Mercoledì 8 l’udienza davanti ai giudici di legittimità. Intanto i pg escludono che le prove arrivate dallo Shin Bet possano essere usate nell’inchiesta genovese sui presunti finanziamenti ad Hamas
«Inutilizzabili». Anche per la procura generale della Corte di Cassazione le fonti di prova anonime dell’intelligence israeliana confluite nell’inchiesta sul leader pro Pal Mohammad Hannoun e i presunti fondi ad Hamos sono «inutilizzabili». È quanto emerso nel corso della requisitoria dei procuratori generali in vista dell’udienza di mercoledì prossimo, quando i giudici di legittimità dovranno decidere sul ricorso della procura di Genova, guidata da Nicola Piacentini. contro due delle tre scarcerazioni decise dal tribunale del Riesame ligure nei confronti di alcuni degli indagati arrestati a dicembre scorso.
Durante la requisitoria, non solo si è parlato dell’«inutilizzabilità delle prove». Ma anche del fatto che la decisione del Riesame, che quelle prove aveva esclusa, «appaia condivisibile». Per i pm genovesi quelle prove sono invece utilizzabili. Le prove in particolare sono quelle arrivate dalla fonte anonima israeliana Avi, un soggetto non identificato appartenente allo Shin Bet.
Anche il Riesame, come detto, con cui concordano i pg della Cassazione, aveva escluso la documentazione arrivata dallo Stato di Israele non solo perché arrivata da fonte anonima ma anche perché l'Idf li aveva presi sul campo di battaglia senza verbali di sequestro e quindi, senza garanzie, sulle modalità e le circostanze di acquisizione.
«Tali fonti sembrano, di conseguenza, poter cadere sotto la censura dell’inutilizzabilità ai sensi dell’art. 203 in relazione all’art. 191 cpp., trattandosi in realtà di documentazione acquista da soggetto che, per sua espressa scelta, ha ritenuto di non fornire le generalità. Ne consegue che tutte le successive rassicurazioni sul punto (meglio riportate a p. 4 del ricorso del PM) non potranno superare tale dato oggettivo, ossia la premessa di non riferibilità ad un soggetto determinabile: ciò rileva ancor di più nella prospettiva dibattimentale dell’attività investigativa, con la conseguente impossibilità di esaminare, appunto nel caso specifico, in contraddittorio l’autore di tale comunicazione delle informazioni, nulla potendo aggiungere il sovrintendente che ha firmato la trasmissione del materiale investigativo (ad esempio sulle modalità di acquisizione delle informazioni o di reperimento della documentazione allegata).
Appare, pertanto, condivisibile l’impostazione del tribunale nel ritenere non utilizzabili le cd. fonti AVI e ricostruire la vicenda mediate tutto il restante materiale probatorio prodotto dal pm», hanno concluso i procuratori della Cassazione nella loro requisitoria di diciannove pagine.
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