Nell’ordinanza viene spiegato perchè il leader pro Pal non è stato scarcerato. «Quadro indiziario del tutto solido per corroborare sia la partecipazione dell’indagato all’associazione terroristica sia il suo stabile contributo al suo finanziamento». I giudici si pronunciano anche sugli atti arrivati da Israele
«Appare evidente che la grande massa di dati probatori permette di fare emergere un quadro indiziario del tutto solido per corroborare sia la partecipazione dell’indagato all’associazione terroristica sia il suo stabile contributo al suo finanziamento». Con questa motivazione il tribunale del Riesame di Genova ha rigettato il ricorso avanzato nelle scorse settimane dai legali di Mohammad Hannoun, il leader pro Pal accusato dai pm liguri di associazione terroristica ed eversione dell’ordine democratico e, dunque, di aver dirottato fondi destinati a «società benefiche» su Hamas.
Nelle 58 pagine della loro ordinanza i giudici del tribunale spiegano perché Hannoun resterà in carcere, dov’è recluso dal 27 dicembre dello scorso anno. «C’è – scrivono – un quadro solido» e la «situazione» attuale è «del tutto diversa da quella esaminata dal gip che rigettava la misura cautelare nel procedimento n. 15003-2003».
Da allora ad oggi, infatti, è intercorsa una nuova norma. Si tratta, scrivono i giudici, «dell’articolo 270 quinquies 1 c.p.». La sua assenza in passato aveva «consentito un’interpretazione più ridotta della portata del termine “finanzia”».
In altre parole, «non pare avere rilievo che l’attività di raccolta fondi attuata dai partecipi all’associazione sia finalizzata a finanziare specifiche azioni terroristiche (ovvero l’acquisto di armi o esplosivi), essendo sufficiente che sia funzionale a dare forza al movimento, garantendogli di acquisire il consenso nella popolazione e favorendola comunque nella realizzazione dei suoi scopi».
Inoltre, secondo i giudici oggi, rispetto a prima, sarebbero stati «ricostruiti i flussi costanti di risorse ad Hamas» e anche «il pericolo di fuga di Hannoun» risulterebbe «concreto e attuale». «L’indagato – si legge nell’ordinanza – dispone di passaporto turco, di un'abitazione ad Istanbul e di un conto corrente estero. Inoltre, nelle intercettazioni in atti, emerge chiaramente la sua volontà di affittare un locale ove trasferire all’estero anche l’attività dell’Associazione per perseguire la sua illecita attività».
Sul fronte dell’utilizzabilità o meno delle “prove” di Tel Aviv, il tribunale, pur affermando che astrattamente è consentita l’acquisizione di atti e informazioni spontaneamente trasmessi da autorità straniere, scrive che questa possibilità incontra limiti invalicabili: atti assunti contra legem, vanno incontro «all’inutilizzabilità per vagliare la tenuta dell’impianto accusatorio».
«Nel caso di specie – commentano gli avvocati della difesa – il tribunale ha rilevato che il vettore che ha raccolto e trasmesso i materiali è risultato anonimo, riconducibile a un soggetto non identificato che si firma con la sigla “AVI”. Tale anonimato non è stato superato neppure dalle produzioni (tardive) effettuate dal pubblico ministero in udienza, consistenti in atti di trasmissione privi di sottoscrizione, anch’essi anonimi.
A ciò si aggiunge un profilo ulteriore di radicale inaffidabilità: numerosi documenti risulterebbero asseritamente rinvenuti su un campo di battaglia, senza alcun verbale di sequestro, senza indicazione delle circostanze di acquisizione e, in alcuni casi, persino dei soggetti che avrebbero effettuato il rinvenimento, rendendo impossibile qualsiasi verifica di attendibilità e integrità.
Per queste ragioni – concludono gli avvocati – il tribunale ha affermato che quanto contenuto in tali atti non può essere utilizzato per valutare la tenuta dell’impianto accusatorio, riaffermando la centralità delle garanzie del processo penale».
Ora, alla luce delle motivazioni, la difesa valuterà le iniziative conseguenti. Tre dei nove arrestati erano stati scarcerati.
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