Su Domani prosegue il Blog mafie, da un’idea di Attilio Bolzoni e curato insieme a Francesco Trotta. Potete seguirlo a questa pagina. Ogni mese un macro-tema, approfondito con un nuovo contenuto al giorno in collaborazione con l’associazione Cosa vostra. Per circa un mese pubblichiamo ampi stralci dell’ordinanza del 18 Marzo 1995, “Azzi+25” di Guido Salvini, il giudice che a Milano provò, a più di vent’anni di distanza dai fatti avvenuti, a far condannare responsabili e complici di una stagione di sangue


Il racconto del maresciallo Fanciulli è stato decisivo per comprendere quale sia stato lo sfortunato esito delle notizie fornite dalla fonte Casalini e della relazione relativa dopo che il caso era giunto all’attenzione del Comando della Divisione Pastrengo e in qual modo il generale Maletti abbia potuto tranquillamente procedere, tramite una catena gerarchica “parallela”, alla chiusura della fonte e all’occultamento dell’importante relazione approntata a Padova.

Si rilevi innanzitutto che il maresciallo Fanciulli, attualmente Comandante della Stazione Carabinieri di Vittorio Veneto, è apparso un testimone del tutto sincero, attendibile e non condizionato, anche se alcuni dei suoi ricordi sono ormai sfocati in quanto egli ha abbandonato tale settore di servizio sin dall’ottobre del 1975. Del resto, l’attendibilità del maresciallo Fanciulli e la correttezza nell’espletamento dei suoi compiti sono testimoniate dall’ottima prova di sé che egli aveva dato in occasione delle indagini concernenti la manifestazione del 12.4.1973.

In tale occasione egli aveva infatti avuto un ruolo decisivo nel convincere una partecipante alla manifestazione, Rosanna Vettori, a testimoniare in merito agli episodi di violenza cui aveva assistito e ciò nonostante le ripetute minacce da cui la testimone (che fra l’altro sarebbe diventata in seguito sua moglie) era stata raggiunta nel corso dell’istruttoria e durante il dibattimento.

In primo luogo, analizzando il racconto del maresciallo Fanciulli, erano state singolari le modalità con cui l’incarico della trasferta a Padova per acquisire le notizie dall’informatore sul gruppo di Freda e Ventura era stato affidato al sottufficiale dal Comandante della Divisione.

Infatti, l’incarico era stato affidato direttamente dal generale Comandante della Divisione Pastrengo, saltando il consueto tramite costituito dal suo superiore diretto, il capitano Bonaventura, un ottimo ufficiale che si è distinto, nel corso di molti anni, per il suo impegno nelle indagini in materia di terrorismo condotte a stretto contatto con i magistrati della Procura della Repubblica e dell’Ufficio Istruzione di Milano cui era affidato tale settore.

Il capitano Bonaventura nemmeno dopo l’affidamento dell’incarico era stato informato delle ragioni della delicata missione a Padova dell’allora brigadiere Stefano Fanciulli.

In secondo luogo, dalla deposizione del sottufficiale è emerso che egli non solo aveva preso contatto con il collega dipendente del Centro C.S. di Padova (di cui egli non ricordava il nome, ma che è da identificarsi certamente nel maresciallo Patrizio Fieni, cioè Nico), ma aveva potuto partecipare anch’egli a due o tre incontri con l’informatore, che si erano svolti in locali pubblici di Padova.

Il ricordo del maresciallo Fanciulli del tenore di questi incontri, pur ovviamente incompleto essendo trascorsi quasi 20 anni, è del tutto concordante con gli altri elementi sinora acquisiti ed esposti. L’informatore Turco gli era parso una persona depressa ma lucida ed aveva fornito anche in tali occasioni notizie dettagliate sul gruppo di Freda e Ventura, fra cui il testimone ricordava un viaggio in automobile avvenuto anche con la presenza dell’informatore stesso e collegato all’esecuzione di un attentato, probabilmente quello alla Fiera di Milano.

Al termine dell’incontro, i due sottufficiali avevano steso insieme una relazione, in un’unica copia, che era stata personalmente consegnata dal suo firmatario, lo stesso brigadiere Fanciulli, al Comandante della Divisione Pastrengo. Dopo il colloquio, di sapore vagamente paternalistico, con il Comandante (questi gli aveva spiegato che nella relazione non vi erano comunque più notizie di quante non fossero state già raccolte dal Centro C.S. di Padova e aveva disposto peraltro l’elargizione di una somma premio in favore del sottufficiale), il brigadiere Fanciulli non aveva più saputo nulla della vicenda e pochi mesi dopo era stato trasferito.

Di tale relazione e degli eventuali accertamenti svolti non è mai giunta notizia nè all’Autorità Giudiziaria di Milano né a quella di Catanzaro, circostanza questa tanto più grave in quanto il brigadiere Fanciulli, nella sua veste di ufficiale di p.g., aveva firmato la relazione stessa e poteva testimoniare in merito al contenuto e agli esiti della sua trasferta.

Nonostante l’ovvia conclusione che se ne poteva trarre, sin dal momento della deposizione del maresciallo Fanciulli, e cioè che la relazione era stata distrutta, questo Ufficio ha compiuto, a titolo di scrupolo, approfondite ricerche presso gli archivi della Divisione Pastrengo, tuttora con sede a Milano, disponendo, con provvedimento in data 26.7.1993, l’esibizione e l’acquisizione del carteggio classificato relativo non solo a Gianni Casalini ma anche in genere al gruppo di Padova di Ordine Nuovo e ai fatti specifici nei cui fascicoli la relazione poteva essere stata inserita, e cioè tutti gli attentati avvenuti dall’aprile al dicembre del 1969 (cfr. ordine di esibizione in data 26.7.1993, vol.23, fasc.9, ff.1 e ss.).

Come prevedibile, nonostante le più attente ricerche delegate da questo Ufficio a personale di assoluta fiducia del Reparto Eversione, non è stato trovato nulla (cfr. nota del Comando I Divisione Pastrengo dei Carabinieri in data 30.7.1993, vol.23, fasc.9, f.12).

Cosa sia avvenuto di tale relazione e per quale motivo l’Autorità Giudiziaria non sia stata informata, al limite anche nella prospettiva di sminuire l’importanza delle notizie raccolte, è facilmente intuibile.

Nel periodo in cui erano state acquisite le notizie in merito a quanto stava avvenendo a Padova ed era giunta a Milano la relazione (verosimilmente qualche settimana prima del 5.6.1975, data in cui parte delle notizie raccolte era stata trasfusa nell’appunto del generale Maletti in preparazione della riunione con il Direttore del S.I.D.), il Comando della Divisione era “occupato” da ufficiali, molti dei quali iscritti alla P2, che avevano costituito un vero e proprio centro di potere e obbedivano ad una gerarchia parallela (cfr. sul punto ampiamente le deposizioni del colonnello Nicolò Bozzo, vol.19, fasc.15).

Molti di essi, in questa e nelle precedenti istruttorie in materia di eversione di destra, sono risultati responsabili di episodi di depistaggio o comunque collusi con ambienti di destra: il generale Giovanbattista Palumbo, Comandante della Divisione, uno degli ideatori della “pista rossa” per l’attentato di Peteano; il maggiore Pietro Rossi, “protettore” del M.A.R. e insieme allo stesso generale Palumbo autore dell’intimidazione nei confronti del giornalista Zicari; il capitano Michele Santoro, "protettore" di Cristano De Eccher; il colonnello Antonio Calabrese, indicato nei nastri magnetici consegnati dal capitano Labruna tra i fornitori di armi ai golpisti.

In un contesto del genere, le notizie e la relazione giunta da Padova non potevano aver suscitato grande entusiasmo.

Con ogni probabilità il generale Maletti – il cui intervento il Centro C.S. di Padova aveva cercato inutilmente di evitare – era stato subito avvertito dal generale Palumbo o da uno degli altri ufficiali come lui iscritti alla P2 e la relazione, allontanato l’unico testimone, cioè l’onesto brigadiere Fanciulli, era stata attentamente occultata o distrutta.

Poichè il brigadiere Fanciulli ha collocato la data della sua missione a Padova all’inizio del 1975, è difficile stabilire quale sia stato il Comandante della Divisione che gli aveva affidato tale incarico. Infatti, il 21.2.1975 il Comando della Divisione Pastrengo era passato dal generale Giovanbattista Palumbo al generale Edoardo Palombi, non orientato come il suo predecessore, ma certamente attorniato, nei primi mesi del suo comando, da ufficiali fedeli alla vecchia gestione.

Peraltro nessun approfondimento è possibile in merito alle modalità e agli esiti dell’incarico affidato al brigadiere Fanciulli in quanto tanto il generale Palumbo quanto il generale Palombi sono da tempo deceduti.

L’appunto del generale Maletti relativo alla riunione del 5.6.1975 si colloca quindi a metà dell’“operazione” finalizzata a chiudere la pericolosa fonte Casalini.

Il generale Maletti era già stato informato della portata delle notizie giunte da Padova, d’intesa con lui la relazione era già stata probabilmente distrutta e mancava solo di disattivare definitivamente la fonte affinché situazioni del genere non si ripetessero.

L’indicazione “chiudere entro giugno” contenuta nell’appunto è stata certamente realizzata in due modi: indurre il Centro C.S. di Padova ad abbandonare la fonte (cosa che è effettivamente avvenuta) e a non interessarsi più della questione e “procedere” nei confronti di Gianni Casalini tramite il capitano dei Carabinieri di Padova, Manlio Del Gaudio, persona della massima fiducia in quanto anch’egli iscritto alla P2.

Con ogni probabilità il capitano Del Gaudio, pur non facendo pressioni direttamente su Gianni Casalini, aveva utilizzato a tal fine il padre di costui, Mario Casalini, cui era legato da rapporti di amicizia, “raccomandandogli” di convincere il figlio a non esporsi inutilmente e a non ripetere comportamenti pericolosi per sé e per la famiglia.

Tale ricostruzione degli avvenimenti connessi all’appunto sul “Caso Padova” appare del tutto convincente sia sul piano logico sia tenendo presente che, a seguito delle testimonianze raccolte e degli accertamenti svolti, tutte le circostanze e tutte le indicazioni nominative contenute nell’appunto stesso sono risultate corrispondenti a verità.

Sulla base degli elementi ora esposti, il generale Gianadelio Maletti è stato formalmente incriminato, con mandato di comparizione emesso in data 7.9.1993, del reato di favoreggiamento personale aggravato per avere, in concorso con ufficiali del Comando della Divisione Pastrengo ormai deceduti o non identificabili, aiutato i responsabili degli attentati avvenuti a Milano il 25.4.1969 e di quelli in danno di convogli ferroviari dell’8.8.1969 ad eludere le investigazioni dell’Autorità Giudiziaria, impedendo che fossero ulteriormente raccolte e approfondite le notizie in merito a tali episodi nonché in merito alla disponibilità di armi ed esplosivi a Venezia da parte del gruppo veneto di Ordine Nuovo, notizie che Gianni Casalini stava fornendo al Centro C.S. di Padova e a personale di polizia giudiziaria.

In particolare il generale Maletti, secondo il programma indicato nell’appunto poi sequestrato nella sua abitazione, aveva concorso all’occultamento e alla distruzione della relazione pervenuta al Comando della Divisione e aveva poi dato specifiche disposizioni, anche ai Carabinieri del Gruppo di Padova, finalizzate alla definitiva disattivazione della fonte.

Si tratta di un’imputazione concernente un fatto ormai da tempo prescritto, ma che non per questo cessa di essere delicata e di significativo valore, ricollegandosi alle altre accuse di favoreggiamento per cui il generale Maletti è già stato condannato e, più in generale, alla linea di consapevole e continuato “depistaggio” adottata dal suo Ufficio nel corso delle indagini sulla strage di Piazza Fontana e sugli attentati precedenti.

Il mandato di comparizione, notificato in data 13.9.1993 al domicilio eletto dal generale Maletti presso lo studio dei suoi difensori a Roma, è rimasto senza effetto in quanto il 14.10.1993, data della convocazione, il generale Maletti non si è presentato senza dare alcuna notizia di sé in alcuna forma.

Il generale Maletti quindi, anche in questo caso, non ha voluto dare alcun contributo di verità, anche semplicemente a fini difensivi, nonostante la portata dell’accusa che gli è stata mossa nella sua veste di responsabile del più importante Ufficio interno al S.I.D. negli anni ’70.

In precedenza peraltro, data l’importanza della vicenda, era stata anche tentata la strada della rogatoria internazionale e, previa notifica di una prima informazione di garanzia, questo Ufficio aveva inoltrato il 14.7.1992 alle Autorità Giudiziarie sudafricane una richiesta di sentire a Johannesburg in qualità di indiziato il generale Maletti sulle circostanze concernenti il Caso Padova (vol.5, fasc.13, ff.99 e ss.).

Questo Ufficio aveva anche chiesto alle Autorità sudafricane di essere informato della data dell’atto istruttorio, al fine di poter eventualmente presenziarvi e comunque di integrare le domande già proposte con la richiesta di rogatoria, ma l’A.G. sudafricana, in data 27.10.1992, ha proceduto ad un sommario e sintetico interrogatorio del generale Maletti senza curarsi di avvisare l’Autorità rogante (vol.5, fasc.13, ff.68 e ss.).

Inutile dire che nel corso dell’interrogatorio il generale Maletti ha negato laconicamente e senza alcun ritegno di conoscere Gianni Casalini o comunque la fonte Turco di Padova, di aver avuto alcuna notizia sugli elementi emersi grazie al Centro C.S. di Padova sugli attentati ai treni dell’agosto 1969 e sulla disponibilità a Venezia da parte del gruppo di Ordine Nuovo di un deposito di armi ed esplosivi e perfino di avere conosciuto il colonnello D’Ambrosio, che pure all’epoca era un suo collega e rivestiva un importante incarico presso il Reparto “S” del S.I.D.

Evidentemente l’appunto sul Caso Padova del 5.6.1975, già definito dal generale Maletti nel 1986 dinanzi al G.I. di Venezia come “inutilmente lungo”, era stato suggerito all’ex Direttore del Reparto D dagli spiriti.

Si impone ovviamente nei confronti dell’imputato una dichiarazione di non doversi procedere in ordine al reato di favoreggiamento personale aggravato per intervenuta prescrizione, formula terminativa che pur non provocando conseguenze di natura penale, postula una grave responsabilità politica e morale in capo all’ex numero 2 del Servizio di Informazioni militare.

Del resto la ricostruzione ora esposta del Caso Padova e della chiusura pilotata della fonte Gianni Casalini, ricostruzione iniziata dal Giudice Istruttore di Venezia e proseguita da questo Ufficio, ha già trovato un positivo vaglio dibattimentale nella sentenza emessa il 28.10.1993 dal Tribunale di Venezia.

Il Tribunale, giudicando con rito abbreviato, dopo il rinvio a giudizio del G.I. di Venezia, alcuni funzionari di polizia, che si erano resi responsabili dei depistaggirelativi all’attentato di Peteano, e il perito Marco Morin, responsabile della falsa perizia sull’esplosivo usato per l’attentato, ha condannato per il reato di falsa testimonianza dinanzi al G.I. di Venezia anche il capitano Manlio Del Gaudio, la cui posizione era ricompresa nell’ordinanza di rinvio a giudizio c.d. Peteano-bis.

Il capitano Manlio Del Gaudio, giudicato responsabile di falsa testimonianza per avere taciuto quanto sapeva in merito all’appunto del generale Maletti e all’incarico da questi ricevuto di “procedere” nei confronti della “fonte” Casalini, è stato condannato alla pena di un anno di reclusione (cfr. vol.23, fasc.7). Al capitano Del Gaudio, condannato anche al risarcimento del danno in favore del Ministero di Grazia e Giustizia che si era costituito parte civile, è stato negata la concessione delle attenuanti generiche.

Si legge infatti, assai significativamente, nella motivazione della sentenza che è “immeritevole” di tali attenuanti “chi ancor oggi non ha ritenuto di aiutare l’Autorità Giudiziaria a disvelare trame e disegni che hanno messo in serio pericolo le Istituzioni e che ha dimostrato con il suo silenzio di non accettare queste Istituzioni” (cfr. vol.23, fasc.8, f.173).

Un giudizio che può condividersi e che dovrebbe estendersi a tutti coloro, il generale Maletti ed altri rimasti ignoti all’interno dei vertici del S.I.D. e della Divisione Pastrengo dei Carabinieri, che hanno ideato e attuato un’azione di depistaggio – tramite la sottrazione di prove o della possibilità di acquisirle – così grave come quella ricostruita in questo capitolo.

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