All’esito dell’analitica disamina delle risultanze processuali acquisite al dibattimento resta dunque una palese incompletezza ed insufficienza del quadro probatorio offerto a riscontro delle dichiarazioni del Marino Mannoia in ordine al presunto incontro nella primavera del 1980 tra l’On.Giulio Andreotti e Stefano Bontate rispetto al quale la sola testimonianza, ancorchè asseritamente “de visu”, del collaborante impone, in mancanza di ogni necessario elemento che la supporti, di ritenere solo “possibile”, ma non adeguatamente provato, l’episodio oggetto del tema di prova