Con la scadenza, il 31 marzo, dello stato di emergenza legato al Covid-19, il nuovo decreto approvato dal governo lo scorso 17 marzo ha stabilito una serie di regole per un ritorno graduale alla normalità. Riguardano l’uso del green pass, l’obbligo vaccinale, la fine delle regioni colorate, la sostituzione della struttura commissariale con una nuova unità dedicata alla campagna vaccinale e inoltre l’uso delle mascherine e la gestione dei casi positivi nelle scuole.

L’USO DELLE MASCHERINE

Decade l’obbligo di mascherine all’aperto. Sarà necessario indossarle solo negli ambienti al chiuso, con uso delle Ffp2 nei mezzi di trasporto e durante gli spettacoli al chiuso.

L’OBBLIGO VACCINALE

Gli over 50 non saranno più soggetti all’obbligo vaccinale per poter accedere ai luoghi di lavoro, dovranno però continuare a presentare il green pass base, quello ottenibile con il solo tampone negativo fino al 30 aprile. Dal primo maggio decadrà anche l’obbligo di green pass base.

  • L’obbligo vaccinale resta invece per i lavoratori delle professioni sanitarie, quelli degli ospedali e delle Rsa, ai quali si continua ad applicare la pena della sospensione dal lavoro fino al 31 dicembre 2022.
  • Anche per il personale docente ed educativo delle scuole resta l’obbligo vaccinale, ma fino al 15 giugno. Per gli insegnati che non vogliono vaccinarsi, decade la pena della sospensione dal servizio, e dovranno essere impiegati in attività di supporto alla scuola.

Le categorie soggette ad obbligo vaccinale (diversi dai sanitari, per i quali l’obbligo vige fino alla fine dell’anno) e dunque il personale scolastico e universitario, della difesa e sicurezza, della polizia penitenziaria e per gli over 50 dovranno comunque completare il ciclo vaccinale con la dose booster entro il 15 giugno 2022.

I lavoratori over 50 del settore pubblico e del privato già dal 25 marzo, data di entrata in vigore del decreto legge, possono presentarsi al lavoro con il green pass base, cioè anche solo facendo un tampone ogni 48 ore. Per loro e per tutti gli altri lavoratori non compresi nelle categorie citate prima, dal primo maggio verrà meno anche l’obbligo di esibizione di green pass base per l’accesso ai luoghi di lavoro.

IL GREEN PASS

Nessun green pass, né rafforzato né base, sarà più necessario, per:

  • consumare cibo e bevande all’aperto in bar, ristoranti, o qualunque altra struttura ricettiva;

  • svolgere attività sportive all’aperto;
  • il trasporto pubblico locale (metropolitane, autobus, tram);
  • l’ingresso in negozi e altre attività commerciali, per gli uffici pubblici e i musei
  • per alloggiare negli hotel e usufruire dei relativi servizi di ristorazione, anche al chiuso, che siano riservati esclusivamente ai clienti alloggiati. Per l’accesso invece agli stessi servizi di ristorazione da parte del pubblico esterno, fino al 30 aprile sarà necessario esibire il green pass base.

Solo green pass base, dal 1° al 30 aprile, per l’accesso a: 

  • luoghi di lavoro, anche per gli over 50;
  • mense e catering continuativo su base contrattuale;
  • servizi di ristorazione svolti al banco o al tavolo, al chiuso, da qualsiasi esercizio, ad eccezione dei servizi di ristorazione all’interno di alberghi e di altre strutture ricettive riservati esclusivamente ai clienti ivi alloggiati;
  • concorsi pubblici;
  • corsi di formazione pubblici e privati, fatti salvi gli obblighi vaccinali e specifiche deroghe;
  • partecipazione del pubblico agli spettacoli aperti al pubblico, nonché agli eventi e alle competizioni sportivi, che si svolgono all’aperto;
  • accesso ad aerei, navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale, ad esclusione di quelli impiegati per i collegamenti marittimi nello Stretto di Messina e di quelli impiegati nei collegamenti marittimi da e per l’arcipelago delle Isole Tremiti;
  • treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo interregionale, Intercity, Intercity notte e Alta velocità;
  • autobus adibiti a servizi di trasporto di persone e a servizi di noleggio con conducente.

Resta l’obbligo di green pass rafforzato, quello che si ottiene con il completamento del ciclo vaccinale (doppia dose più richiamo) o con la guarigione, dal 1° al 30 aprile per l’accesso a:

  • convegni e congressi;
  • piscine, palestre, sport di squadra e di contatto, centri benessere per le attività che si svolgono al chiuso, inclusi spogliatoi e docce (ad eccezione degli accompagnatori delle persone non autosufficienti), anche svolti presso strutture ricettive;
  • centri culturali, centri sociali e ricreativi, per le attività che si svolgono al chiuso (esclusi i centri per l’infanzia);
  • feste conseguenti cerimonie civili o religiose o eventi assimilati che si svolgono al chiuso;
  • sale da ballo, discoteche e locali assimilati ( Fino al 30 aprile 2022, in sale da ballo, discoteche e locali assimilati, al chiuso, è fatto obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie, ad eccezione del momento del ballo.)
  • sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò;
  • spettacoli aperti al pubblico ed eventi e competizioni sportive che si svolgono al chiuso;
  • visite nelle Rsa e nei reparti di degenza degli ospedali.

A SCUOLA

Per quanto riguarda le scuole di ogni ordine e grado, il decreto prevede che in presenza di almeno quattro casi tra gli alunni nella stessa classe, le attività proseguano in presenza e docenti, educatori e bambini o alunni (maggiori di sei anni) indossino le mascherine Ffp2 per dieci giorni dall'ultimo contatto con un soggetto positivo.
In caso di comparsa di sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo all’ultimo contatto, va effettuato un test antigenico rapido o molecolare o un test antigenico autosomministrato. 

Gli alunni risultati positivi al Covid, che siano in isolamento, possono seguire l'attività scolastica nella modalità di didattica a distanza previa specifica certificazione medica che attesti le condizioni di salute dell'alunno. La riammissione in classe è subordinata alla sola dimostrazione di aver effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo.

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