Colf e badanti senza green pass non possono lavorare nelle abitazioni private e devono lasciare l’alloggio. Dalle Faq del governo, pubblicate sul sito di palazzo Chigi, emergono alcune novità sull’utilizzo del certificato verde per i lavoratori, obbligatorio dal 15 ottobre. Una serie di chiarimenti alle domande più comuni sulla normativa applicata a lavoratori che possono operare sia in luoghi pubblici che privati.

Colf e badanti

Se la badante non possiede il green pass «non potrà accedere al luogo di lavoro e se è convivente dovrà abbandonare l’alloggio»: prevale infatti il diritto della persona assistita a poter fruire dell’assistenza ricorrendo a un altro lavoratore idoneo.

Inoltre, il governo chiarisce «che il vitto e l’alloggio sono prestazioni in natura aventi natura retributiva». Di conseguenza, in virtù della mancata esecuzione della controprestazione lavorativa, a colf e badanti senza green pass non va garantito il vitto e l’alloggio».

Il governo però chiarisce che «se la colf è convivente e positiva al Covid, non potrà allontanarsi dalla casa in cui vive per la quarantena», dato che la normativa vigente prevede il divieto assoluto di allontanarsi da casa per i positivi al Covid.

Idraulici e operai

Il possesso del green pass è richiesto anche ai lavoratori stranieri che svolgono la propria attività lavorativa presso aziende o pubbliche amministrazioni italiane. Nel caso in cui gli autotrasportatori fossero sprovvisti del certificato, le operazioni di carico e scarico potranno essere effettuate dal personale dell’azienda italiana.

Parrucchieri, estetisti e altri operatori dei servizi alla persona dovranno controllare il pass dei propri dipendenti ma non dovranno richiederlo ai clienti, né questi ultimi sono tenuti a chiederlo a chi svolge l’attività lavorativa in questione.

Gli idraulici, o più in generale gli operai che spesso si ospitano in casa per lavori, dovranno avere il certificato ma chi richiede il servizio nella propria abitazione non potrà controllarlo.

I controlli

L'obbligo di green pass riguarda anche «gli operatori del commercio sulle aree pubbliche la cui sede lavorativa è collocata all’aperto», precisa palazzo Chigi. «L’obbligo di green pass – si legge sul sito – non è collegato al fatto che la sede in cui si presta servizio sia all’aperto o al chiuso».

Inoltre, il green pass deve essere valido nel momento in cui il lavoratore effettua il primo accesso quotidiano alla sede di servizio e può scadere durante l’orario di lavoro, senza la necessità di allontanamento del suo possessore. Le aziende potranno essere controllate «dagli ispettori del lavoro e dalle aziende sanitarie locali dei quali si avvalgono i prefetti».

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