La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, non arretra dalla linea dura sul caso dell’anarchico Alfredo Cospito e porta con sé il ministro della Giustizia, Carlo Nordio. Durante il Consiglio dei ministri si è svolta una informativa sullo stato della situazione da parte di Nordio, del ministro degli Esteri, Antonio Tajani, e dell’Interno, Matteo Piantedosi, che hanno aggiornato sulla situazione detentiva e sui vari profili di sicurezza. Il 41 bis rimane, ma la sua salute sarà tutelata: rimane la posizione di palazzo Chigi.

L’unica novità sul caso arriva dalla decisione del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria, che ha disposto il trasferimento di Cospito nel carcere di Milano Opera, su espressa indicazione dei medici dell’Asl di Sassari. Il carcere di Sassari dove Cospito era detenuto, infatti, non aveva strutture in grado di garantirgli la sopravvivenza. Il comunicato del ministero ha parlato di «un quadro clinico in evoluzione» per cui era necessario spostarlo in una struttura detentiva idonea, ma ha confermato che il detenuto «resta sottoposto al regime detentivo speciale di cui all’articolo 41bis».

Il trasferimento, infatti, non incide sul regime del 41 bis sotto cui Cospito continua a scontare la pena. Nel caso in cui il quadro clinico cambiasse, però, a Milano ci sono le strutture sanitarie per l’alimentazione artificiale. Tuttavia, questo trattamento è possibile solo nel caso in cui Cospito perda conoscenza, perché se è cosciente e non presta il consenso non può essere sottoposto a trattamenti sanitari. Cospito è in sciopero della fame da 104 giorni contro il 41 bis, che ritiene essere stato scorrettamente applicato nei suoi confronti, e non intende interromperlo fino a quando la misura non sarà sospesa. Ha perso 45 chili, si muove in sedia a rotelle e presto i suoi organi vitali potrebbero essere compromessi.

La decisione di Nordio

La via più veloce per modificare la condizione di Cospito e far sì che interrompa lo sciopero della fame è quella di revocare almeno temporaneamente la misura del 41 bis, come chiede un appello di giuristi e intellettuali. Per farlo esiste una strada giudiziaria e una legata all’esecutivo con un intervento del ministro della Giustizia, Carlo Nordio. Quella ministeriale è più veloce: sulla sua scrivania è ferma dal 12 gennaio l’istanza di revoca presentata dall’avvocato di Cospito, Flavio Rossi Albertini.

L’istanza contiene un elemento nuovo per chiedere a Nordio la revoca della misura, che era già stata rifiutata dalla Cassazione perché si riteneva che i messaggi di Cospito dal carcere istigassero a nuovi atti terroristici. Invece, una sentenza della Corte d’assise di Roma ha escluso che le lettere di Cospito abbiano spinto alcuni imputati anarchici a commettere l’azione armata. Questo, secondo il difensore, farebbe venire meno i presupposti sui quali il 41bis è stato disposto. Il ministero ha tempo fino al 12 febbraio per accogliere l’istanza, mentre il silenzio si considera un rigetto. Nordio, che in gennaio ha detto che la situazione è «monitorata con la massima attenzione» ed è in contatto con i magistrati antiterrorismo, dovrà decidere il da farsi.

Tuttavia, la questione è diventata sempre meno tecnico-giuridica e sempre più politica. La dura nota di palazzo Chigi di domenica ha chiarito che, a fronte delle violenze di questi giorni per chiedere la liberazione di Cospito, «lo stato non scende a patti con chi minaccia». A fronte del silenzio del ministro, storicamente su posizioni garantiste e contro il carcere come strumento punitivo, sono seguite invece un profluvio di dichiarazioni contro la revoca della misura da parte in particolare di Fratelli d’Italia, ma anche della Lega. Per questo lo spazio di azione autonoma da parte di Nordio è sempre più ristretto, anche se ogni conseguenza negativa del caso ricadrà comunque su via Arenula: la decisione, infatti, spetta a lui ma difficilmente potrà prenderla senza un nuovo passaggio politico con la maggioranza.

La strada giudiziaria

Nel caso in cui il ministero non agisca entro il 12 febbraio, toccherà ai giudici. La Cassazione ha fissato udienza per il 7 marzo per pronunciarsi sul ricorso contro l’ordinanza del tribunale di sorveglianza che, in dicembre, ha confermato il decreto ministeriale del 41 bis.

Il problema di questa via è la sua durata, non compatibile con lo stato di Cospito: se anche la Cassazione annullasse l’ordinanza, poi questa tornerebbe alla Sorveglianza per una nuova valutazione e dunque il 7 marzo non è comunque una data risolutiva.

Un’altra strada sempre giudiziaria, invece, riguarda il tribunale di sorveglianza in via autonoma: il codice penale, infatti, prevede che i magistrati debbano differire l’esecuzione di una pena detentiva, nel caso in cui il detenuto si trovi «in condizioni di salute incompatibili con lo stato di detenzione» e che il differimento possa essere deciso anche nel caso di «condizioni di grave infermità fisica». Per farlo, però, serve un provvedimento del tribunale.

© Riproduzione riservata