Sarebbe bastato obbligare con legge ordinaria il pg presso la Suprema Corte a sottoporre le archiviazioni disciplinari al giudizio del Csm. La magistratura ordinaria ha la coda di paglia e dovrebbe proporsi con urgenza come artefice della propria esistenziale rigenerazione, ma non è più lodevole e affidabile chi si limita a darle fuoco
Niente è come sembra. La verità si nasconde ma si legge in trasparenza, soltanto se si abbia l’audacia di demistificarla e il coraggio di accettarne la miseria, ovunque essa ristagni.
In Italia l’attuale dibattito politico è assorbito dalla riforma costituzionale. Quando riesca a sottrarsi alla dominante morsa pubblicitaria, l’utente finale della Giustizia, nel cui nome i giudici sentenziano, conosce perfettamente il peccato mortale che addebita alla funzione giudiziaria: l’insopportabile lungaggine dei processi civile e penali, che ritarda la definitiva statuizione di oggettiva verità cui aspira l’ordinamento, in perenne violazione dell’art. 111, 2° Cost.
Ma sul punto il ministro Nordio - su cui incombe la responsabilità dell’organizzazione e del funzionamento dei servizi relativi alla giustizia - non poteva essere più esplicito, nel proclamare che la propria riforma non accelererà di un’ora la formazione della verità processuale!
È invece ampiamente documentato che, esploso lo scandalo nel 2019 e subito bandito Luca Palamara dall’Ordine e dall’Anm, né il pg presso la Suprema Corte (che ne aveva l’obbligo) né il Ministro della Giustizia (che ne aveva la facoltà) hanno esperito l’azione disciplinare nei confronti dei tanti (un centinaio circa) suoi correi. I quali – come risulta dalle numerosissime e divulgatissime chat – avevano chiesto, e molto spesso ottenuto, illecite assegnazione e nomine da Palamara stesso, sol in forza della comune appartenenza correntizia, e perciò in spregio dei candidati più meritevoli ma privi di sostegno clientelare (i dottori “Nessuno”).
Ben vero la riforma del ministro della Giustizia Mastella (artt. 3 bis e 16, 5 bis del D. lgs. n. 109 del 2006) fece un pessimo regalo ai magistrati ordinari, consentendo al Procuratore Generale della Suprema Corte di archiviare, senza alcun effettivo controllo, le notizie disciplinari classificate come di «scarsa rilevanza». Attualmente il pg è perciò il dominus incontrastato dell’azione disciplinare, condizionando l’effettività della funzione disciplinare stessa assegnata dalla Costituzione al Csm (art. 105 Cost.). E il pg ha aggravato tale situazione rendendo inaccessibili le proprie archiviazioni, sicché il suo potere è ormai tanto autarchico quanto segreto. Altrettanto discutibile, e foriero di responsabilità politica, è il disinteresse dimostrato dal ministro della Giustizia, cui è stato assegnato il potere di vagliare le archiviazioni emesse dal pg.
Bandito dall’Ordine e dall’Anm Palamara, duole ammettere che di fatto la Magistratura a tutti i livelli, e con il concorso esterno del ministro della Giustizia, ha consentito l’impunità ai numerosi magistrati correi di Palamara, i quali anzi a volte sono stati perfino “gratificati” con la nomina a delicatissimi uffici giudiziari.
la vera riforma
Per reprimere ulteriori abusi dei magistrati ordinari, anziché optare per la citata riforma costituzionale che sovverte il sistema, sarebbe bastato obbligare con legge ordinaria il pg presso la Suprema Corte a sottoporre le archiviazioni disciplinari al giudizio del Csm e soprattutto a non segretarle, come per altro è ragionevolmente previsto in sede penale (art. 116 c.p.p.). Nessuno d’altronde oserebbe proporre di sostituire il sorteggio all’elezione politica, sol perché un pubblico ministero non abbia agito penalmente contro i colpevoli di voto di scambio (art. 416 ter c.p.)!
Perciò non è peregrino ipotizzare che la mancata applicazione di qualsiasi sanzione a carico dei magistrati colpevoli, pur estremamente biasimevole, sia stata sfruttata come agevole appiglio per stravolgere radicalmente – con la menzionata riforma - il disegno costituzionale dei rapporti tra la giurisdizione e il governo.
Orientano in tale direzione soprattutto le preoccupanti esternazioni del ministro Nordio, voce del sen fuggita. Infatti egli, in seno al proprio citatissimo volume (Giustizia. Ultimo atto. Da Tangentopoli al crollo della magistratura, pag. 112 e segg., 2022, Milano), nel recentissimo passato auspicava convintamente l’innesto nel nostro ordinamento costituzionale (di civil law) di tutti gli istituti tipici del sistema di common law, tra cui la separazione delle carriere e la discrezionalità dell’azione penale nonché «la nomina governativa dei giudici e quella elettiva dei pubblici ministeri», espressamente escludendo che «una simile riforma ucciderebbe l’indipendenza della magistratura, e sovvertirebbe l’ordine democratico». In sostanza, a fronte di un testo logicamente ipermotivato, come quello articolato da Nordio nel suo volume, deve riconoscersi a lui la possibilità di contraddirsi nel merito e ai suoi lettori la facoltà di dubitare della sua effettiva coerenza.
La giustizia da decenni versa in drammatica sofferenza, segnatamente dopo la traumatica vicenda di Palamara & Company. Tuttavia la nostra Costituzione merita una riforma meno corsara - e cioè più misurata, trasparente, meditata, affidabile e utile – di quella ideata da Nordio.
In conclusione la magistratura ordinaria ha la coda di paglia e dovrebbe proporsi con urgenza come artefice della propria esistenziale rigenerazione, ma non è più lodevole e affidabile chi si limita a darle fuoco! «Una delle malattie più diffuse è la diagnosi» specialmente nel diritto.
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