Su Domani prosegue il Blog mafie, da un’idea di Attilio Bolzoni e curato insieme a Francesco Trotta. Potete seguirlo a questa pagina. Ogni mese un macro-tema, approfondito con un nuovo contenuto al giorno in collaborazione con l’associazione Cosa vostra. Per circa un mese pubblichiamo ampi stralci della relazione della Commissione Antimafia della XVII Legislatura


Mafia capitale, dunque, appariva assimilabile alle mafie tradizionali perché, come queste, si avvaleva della forza di intimidazione derivante dal vincolo di appartenenza. Per molti altri versi, invece, l’associazione, definita “originaria”, cioè propria del territorio romano, e “originale”, cioè dotata di connotazioni particolari, generate dal combinarsi di fattori criminali, istituzionali, storici e culturali propri della realtà capitolina, rilevava un profilo differente, nuovo e parimenti preoccupante.

In particolare, mafia capitale rappresentava il punto d’arrivo della trasformazione di organizzazioni criminali romane (che avevano preso le mosse dall’eversione nera, anche nei suoi collegamenti con apparati istituzionali, e che si era evoluta, in alcune sue componenti, nel fenomeno criminale della banda della Magliana) e, pertanto, fruiva, ai fini del ricorso al metodo mafioso, di una “accumulazione originaria criminale” rafforzata dal prestigio, altrettanto criminale, del suo capo, Massimo Carminati.

La militanza in movimenti eversivi di estrema destra, la contiguità con la banda della Magliana, la rete di relazioni intessute con gli ambienti più diversi, il coinvolgimento in vicende processuali di estrema gravità (quali il depistaggio per la strage di Bologna, l’omicidio di Mino Pecorelli, il rinvenimento delle armi nei sotterranei del Ministero della salute) da cui era stato assolto (riportando la mite condanna solo per il clamoroso furto al caveau della banca sita nella cittadella giudiziaria), la storia personale raccontata dai mezzi di comunicazione che ne evidenziavano la caratura delinquenziale con compiacimento dello stesso protagonista, avevano consolidato la fama di Massimo Carminati e accresciuto il mito della sua impunità. Inoltre, mafia capitale si era saputa dotare di un modello organizzativo compatibile con la realtà romana.

Sul piano strutturale, infatti, aveva inglobato soggetti di diversa provenienza (delinquenti di strada, imprenditori, pubblici funzionari) destinati a operare su due fronti solo formalmente distinti ma strettamente interconnessi in quanto tutti funzionali, in ultima analisi, all’infiltrazione nella pubblica amministrazione come settore economico di elezione del sodalizio. Il primo fronte era quello squisitamente criminale, rivolto alla cura delle tradizionali attività lucrative dell’usura, delle estorsioni, del recupero crediti, del traffico di stupefacenti e di armi, governato con metodi violenti e attraverso cui si rafforzava il potere economico e di intimidazione dell’associazione e si manteneva un rapporto paritetico con le altre organizzazioni criminali del territorio.

L’altro fronte era invece quello imprenditoriale/istituzionale, costituito da una schiera di imprenditori che, cooptati nell’associazione, sfruttavano l’opportunità di ottenere appalti sicuri, senza doversi confrontare con la concorrenza.

Fronte questo in cui si privilegiava lo strumento della corruzione rispetto a quello dell’intimidazione, che rimaneva però sullo sfondo come extrema ratio. L’elemento di raccordo tra i due fronti era costituito dall’alleanza trasversale tra Massimo Carminati, proveniente dalle file dell’estrema destra, e Salvatore Buzzi, proveniente dall’estremo opposto.

Quest’ultimo, a capo di un importante gruppo di cooperative con oltre 1.300 soci (in realtà dipendenti), da anni forniva una pluralità di servizi all’amministrazione comunale nei settori delle pulizie, della manutenzione del verde pubblico, dei rifiuti e, soprattutto, del sociale, e già, grazie ai suoi appoggi politici e all’abituale metodica corruttiva, aveva conquistato ampi margini di fiducia nell’amministrazione comunale.

Le cooperative, le conoscenze, l’esperienza e la “faccia ripulita” di Buzzi, dunque, sommate al prestigio criminale di Carminati e ai suoi storici legami con esponenti dell’estrema destra romana divenuti negli anni importanti personaggi politici o amministratori pubblici, consentivano effetti altrimenti non raggiungibili, tant’è che il fatturato del gruppo era riuscito a lievitare incredibilmente nell’arco di soli tre anni. Ma il risultato più preoccupante era però il cosiddetto “mondo di mezzo”.

Buzzi, formalmente legittimato, per la sua attività, a confrontarsi con pubblici funzionari ed esponenti politici, finiva per essere il tramite attraverso cui il “sovramondo”, costituito da colletti bianchi, imprenditoria e istituzioni, e il “sottomondo” di Carminati, costituito da batterie di rapinatori, da trafficanti di droga e di armi, riuscivano ad incontrarsi nel “mondo di mezzo”.

Tale ultima espressione - mondo di mezzo - che ha dato il nome all’indagine su mafia capitale, era stata utilizzata proprio da Carminati per sintetizzare, appunto, il particolare ambito in cui agiva il sodalizio, cioè un’area di confine in cui si componevano gli interessi illeciti dei due mondi solo apparentemente opposti e distanti: “è la teoria del mondo di mezzo compa’, ci stanno, come si dice, i vivi sopra e i morti sotto e noi stiamo nel mezzo (...) ci sta un mondo in mezzo in cui tutti si incontrano e dici ‘come è possibile..?’ (...) il mondo di mezzo è quello invece dove tutto si incontra, le persone di un certo tipo, di qualunque cosa, si incontrano tutti là: (...) nel mezzo, anche la persona che sta nel sovramondo ha interesse che qualcuno del sottomondo gli faccia delle cose che non le può fare nessuno, e tutto si mischia”.

È proprio in questo “mondo di mezzo” che operavano parti politiche di ogni schieramento perché “la politica è una cosa, gli affari so’ affari!” 85 ed è qui che ottenevano l’elargizione di somme di denaro e, sinallagmaticamente, assoggettavano le pubbliche funzioni al soddisfacimento degli interessi dell’associazione. L’accoppiata Carminati-Buzzi, favorita dalla desolante permeabilità del panorama politico amministrativo, aveva pertanto consentito di veicolare “la forza di intimidazione dell’associazione (...) all’interno dei meccanismi di funzionamento propri del mondo imprenditoriale e della pubblica amministrazione, alterando, da un lato, i principi di legalità, imparzialità e trasparenza nell’azione amministrativa e, dall’altro lato, quelli della libertà di iniziativa economica e di concorrenza”.

Ed era riuscita ad accumulare ciò che gli inquirenti chiamano un “capitale istituzionale”, consistente in un articolato sistema di relazioni corruttive che coinvolgeva i vertici delle istituzioni locali, grazie al quale l’organizzazione otteneva, per le imprese da essa controllate (società cooperative sociali, ditte operanti nel movimento terra e nello smaltimento dei rifiuti), affidamenti particolarmente redditizi dal comune di Roma (tra cui quelli relativi all’accoglienza degli stranieri e dei minori non accompagnati e cioè il settore in cui, secondo Buzzi “si guadagna più che con la droga”, degli appalti nella raccolta dei rifiuti, della manutenzione del verde pubblico); si assicurava lo sblocco di fondi destinati alle proprie cooperative sociali sino ad interferire sulla programmazione del bilancio di Roma; orientava l’assegnazione dei flussi di immigrati verso le proprie strutture; condizionava profondamente il contesto politico e amministrativo romano, determinando la nomina di personaggi graditi in posizioni strategiche e, parallelamente, l’allontanamento e la sostituzione da tali ruoli di quanti non si dimostravano sensibili alle esigenze del sodalizio.

La capacità criminale di mafia capitale e la correlata fragilità della macchina politicoamministrativa capitolina emergevano ancora più evidenti dalla circostanza secondo cui l’associazione era riuscita a raggiungere i suoi obiettivi con entrambe le due ultime giunte capitoline, espressioni di forze politiche contrapposte, che si erano succedute nel corso dei due anni in cui erano state espletate le indagini.

Questa Commissione, in ossequio all’articolo 1, comma 1, lettere d), e) e n) della propria legge istitutiva, parallelamente all’esecuzione della prima ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP di Roma, avviava un’inchiesta parlamentare sulla vicenda cominciando, già in data 11 dicembre 2014, con l’audizione del procuratore Giuseppe Pignatone e proseguendo con una lunga serie di approfondimenti che riguardavano non solo le condotte accertate nell’indagine giudiziaria ma anche e soprattutto le gravissime conseguenze dell’infiltrazione di associazioni criminali nel tessuto amministrativo pubblico della città di Roma e il processo di “bonifica” che si era tentato di iniziare attraverso gli interventi commissariali sul comune e ampi settori della sua struttura burocratica.

In tale ottica si sono svolte numerose audizioni, e si è acquisita corposa documentazione giudiziaria e amministrativa presso la procura della Repubblica di Roma, il comune di Roma Capitale e la prefettura di Roma (compresa la relazione della commissione di indagine che ha perso il carattere di riservatezza in quanto declassificata dal prefetto di Roma - doc. n. 661.2 - che concludeva per la necessità dello scioglimento di Roma Capitale).

Nelle more dell’inchiesta parlamentare interveniva, sul versante giudiziario, nella fase cautelare del procedimento, la Corte di cassazione che, con sentenza del 10 aprile 2015, confermava la ricostruzione accusatoria in termini di riconducibilità delle fattispecie al delitto di associazione mafiosa e si soffermava su temi di rilevante portata generale. Uno di questi riguarda l’attuale profilo delle mafie, non sempre coincidente con quello tradizionale ma non per questo esulante dal paradigma dell’articolo 416-bis del codice penale, con il quale la collettività, in tutte le sue espressioni, deve imparare a confrontarsi.

Al di là di nomenclature e territori, per la Suprema Corte è il “metodo mafioso”, con la conseguente situazione di assoggettamento e di omertà che ne deriva, che costituisce lo spartiacque tra ciò che è mafia e ciò che non lo è. Metodo mafioso che non può più ravvisarsi soltanto, come del resto condiviso anche dalla dottrina e da quasi tutti gli osservatori del fenomeno, nelle note forme minatorie plateali.

Tutte le mafie, quindi sia quelle “tradizionali” che le “nuove”, ricorrono ormai alla minaccia e alla violenza solo come extrema ratio, preferendo invece un approccio di tipo collusivo/corruttivo che, peraltro, non è per nulla incompatibile con la forza intimidatrice che caratterizza l’agire mafioso. […] La Suprema Corte evidenziava un altro rilevante aspetto della vicenda, e cioè i gravi effetti che tale forma di evoluzione delle mafie comportano a livello istituzionale.

Le osservazioni contenute nella sentenza delineavano un quadro inquietante. Si affermava, invero, che l’intervento di mafia capitale su Roma Capitale era stata una vera e propria “occupazione dello spazio amministrativo e istituzionale”. In particolare, il gruppo criminale si era “insediato nei gangli dell’amministrazione della capitale d’Italia, cementando le sue diverse componenti di origine – criminali ‘di strada’, pubblici funzionari con ruoli direttivi e di vertice, imprenditori e soggetti esterni all’amministrazione” e così “sostituendosi agli organi istituzionali nella preparazione e nell’assunzione delle scelte proprie dell’azione amministrativa e, soprattutto, mostrando di potersi avvalere di una carica intimidatoria decisamente orientata al condizionamento della libertà di iniziativa dei soggetti imprenditoriali concorrenti nelle pubbliche gare, al fine di controllare gli esiti delle relative procedure e, ancor prima, di gestire gli stessi meccanismi di funzionamento di interi settori della vita pubblica”.

La Cassazione, quindi, sosteneva che “la dimensione corruttivo-collusiva ha giuocato (...) un ruolo determinante nelle strategie di infiltrazione delle organizzazioni mafiose, ed è anzi in tale momento che la lesione dell’ordine economico e la lesione dell’ordine amministrativo raggiungono il loro massimo livello e vengono a congiungersi in una più ampia aggressione allo stesso ordine politico-istituzionale del Paese”.

A tale primo arresto giurisprudenziale seguiva, più tardi, una seconda sentenza della Cassazione, emessa sempre in fase cautelare, che riproponeva le valutazioni di quella poco prima riportata, nonché una sentenza nel merito, emessa dal GUP di Roma il 3 novembre 2015, a carico di alcuni imputati che avevano scelto il giudizio abbreviato (per gli altri aveva luogo il dibattimento davanti al tribunale di Roma, iniziato il 5 novembre 2015) dove, ancora una volta, veniva riconosciuta, seppure incidentalmente, l’esistenza dell’associazione mafiosa mafia capitale e la sussistenza della circostanza aggravante prevista dall’articolo 7 del decreto-legge n. 152 del 1991, rientrante nell’oggetto di quel giudizio.

In sostanza, la giurisprudenza era finalmente riuscita a cogliere l’evoluzione dei tempi e delle mafie, disancorandosi dai criteri che tradizionalmente avevano condotto a riconoscere la sussistenza dell’articolo 41-bis del codice penale solo con riferimento alle cosiddette mafie storiche.

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