Quando il potere cerca di intaccare la libertà di stampa non è mai un buon segno, specie se lo fa mettendo mano al codice penale. Il segno è ancora peggiore quando l’interferenza con l’attività dei giornalisti è realizzata intervenendo anche su quella dei giudici, per impedire che con le proprie pronunce questi ultimi tutelino in modo troppo ampio l’esercizio del diritto di cronaca.

Imprigionare i cronisti

Il riferimento è a due emendamenti al disegno di legge in materia di cybersecurity e reati informatici, attualmente all’esame delle commissioni riunite Affari costituzionali e Giustizia della Camera, che introducono nuove ipotesi di reato per i giornalisti. Come esposto su Valigia blu, l’uno – a prima firma di Enrico Costa, deputato di Azione – propone una norma che punisce con la reclusione da sei mesi a tre anni chi «diffonde, mediante qualsiasi mezzo di informazioni» che sa provenire, tra l’altro, dall’accesso abusivo a un sistema informatico o telematico.

L’altro – a prima firma di Tommaso Calderone, deputato di Forza Italia – prevede che le norme in tema di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro o altro di provenienza illecita si applichino a chi utilizzi, riproduca, diffonda o divulghi con qualsiasi mezzo «dati o programmi contenuti in un sistema informatico telematico sottratti illecitamente». La pena è la reclusione fino a tre anni. In sintesi, entrambi gli emendamenti dispongono il carcere per il giornalista che pubblichi notizie con la consapevolezza che provengono da reato. Il fine è quello di evitare che il diritto di cronaca possa funzionare da “scusante” per le eventuali condotte illecite poste in essere dal giornalista stesso per acquisire le notizie.

E il diritto di cronaca?

La libertà di stampa è uno dei cardini degli ordinamenti democratici, come contrappeso all’esercizio del potere. Perciò il diritto di cronaca può costituire una causa di giustificazione (“scriminante”) per gli eventuali reati commessi dal giornalista con la pubblicazione della notizia, escludendone la punibilità quando ricorrano tre condizioni: che la notizia stessa sia vera o verosimile, di interesse pubblico e presentata in modo continente, cioè misurato.

Da tempo la Corte europea dei diritti dell’uomo (Corte Edu) ha cominciato ad applicare la causa di giustificazione a eventuali illeciti commessi non solo con la pubblicazione della notizia, ma anche mediante attività tese a procurarsela. La fase del procacciamento delle informazioni costituisce il presupposto di quella della loro divulgazione – affermano i giudici – e pertanto la libertà di stampa può essere effettivamente garantita solo tutelando entrambe. Negli ultimi anni, anche la Corte di cassazione, sulla scia della Corte Edu, ha esteso la non punibilità del giornalista a talune condotte delittuose poste in essere per acquisire le informazioni da pubblicare. Pur non essendoci un orientamento consolidato, la Cassazione ha aperto un varco all’applicazione della scriminante in ipotesi di ricettazione, reputando che il diritto di cronaca pesi più dei diritti lesi da tale illecito, mentre l’ha esclusa per reati più gravi.

Cosa accadrebbe se l’uno o l’altro dei due emendamenti fossero approvati?

All’Associazione Stampa estera il direttore Emiliano Fittipaldi e i nostri colleghi Giovanni Tizian, Nello Trocchia e Stefano Vergine, indagati nell’inchiesta di Perugia, parlano della libertà di stampa in Italia, di come questa sia a rischio e del mancato rispetto del Media freedom act

Le conseguenze

Ai giornalisti sarebbe richiesto di valutare preventivamente l’eventuale provenienza illecita delle informazioni ottenute dalla loro fonte. Valutazione per la quale in altre circostanze servono tre gradi di giudizio. Ma soprattutto, e di certo, ai giudici sarebbe preclusa la possibilità di affermare – in conformità alle citate pronunce della Cassazione – che la scriminante del diritto di cronaca può estendersi anche alla fase precedente rispetto alla pubblicazione della notizia, bilanciando il diritto all’informazione e altri diritti. Il bilanciamento, infatti, verrebbe operato preventivamente, in modo generale e astratto, da parte del legislatore, il quale cristallizzerebbe per via normativa che, nelle ipotesi previste, la libertà di stampa va sacrificata anche se le notizie sono vere e di interesse pubblico.

In altre parole, la stretta sui giornalisti viene realizzata anche restringendo i margini decisionali dei giudici, e cioè impedendo a questi ultimi di tutelare il diritto di cronaca attraverso la tutela dell’attività necessaria a procurarsi le notizie.

Costa se lo è lasciato sfuggire in una recente intervista, quando ha detto che il suo emendamento si è reso necessario «dopo la bizzarra posizione della Cassazione che invece ha considerato il diritto di cronaca come un’immunità anche di fronte a informazioni acquisite attraverso condotte delittuose».

Se gli emendamenti diventeranno legge, le relative disposizioni andranno valutate alla luce dello European Media Freedom Act. Al momento, essi restano un pessimo segnale, sotto ogni punto di vista.

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