La fisionomia del mercato del lavoro odierno, caratterizzato da discontinuità lavorativa e dall’impiego di forme di lavoro atipico, hanno da tempo imposto l’urgenza di revisionare il sistema degli ammortizzatori sociali, allo scopo di intercettare i fabbisogni di tutela in costanza e in assenza di rapporto di lavoro. 

Durante la pandemia, il susseguirsi di interventi emergenziali in materia ha mostrato ancor più chiaramente l’esigenza di garantire la copertura dei lavoratori con contratti poco stabili e con flussi reddituali incerti, così come la necessità di allargare l’accesso agli ammortizzatori da parte delle imprese di ogni dimensione e settore. 

In sintesi, il riordino normativo operato dalla legge di bilancio per il 2022 (l. n. 234/2021) persegue proprio lo scopo di escogitare un welfare più inclusivo e di rimediare alle disuguaglianze generate dal mercato del lavoro. La chiave di volta della riforma è il principio dell’“universalismo differenziato”, ossia il perseguimento di tutele universali ma non uguali, calibrate in relazione ai settori, ai fattori dimensionali e alle dinamiche produttive. 

Tra le misure di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro, è stata operata l’estensione dei trattamenti di integrazione salariale a tutti i lavoratori subordinati, anche con un’anzianità lavorativa minima.

La cigs

La CIGS ora include, in ogni settore, tutte le imprese con più di 15 dipendenti attraverso una serie di causali che includono i processi di transizione. È stato altresì innalzato il quantum (di oltre 200 euro) per i lavoratori con un tetto retributivo fino a 2.159,48 euro.
A questa misura si aggiunga la possibilità per le medesime imprese di accedere ad un’integrazione salariale aggiuntiva di dodici mesi, con la condizionalità di formare i lavoratori (c.d. accordi di transizione occupazionale). La riforma incentiva inoltre il ricorso ai contratti di solidarietà, attraverso l’estensione della riduzione media oraria e della riduzione massima complessiva dell’orario lavorativo.  
L’ampliamento ha interessato anche la platea dei beneficiari dei Fondi di solidarietà bilaterali.

Possono infatti accedere a tali Fondi tutte le imprese, comprese quelle di micro-dimensioni. Invece, le imprese che non hanno accesso alla CIGO e ai Fondi di solidarietà, comprese quelle di micro-dimensioni, avranno una copertura “rafforzata” da parte del Fondo di integrazione salariale (Fis).  
Sono poi previste due principali misure di premialità. Da una parte, le imprese che assumono persone in CIGS possono percepire un contributo mensile pari al 50% della Cassa residua, fino a dodici mesi. In secondo luogo, le piccole imprese (1-5 dipendenti) che non accedono al Fis per almeno 24 mesi possono beneficiare della riduzione del 40% dell’aliquota contributiva.  
Uno degli aspetti più innovativi della riforma è il tentativo di innestare il raccordo tra ammortizzatori sociali (politiche passive) e formazione professionale (politiche attive). E così, i lavoratori in cassa integrazione straordinaria saranno coinvolti nei programmi di formazione e (ri)qualificazione professionale, anche per mezzo dei fondi interprofessionali.  

La formazione

Vale la pena evidenziare che i lavoratori beneficiari della CIGS – ma anche i lavoratori autonomi che cessano la propria attività – saranno coinvolti nel programma Garanzia di Occupabilità dei Lavoratori – GOL, recentemente attuato (D.M. 5 novembre 2021) secondo le direttrici del Pnrr. Potranno essere sottoscritti, a tal proposito, “patti territoriali” per la transizione ecologica e digitale.
Di rilievo sono anche le novità sul versante del sostegno al reddito in assenza di rapporto di lavoro. In primis, l’accesso alla Naspi non è più subordinato al requisito delle 30 giornate di lavoro effettivo negli ultimi 12 mesi. Sarà pertanto sufficiente il possesso di 13 settimane contributive nell’arco degli ultimi 4 anni. Inoltre, il meccanismo di décalage diventa più generoso, soprattutto per gli over 50, e la copertura è estesa al settore dei prodotti agricoli e zootecnici. 

In secondo luogo, la riforma ha operato un rafforzamento della Dis-Coll per i collaboratori coordinati e continuativi. La copertura è estesa da 6 mesi a 1 anno, con la garanzia di un numero di mesi di beneficio pari ai mesi di contribuzione versata. Anche in questo caso, è previsto un décalage meno severo e, soprattutto, il versamento dei contributi figurativi ai fini pensionistici. 

contratto di espansione

Merita infine una menzione il contratto di espansione, esteso alle imprese con almeno 50 dipendenti fino al 2023.  
In linea generale, le previsioni istituzionali parlano di nuove e maggiori coperture per 12,4 milioni di persone. Tale dilatazione del campo dei beneficiari è stata operata attraverso l’ampliamento della portata degli istituti passati in rassegna, senza un vero stravolgimento dell’assetto strumentale.  
Si legge inoltre l’intento del legislatore di orientare gli ammortizzatori sociali a sostegno delle imprese che si impegnano in riassetti organizzativi, soprattutto verso transizioni verdi e digitali.  

Di particolare rilievo è poi il tentativo di utilizzare gli ammortizzatori sociali non solo per garantire un reddito agli individui, ma per promuovere rapide transizioni occupazionali attraverso l’intervento formativo. A tal proposito, sarà interessante monitorare i risultati attuativi del neo-istituito programma GOL e del percorso riformistico del Piano Nazionale Nuove Competenze (D.M. 14 dicembre 2021), che promette un riassetto efficace degli standard e dei percorsi formativi, nonché dei servizi di collocamento.

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