Dall’esame degli atti processuali sull’omicidio Impastato emerge che vi fu, nella fase iniziale delle indagini, un rifiuto a procedere ad accertamenti e acquisizioni che potessero avvalorare una pista alternativa a quella del gesto suicida
Su Domani prosegue il Blog mafie, da un’idea di Attilio Bolzoni e curato insieme a Francesco Trotta. Potete seguirlo a questa pagina. Ogni mese un macro-tema, approfondito con un nuovo contenuto al giorno in collaborazione con l’associazione Cosa vostra. Questa nuova serie sarà dedicata alla sentenza d’appello sulla “Trattativa”.
Dall’esame degli atti processuali sull’omicidio Impastato e sulle relative indagini emerge che vi fu, nella fase iniziale di dette indagini, una chiusura pregiudiziale a far luogo ad accertamenti e acquisizioni, sia documentali che testimoniali, che potessero avvalorare una pista alternativa a quella dell’eclatante gesto suicida o della morte accidentale del presunto attentatore.
Ma è pure vero che il compendio probatorio, integrato e arricchito da quelle risultanze che la fretta di chiudere le indagini dirette dall’allora Maggiore Subranni aveva precluso, consentì al giudice istruttore dell’epoca di affermare che si era trattato di un delitto e di accreditarne con ragionevole certezza la matrice mafiosa.
Ma non fu possibile andare oltre l’archiviazione per essere rimasti ignoti gli autori del delitto, anche se, nel chiosare tale conclusione, lo stesso g.i non mancò di imputare anche “agli irreparabili ritardi derivati da quello che nella requisitoria del pm viene definito l’iniziale “depistaggio delle indagini”, oltre che alla sopravvenuta uccisione di Finazzo Giuseppe, le cause che avevano impedito di tradurre in ben definite responsabilità individuali le verità che emergono dalle carte processuali.
Nella stessa sentenza del g.i dott. Caponnetto si dà atto che il Subranni (nel frattempo promosso al grado di Colonnello), già estensore dei due rapporti in data 10 e 30 maggio 1978 nei quali esprimeva la ferma convinzione che l'Impastato Giuseppe si fosse “suicidato compiendo scientemente un atto terroristico”, ammetteva sostanzialmente di esseri sbagliato.
In particolare, nella deposizione resa il 25.12.1980, egli precisava di avere appreso, dai suoi contatti con l’A.g., che dalle ulteriori indagini erano scaturiti “elementi tali da far ritener plausibile una causale diversa da quella formulata con il rapporto”. E nella successiva deposizione resa il 16.07.1982, lo stesso colonnello Subranni “in termini ancora più espliciti e con una lealtà che gli fa onore, dichiarava: «Nella prima fase delle indagini si ebbe il sospetto che l'Impastato morì nel momento in cui stava per collocare un ordigno esplosivo lungo la strada ferrata. Questi sospetti però vennero meno quando in sede di indagini preliminari, svolte da magistrati della Procura, emersero elementi che deponevano più per l’omicidio dell'Impastato che per una morte accidentale cagionata dall’ordigno esplosivo. Dalle indagini a suo tempo svolte, emerse in maniera certa che l'Impastato era seriamente e concretamente impegnato nella lotta contro il gruppo di mafia capeggiato da Gaetano Badalementi, che l'Impastato accusava di una serie di illeciti, anche di natura edilizia, In ordine a questa ultima circostanza, muoveva anche accuse ad un certo Finazzo, ritenuto mafioso e legato al Badalamenti».
Sempre nella sentenza Caponnetto viene richiamato il rapporto giudiziario del 10 febbraio 1982 a firma del Comandante della Compagnia dei Carabinieri di Partinico che attesta quanto fossero mutati gli orientamenti e le convinzioni degli inquirenti — e dei carabinieri in particolare — in ordine alle circostanze, alle cause e alle modalità del tragico avvenimento verificatosi la notte del 9 maggio 1978. lvi si parla infatti del Finazzo Giuseppe come affiliato al clan mafioso capeggiato dal noto Gaetano Badalamenti, e lo si indica come indiziato di vari delitti il più grave dei quali risaliva al 9/05/78, ed era “la soppressione di Impastato Giuseppe, noto esponente di democrazia proletaria, di Cinisi, che pubblicamente non cessò mai, fino al giorno della sua morte, di accusare, arrivando financo a ridicolizzarlo, il Finazzo Giuseppe, il Badalementi Gaetano e gli altri esponenti della mafia”.
In realtà, sulla causale del delitto e quindi sulla sua stessa matrice mafiosa, persistevano differenze di valutazioni e di convinzioni in seno all’Arma, che trascendevano e prescindevano dalle iniziali e improvvide prese di posizioni, presto ritrattate, del Subranni.
Convinzioni che riflettevano radicati pregiudizi politico-ideologici, quando non addirittura meschine antipatie personali, assai più che non sordidi interessi collusivi con la criminalità mafiosa (fatta salva la possibilità di strategiche convergenze, sempre da dimostrare, nel comune interesse e nell’atavico obbiettivo di arginare il pericolo rosso, cioè l’avanzata dei comunisti o comunque della sinistra nella paventata marcia verso la conquista del potere in Italia).
Ne costituisce riprova la sconcertante Nota del 20 giugno 1984 a firma del nuovo comandante del nucleo operativo del gruppo carabinieri di Palermo, Maggiore Tito Baldo Honarati (citato anche che nel decreto di archiviazione del procedimento a carico del Subranni per il reato di favoreggiamento aggravato in relazione all’omicidio Impastato).
Questi, infatti, nel rispondere alle richieste dei comandi superiori che sollecitavano, anche a seguito delle polemiche seguite all’intervenuta archiviazione, ulteriori indagini per fare luce sul caso Impastato, ribadiva come le indagini — definite molto articolate e complesse — condotte dal nucleo operativo al suo comando — hanno condotto al convincimento che l'Impastato Giuseppe abbia trovato la morte nel predisporre un attentato di natura terroristica; e tale esito non lasciava prevedere né giustificava allo stato ulteriori possibilità investigative.
Nella Nota si sottolineava che «L‘ipotesi di omicidio attribuito all‘organizzazione mafiosa facente capo al boss Gaetano Badalamenti operante nella zona di Cinisi è stata avanzata e strumentalizzata da movimenti politici di estrema sinistra ma non ha trovato alcun riscontro investigativo ancorché sposata dal Consigliere Istruttore del tribunale di Palermo, dr. Rocco Chinnici, a sua volta, è solo opinione di chi scrive, solo per attirarsi le simpatie di una certa parte dell'opinione pubblica conseguentemente a certe sue aspirazioni elettorali, come peraltro è noto, anche se non ufficializzato ai nostri atti, alla scala gerarchica».
Che si arrivasse a dire tanto del dr. Chinnici, a meno di un anno dalla sua tragica morte in occasione della strage mafiosa di via Pipitone Federico, lascia ancora oggi basiti. Ma quel che interessa qui segnalar è che, nel merito, l’estensore delta nota si sforzava di motivare il rilancio della tesi della morte dell'Impastato nel compimento di un attentato per finalità terroristiche, richiamando gli elementi a suo tempo forniti dal medesimo nucleo operativo, ed evidenziando le ragioni che facevano (a lui) ritenere assai fragile la pista alternativa dell’omicidio di mafia: «Si vuol fare osservare, e ciò è di immediata intuizione per chi conosca anche specificatamente questioni di mafia, come una cosca potente, e all'epoca dominante, come quella facente capo al Badalamenti, non sarebbe mai ricorsa per l'eliminazione di un elemento fastidioso ad una simulazione di un fatto così complesso nelle sue componenti anche di natura ideologica, ma avrebbe organizzato o la soppressione eclatante ad esempio e monito di altri eventuali fiancheggiatori dell'Impastato, o la più sbrigativa e semplice eliminazione con il sistema della lupara bianca che ben difficilmente avrebbe comportato particolari ripercussioni».
Erano passati sei anni dal delitto e quasi quattro anni da quando per la prima volta l’allora maggiore (rectius, colonnello) Subranni aveva ritrattato il suo iniziale convincimento.
Di contro, deve convenirsi che le prime evidenze, ovvero la scena che si presentò agli inquirenti in occasione del primo sopralluogo, poteva far pensare alla morte occorsa nel compimento di un attentato terroristico, tenuto anche conto delle suggestioni derivanti dal clima dell’epoca, segnata dall’escalation della violenza terroristica culminata con la strage di via Fani e il sequestro e la successiva uccisione dell’on. Aldo Moro, il cui cadavere venne fatto trovare proprio la mattina del 9 maggio 1978 (agghiacciante coincidenza con la vicenda Impastato). E del resto, quella che poi si rivelò essere stata una messinscena degli autori del delitto, era finalizzata proprio a sviare le indagini, simulando un attentato di matrice terroristica (anche se in questo caso il bersaglio era costituito sì da una linea ferrata, ma non certo di importanza tale da fame un plausibile bersaglio di attacchi terroristici).
D’altra parte, come stigmatizzato nella meMoria dei difensori di Mori e De Donno e ricordato in tono piccato dallo stesso Subranni nelle sue spontanee dichiarazioni, nel formulare la convinzione che l’Impastato fosse morto (o per un incidente di percorso o per il deliberato intento di suicidarsi avvalorato dal manoscritto rinvenuto nel corso di una delle perquisizioni seguite all’identificazione del cadavere, o di ciò che ne restava), il Subranni non fu solo. Al contrario, a fargli compagnia in tale convinzione vi lii, nella fase iniziale delle indagini, un nutrito stuolo di magistrati e medici legali, tutti d’accordo nel ritenere che si trattasse di un attentato dinamitardo.
[Il Generale Subranni nella sua autodifesa e, nella memoria depositata il 5 luglio 2020, anche i difensori di Mori e De Donno, citano il procuratore di Palermo facente funzioni, dott. Martorana, il pm di turno dott. Signorino, il dr. Scozzari ed anche il Pretore di Carini, dott. Trizzino. Questi fu il primo ad intervenire sul luogo del delitto, su delega e in sostituzione del procuratore generale e del sostituto di turno, ma in effetti non svolse alcuna attività investigativa. Egli si limitò a compiere gli atti urgenti a carattere ricognitivo e descrittivo, che gli erano stati delegati, nonché quelli finalizzati a identificare il cadavere, redigendo un accurato verbale di sopralluogo, corredato da un’analitica repertazione di tutto ciò che poteva essere utile ai successivi accertamenti. (E infatti fu grazie a quell’accurata ricognizione dello stato dei luoghi che fu poi possibile dimostrare come l’attentato fosse stato una messinscena). Ma mentre il Pretore di Carini si astenne dal formulare qualsiasi ipotesi ricostruttiva (nel fonogramma trasmesso alle ore 09:45 alla Procura di Palermo si parla del cadavere di un uomo, da identificarsi verosimilmente in Impastato Giuseppe, che è stato dilaniato da esplosione), già il Procuratore Martorana quella stessa mattina ritenne di poter fornire una lettura aderente alle prime evidenze, trasmettendo alla Procura Generale una Nota intitolata: “Attentato alla sicurezza dei trasporti mediante esplosione dinamitarda”].
Ovviamente, ciò che si rimprovera al Subranni nella sua qualità di Comandante del Reparto Operativo che si occupò del grosso delle attività d’indagine fin dai primi accertamenti, è di essersi appiattito su quelle prime evidenze e avere provocato o favorito un iniziale sviamento delle indagini, imboccando risolutamente una determinata pista investigativa senza curarsi di prendere in considerazioni ipotesi alternative, ed ignorando le emergenze e gli spunti che avrebbero potuto orientare in altre direzioni.
Certo è che nessuno dei magistrati che diressero le indagini gli rivolse mai alcuna contestazione al riguardo; e che nel medesimo periodo in cui si sviluppavano le indagini sul delitto Impastato, lo stesso Subranni era in effetti impegnato in altre delicate indagini di mafia che investivano specificamente, tra le altre cosche, proprio il clan capeggiato da Gaetano Badalamenti.
Al 25 agosto 1978 è infatti datato il rapporto giudiziario a carico di Riina Salvatore+25, già citato per essersene fatta menzione anche nella sentenza ordinanza di rinvio a giudizio dell ‘8 novembre 1985 che darà luogo al maxi processo, e che a quel rapporto e al suo estensore riserva un particolare plauso, come l’imputato Subranni ha tenuto a ricordare. Ed altri rapporti giudiziari della stessa epoca compendiano le risultanze di altre indagini a carico dei presunti responsabili di vari delitti di omicidio e sequestro di persona ascritti alle cosche mafiose operanti in quel territorio.
Ancora sui profili di opacità di Antonio Subranni: insufficienti a inferirne elementi a favore dell’accusa di concorso nel reato ex art. 338, c.p.
Ed allora, sul punto può concludersi che la condotta dell’allora maggiore Subranni non fu affatto ineccepibile ed esemplare; ma non può inferirsene che essa sia stata frutto di un deliberato proposito di favoreggiamento nei riguardi della locale cosca mafiosa e non l’espressione, piuttosto, del pervicace attaccamento all’ipotesi investigativa più in sintonia con il clima dell’epoca (oltre che con orientamenti ideologici verosimilmente a quel tempo ancora molto radicati nell’Arma): un’ipotesi investigativa che appariva peraltro giustificata dalle prime evidenze percepibili sulla scena del crimine, e che avrebbe consentito una conclusione dell’inchiesta rapida e funzionale ad alimentare il teorema di infiltrazioni terroristiche tra le fila dell’estrema sinistra.
Ebbene, anche volendo assemblare e valorizzare tutti gli elementi fin qui scrutinati di “sospetto” sul conto del Generale Subranni (inclusa l’epifania sulla presunta “punciuta”) o di censura per suoi comportamenti non conformi ai doveri d’ufficio (inclusa la sollecitudine nell’assecondare la richiesta dell’on. Mannino che si facesse chiarezza sulle accuse formulate nei suoi confronti, rispettivamente, dal pentito Rosario Spatola, nel 1991 e poi nell’esposto anonimo denominato “CORVO2”, divulgato a partire dalla seconda metà di giugno del 92), l’immagine che se ne ricava è, a tutto concedere, quella di un ufficiale non alieno da comportamenti compiacenti verso personaggi potenti o influenti (Ciancimino, i cugini Salvo, Mannino o Andreotti).
Ma occorrerebbe un bel salto logico per trame elementi di valenza indiziante in ordine al reato per cui qui si procede.
Ed invero, tutte le risultanze come sopra rassegnate non sono bastate e non bastano a superare le conclusioni cui già pervenne l’Autorità Giudiziaria di Caltanissetta nel procedimento a carico dello stesso Subranni per il reato di associazione mafiosa (contestatogli come commesso fino al 15 luglio 1992), che si è concluso come s’è detto con un decreto di archiviazione sostenuto da un’approfondita motivazione. Siamo quindi ben lontani dal potere assumere come provata anche solo una contiguità del Generale Subranni a Cosa Nostra. E del resto, la stessa sentenza qui appellata esclude anche per Subranni, come per i coimputati Mori e De Donno, l’ipotesivche la condotta concorsuale loro ascritta sia frutto di collusione con l’organizzazione mafiosa.
E tuttavia, secondo la ricostruzione fatta propria dal giudice di prime cure, Mannino avrebbe rivolto a Subranni - in qualche modo e in circostanze che non è dato conoscere — la sollecitazione ad adoperarsi per allacciare o tentare di allacciare un dialogo con i vertici mafiosi che avevano decretato la sua morte.
Il retropensiero sotteso a tale ricostruzione è che il Mannino si fosse rivolto a Subranni proprio perché sapeva che questi fosse un colluso o contava sul fatto che avesse importanti entrature negli ambienti di Cosa Nostra, o entrature più efficaci di quelle che lui stesso avrebbe potuto attivare. Giacché altrimenti, l’ipotesi che Mannino potesse anche solo pensare di rivolgere una sollecitazione di quel tenore all’alto Ufficiale dei Carabinieri che comandava l’organismo di punta dell’Arma nell’azione di contrasto alla criminalità mafiosa è a dir poco stravagante. E a renderla più verosimile non basterebbe neppure, se fosse provato, un legame stretto di solidarietà o non meglio precisate cointeressenza tra Mannino e Subranni.
Sennonché quel ragionamento, che in sé è puramente congetturale, va incontro a due inciampi sul piano logico-probatorio.
il primo è che non è affatto provato che Subranni coltivasse relazioni pericolose con personaggi e ambienti della criminalità mafiosa, tali da rendere “ricevibile” da parte sua una sollecitazione del genere di quella che fl Mannino gli avrebbe rivolto.
E tali altresì da tornare utili al fine di allacciare un dialogo con Riina e con i corleonesi.
Sotto quest’ultimo aspetto, si può replicare che v’è traccia di un rapporto pregresso del Generale Subranni con Vito Ciancimino, che certamente aveva la possibilità, come infatti poi avvenne, di stabilire un contatto con i vertici dell’organizzazione mafiosa.
Sennonché non può affatto dirsi provato che Mannino ne fosse al corrente; ossia che ne sapesse sul conto dei (presunti) legami pericolosi di Subranni molto di più non solo dei magistrati che gli tributarono sempre attestati di stima (fatta eccezione per Borsellino nei suoi ultimi giorni di vita, stando alla drammatica testimonianza della signora Piraino Leto) e dei vertici degli apparati di sicurezza e delle forze dell’ordine, o dei suoi stessi colleghi di partito, ma persino dei mafiosi: giacché a parte le improbabili propalazioni di Francesco Di Carlo (a dire del quale comunque i rapporti di Subranni con gli ambienti di Cosa Nostra sarebbero stati mediati dai cugini Salvo, che l’ufficiale ben poteva incontrare e frequentare per esigenze di indagine o per ragioni istituzionali, considerato il ruolo pubblico dei potenti esattori di Salerni), nessun collaboratore di giustizia ha mai saputo, o ha detto di sapere alcunché, di presunte contiguità mafiose del Generale Subranni.
Anche a questa seconda obiezione si potrebbe replicare che, in linea teorica, non era necessario che Mannino sapesse quali canali diretti o indiretti il Generale Subranni potesse attivare, contando comunque sul fatto che un canale i carabinieri l’avrebbero trovato, giacché faceva pane della loro consumata esperienza investigativa la capacità e la prassi di instaurare rapporti confidenziali, con occasionali scambi di favore, con soggetti intranei all’organizzazione mafiosa.
Ma, ferma restando la riserva sull’assoluta irricevibilità, per un Ufficiale dell’Arma che non fosse colluso o corrotto, della richiesta o sollecitazione che in ipotesi il Mannino gli avrebbe rivolto, la trama dei contatti e degli incontri di Mori e De Donno e il faticoso avvio di quell’interlocuzione, nonché le schermaglie e cautele e diffidenze reciproche che emergono con diversità di accenti dal racconto dei diretti protagonisti, depone per uno scenario tutt’altro che in sintonia con l’assunto di un rapporto preferenziale e diretto tra Subranni e Ciancimino.
Inoltre, contrasta con la prospettazione accusatoria il fatto — questo sì provato — che Mannino non si sia rivolto solo a Subranni per investirlo del problema relativo alla propria incolumità; ma si sia rivolto anche, e forse prima che a Subranni, al Generale Tavormina, che a sua volta non esclude di averne potuto parlare anche con il suo vice il dott. De Gennaro, e ne parlò certamente con Subranni; e si rivolse pure al dott. Contrada.
Ne scaturiscono traiettorie di intervento e iniziative che, come già rilevato (v. supra), appaiono distoniche rispetto all’ipotesi che Mannino si fosse rivolto al Generale Subranni in quanto conosceva i suoi rapporti con Vito Ciancimino o comunque in quanto contava su entrature e contatti dello stesso Subranni negli ambienti di Cosa Nostra, utili ad avviare un negoziato con i vertici dell’organizzazione: a meno di non voler credere ad un disegno concertato ed esteso anche agli altri esponenti degli apparati investigativi e di intelligence compulsati dall’on. Mannino sul medesimo problema. Ma a tanto non si è mai spinta la pubblica accusa.
E un’altra considerazione induce a disattendere la ricostruzione sposata dal primo giudice.
Tutti gli ingredienti di cui si nutre tale ricostruzione erano già presenti e attivi ben prima della strage di Capaci, e quanto meno dopo l’omicidio Lima. E i tiMori di Mannino per la propria incolumità, peraltro più che fondati perché effettivamente Cosa Nostra aveva decretato la sua morte insieme agli altri politici iscritti nella black list stilata a cavallo della sentenza definitiva del maxi processo, sarebbero ulteriormente lievitati dopo l’omicidio del M.llo Guazzelli, secondo la lettura suggerita dalla testimonianza del Col. Riccio e dalle annotazioni contenute nella sua agenda, cui pure il primo giudice di questo processo ha dato credito sul punto.
Ma allora per quale ragione Mori e De Donno avrebbero avviato il tentativo di contattare Vito Ciancimino solo dopo la strage di Capaci?
Inoltre, per intraprendere con qualche chance di successo un percorso così impervio come quello di avviare un negoziato con Cosa Nostra che ponesse fine alla sua offensiva stragista, a beneficio dello stesso Mannino (e di riflesso anche di quant’altri fossero nel mirino dell’organizzazione mafiosa) sarebbe stato necessario premunirsi di un’adeguata copertura o sostegno politico. Ed in effetti è, apparentemente, ciò che Mori e De Donno fecero con una serie di contatti che ebbero con vari esponenti della politica e delle istituzioni. Ma a questo punto si profilano due obiezioni, entrambe esiziali.
Perché non concertare questo aspetto dell’iniziativa con Mannino, affidando a lui il compito di trovare le necessarie coperture o il necessario sostegno politico?
E’ certo invece che Mannino non ha incontrato nessuno degli esponenti politici e istituzionali che furono contattati invece da Mori o da De Donno; né risulta che ne abbia a sua volta contattati altri. E neppure si adoperò per facilitare ai due ufficiali dei carabinieri del Ros il compito di prendere contatto con quelle personalità, e propiziare il buon esito di quei contatti.
Quanto alta vicenda della mancata conferma di Vincenzo Scotti nell’incarico di Ministro dell’interno, dalle risultanze criticamente riesaminate sono venute, come s’é visto, più smentite che conferme alla prospettazione accusatoria (disattesa del resto, per questa parte, anche dalla sentenza qui appellata).
Se, ciò nondimeno, Mori e De Donno instaurarono con Vito Ciancimino un’interlocuzione con il dichiarato proposito di sollecitare i vertici mafiosi a trovare un punto d’intesa per ottenere la cessazione delle stragi, e a tal fine si preoccuparono di assicurarsi, o comunque tentarono di ottenere un’adeguata copertura politica, allora deve ritenersi che non fu su input e nell’interesse di Mannino che essi concepirono quel progetto e si adoperarono per metterlo in atto.
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