Su Domani prosegue il Blog mafie, da un’idea di Attilio Bolzoni e curato insieme a Francesco Trotta. Potete seguirlo su questa pagina. Ogni mese un macro-tema, approfondito con un nuovo contenuto al giorno in collaborazione con l’associazione Cosa vostra. Questa serie pubblicherà ampi stralci delle motivazioni della sentenza di secondo grado sul processo Montante.


Questione centrale, anche alla luce dei temi sottoposti dalle difese alla Corte, diventa allora verificare se ed entro che limiti Montante si fece collaborare da altri per commettere illeciti funzionali al mantenimento del suo ruolo, se ed entro che limiti altri soggetti collaborarono con Montante o con lui si relazionarono, convinti di agire nell'ambito di attività istituzionali autorizzate o altrimenti legittimate, se ed entro che limiti - in tutta eventualità - altri soggetti abbiano travalicano nell'illecito pur di ingraziarsi Montante per ottenere risultati a lui graditi.

Orbene occorre riprendere le mosse dalle attività certamente illecite che nell'interesse di Montante venivano sistematicamente poste in essere fin dal 2009 con gli accessi abusivi alle banche dati della Polizia di Stato.

Montante ha sostenuto che l'inquadramento contrattuale di Di Simone lo rendeva un dipendente di Confindustria al quali tutti potevano ugualmente rivolgersi per le attività di sua competenza. Se ciò può essere vero, è innegabile che Montante rispetto al ruolo di Di Simone aveva prerogative prelazionarie in ragione del fatto che egli aveva la titolarità di quella delega, che in Confidustria istituirono solo dopo la sua nomina a Vicepresidente (legalità e rapporti con le istituzioni); e in ogni caso di fatto era stato a Montante a raccogliere la segnalazione proveniente dal Questore Caruso, come dimostra il fatto che egli aveva ricevuto il curriculum di Di Simone e via via aveva appuntato sopra a penna "segnalato da Questore Peppino Caruso ", come emerge dal documento rinvenuto all'esito della perquisizione presso la villa di Montante del 22.1.2016 (cfr. pag. 400 della sentenza impugnata).

Il curriculum era stato stilato il 23.6.2009 e nel più volte citato file excel è appuntato un incontro avvenuto esattamente il giorno dopo "ore 10,00 app. amico del Peppino Caruso Questore per Security in Via Veneto". L'8.7.2009 nel file excel ''amico del Peppino Caruso Questore" assume una sua identità e a quella data Montante appunta "firmato contratto Diego Di Simone in Confindustria, iniziato a lavorare il 20.7.2009".

Dalla scansione dei tempi, sopra indicati, dal fatto che il Montante aveva conservato presso il suo studio tutta la documentazione relativa ali' assunzione di Di Simone, anche quella non di sua diretta competenza (cfr. p. 402 della sentenza impugnata), il particolarmente qualificato rapporto amicale con l'alto funzionario che lo aveva segnalato e delle cui questioni familiari si era interessato (p. 406 della sentenza impugnata), sono tutti elementi che non consentono letture alternative. Montante ebbe ampia delega per l'individuazione e l'assunzione del soggetto che doveva occuparsi della security per Confindustria; il legame fiduciario che si creava non poteva che essere anche personale, visto il qualificato rapporto con il soggetto che lo aveva segnalato e il notevole beneficio economico che a Di Simone derivava dall'assunzione presso l'impresa "Aedificatio s.r.l.", avvenuta con una tale forma di selezione.

In più c'era la delega di Montante a rendere Di Simone fortemente legato alle sue richieste e alle sue sorti. E persino De Angelis, che pure sostiene di non avere mai saputo da chi provenivano le richieste e come Di Simone le avrebbe veicolate, nel negare di avere stipulato alcun accordo e nel sostenere di avere agito solo per amicizia, ha ripetuto numerose volte che si adoperava affinché Di Simone facesse bella figura con il suo capo.

Il lavoro di Di Simone non era valutato in termini di produttività o con criteri oggettivi; la sua efficienza dipendeva sostanzialmente dal gradimento di Montante.

E al di là di quanto da lui dichiarato nel suo lungo interrogatorio, in cui il suo ruolo è stato spesso sminuito in favore di asserite competenze altrui o di non meglio precisate collegialità, numerosi elementi di prova del _processo hanno dato prova del fatto che Montante cercava di controllare in maniera serrata i rapporti personali che intesseva, disturbandosi quando, anche in ragione di una sua posizione di supremazia di fatto, veniva scavalcato; sintomatiche le dichiarazioni di Romano con riguardo all'assunzione della figlia del Col. Ardizzone, sulla quale aveva disposto lui, in quanto legittimato come Presidente di Confidi, ma che aveva dato fastidio a Montante perché non era stato previamente interpellato e non aveva potuto prendersene il merito.

L'assunzione di Di Simone, che aveva una sua logica nell'ambito del più volte richiamato progetto politico imprenditoriale di Confindustria, fu gestita da Montante creando un rapporto fiduciario incondizionato e anche personale, rispetto al quale non è credibile pensare che egli abbia lasciato ad altri la possibilità di interpellarlo su questioni di sicurezza, senza transitare da lui che era delegato per la legalità.

Di Simone si dimette dalla Polizia di Stato poco prima di essere assunto. Lo stesso Montante, sebbene in termini sfumati e con implicazioni di altro carattere, ha ammesso che era stato considerato necessario individuare un poliziotto di buona esperienza, credibile interlocutore delle istituzioni.

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