportano i vari produttori, cioè le fonti d’informazione, è annotata parte della produzione della fonte Gian.

Il gruppo Taddei-Ghiron, operava in sinergia con il gruppo di militari Marzolla-Venturi-Mori. Gianfranco Ghiron viene definito come soggetto poco affidabile e agente prezzolato al soldo dell’Ufficio “R”. Giorgio Ghiron confermerà, in un colloquio databile a maggio 1975 alla fonte Gian quanto già alla stessa fonte era stato rivelato da suo fratello Gianfranco, e cioè che avevano avuto successo le pressioni esercitate sui periti incaricati di verificare la genuinità delle bobine contenenti le registrazioni delle conversazioni intercorse a Lugano tra il cap. La Bruna e Remo Orlandini, e aventi ad oggetto le rivelazioni dell’Orladini sull’attività cospirativa culminata tra l’altro nel tentativo di Golpe Borghese. Nella pag. 2 della relazione si fa esplicito riferimento a Mori e al suo prodigarsi insieme al Ghiron per esercitare quelle pressioni. (cfr. deposizione del Col. Giraudo, udienza 20.10.20 16).

Certo è che l’avv. Ghiron compare sulla scena proprio in coincidenza con la fase di intensificazione dei contatti tra V.C. e il Col. Mori, ossia quando questi si sforza di assecondare le richieste del potenziale collaborante: il libro, da fare avere a eminenti personalità; il passaporto (al processo Mori-Obinu ha ammesso di essere stato lui a redigere la richiesta di rilascio del passaporto, oltre ad accompagnare personalmente il Ciancimino all’ufficio passaporti, in Questura, perché Ciancimino camminava male); un colloquio riservato con l’on. Violante. E con tutto il rispetto per la competenza professionale, è lecito il dubbio che questa improvvisa comparsa non fosse determinata dalla necessità di sostituire il prof. Campo o l’avv. Gaito nel mandato a difendere V.C. nel procedimento che pendeva a suo carico in appello (a Palermo, e non a Roma). Tanto più che l’avv. Ghiron era soprattutto un avvocato d’affari (svolgendo l’attività di consulente legale e imprenditoriale, ed essendo anche titolare di una società di export-import), o comunque, per restare in ambito forense, era di formazione civilistica, come rammenta Nicolò Amato.

Del resto, lo stesso Ghiron ha chiarito al processo Mori/Obinu, udienza 30 giugno 2010 il tipo di assistenza professionale nei riguardi di V.C., che fa risalire addirittura al 1980 e che si sarebbe protratta fino al 2002, anno della morte del Ciancimino.

Lo assisteva anche per procedimenti penali ma solo a Roma, perché a Palermo aveva difensori di vaglia del calibro dell’avv. Restivo e delI’avv. Campo. Erano loro i suoi difensori anche nel processo d’appello a Palermo, che però anche lui seguiva da Roma, consultandosi con i colleghi. Il suo apporto atteneva alle sue competenze di avvocato internazionalista, effettivamente più confacente alle sue competenze; ma anche per i procedimenti penali Vito Ciancimino a Roma non aveva altri difensori.

Giorgio Ghiron, divenuto l’avv. di fiducia anche di Massimo Ciancimino ne condivise la vicissitudine giudiziaria sfociata nella condanna in primo e secondo grado per riciclaggio e intestazione fittizia di beni. Erano suoi coimputati Massimo Ciancimino e l’avv. Gianni Lapis tributarista, anche loro condannati. Al processo Mori/Obinu venne sentito nella veste di teste assistito perché la condanna non era ancora definitiva, pendendo il giudizio in cassazione.

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