Ne è passato di tempo da quando Vittorio Occorsio, il pm ucciso dai terroristi di destra nel 1976, parlava del diritto di critica nello storico processo a Scalfari e Jannuzzi. «È tutelata la critica giornalistica», diceva Occorsio, «cioè la valutazione intellettuale, l’interpretazione del giornalista che è lecita salvo quando si scenda all’epiteto ingiurioso che è fine a sé stesso».

E proprio attorno al concetto di diritto di critica ruota la sentenza del 20 maggio del tribunale di Milano che ha condannato in solido Mario Giordano, Maurizio Belpietro e la Società editrice italiana spa al risarcimento del danno non patrimoniale nei confronti dell’editore di Domani, Carlo De Benedetti, che li aveva citati in giudizio dopo la pubblicazione sul quotidiano La verità dell’articolo intitolato “Caro De Benedetti, lei di imbrogli se ne intende”. Risultato: condannati in solido tutti e tre (Belpietro, Giordano e la società) a pagare 12mila euro più gli interessi legali e spese processuali, più altri 4mila che dovrà pagare il solo Giordano. Condannati poi a pagare le spese legali, altri 6mila euro.

Il giudice, accertando la natura diffamatoria di alcune espressioni contenute nell’articolo in questione, cita nella sua pronuncia la giurisprudenza di legittimità e il fatto che quest’ultima in più occasioni abbia rilevato che «il diritto di critica può essere esercitato utilizzando espressioni di qualsiasi tipo anche lesive della reputazione altrui, purché siano strumentalmente collegate alla manifestazione di un dissenso ragionato dall’opinione o comportamento preso di mira e non si risolvano in un’aggressione gratuita e distruttiva dell’onore e della reputazione del soggetto interessato».

Il 7 settembre 2020 su La verità è stato pubblicato, a firma di Mario Giordano, l’articolo citato. Oltre al titolo — che «lascia», si legge nella sentenza, «poco spazio all’immaginazione del lettore e mette immediatamente in evidenza l’uso di imbrogli da parte dell’odierno attore, anche senza la necessità di una lettura completa dell’articolo» — c’è dell’altro. All’interno del pezzo vengono infatti richiamate, solo per fare un esempio, due vicende, poste in correlazione a De Benedetti. Si afferma in particolare: «… Uno come lei che è passato attraverso le tangenti Olivetti, la bancarotta del Banco Ambrosiano e le accuse di insider trading…».

Ma per «la giurisprudenza», scrive ancora il giudice nella sentenza, «è necessario che la valutazione negativa che il giornalista del tutto legittimamente esprime in merito a una vicenda si fondi su fatti non falsamente attribuiti al soggetto di riferimento». In pratica una narrazione “negativa” dovrà sempre essere supportata dalla verità dei fatti. Ma nel caso di De Benedetti si fa riferimento a «fatti che non hanno trovato riscontro in sede processuale». Da qui la decisione del giudice. «Dalle considerazioni che precedono deriva il riconoscimento della valenza diffamatoria delle espressioni utilizzate nell’articolo, sia in sé considerate, sia in virtù dello stretto rapporto esistente tra le stesse, nei termini precisati». Con la conseguente condanna nella causa civile di primo grado di Giordano quale autore dell’articolo, di Belpietro quale direttore responsabile, e della Società editrice italiana s.p.a. (già La verità s.r.l.), quale editrice, al pagamento, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, in favore di Carlo De Benedetti (difeso dalle avvocate Elisabetta Rubini e Alessandra Grissini), oltre alle spese processuali.

Anche la Cedu, così come la Cassazione che la sentenza del tribunale di Milano richiama nella pronuncia sul “caso” De Benedetti, sul punto è chiara. Basti pensare alla sentenza del 27 febbraio 2017 che, «distinguendo tra statement of facts (oggetto di prova) e value judgements (non suscettibili di dimostrazione), rileva come nel secondo caso il potenziale offensivo dell’articolo o dello scritto, nel quale è tollerabile, data la sua natura, “exaggeration or even provocation”, sia neutralizzato dal fatto che lo scritto si basi su di un nucleo fattuale (veritiero e rigorosamente controllabile) sufficiente per poter trarre il giudizio di valore negativo». Ma se il «nucleo fattuale è insufficiente», continua la Cedu, «il giudizio è gratuito, dunque ingiustificato e diffamatorio».

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