La questione centrale riguarda sempre più imprese e organizzazioni: quando una decisione viene elaborata o suggerita da un sistema di IA, chi deve controllarla e chi ne risponde?
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Dal 23 ottobre 2026 l'intelligenza artificiale entra in una nuova fase della disciplina italiana. Il decreto legislativo 7 ottobre 2026, n. 179, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 234 dell'8 ottobre, rappresenta un ulteriore intervento di adeguamento al Regolamento UE 2024/1689, noto come AI Act, dopo il D.Lgs. 160/2026, in vigore dal 30 settembre.
Non si tratta di un divieto generalizzato di utilizzare l'intelligenza artificiale, né di un sistema di sanzioni indistinte per ogni suo impiego. Il provvedimento interviene sulla vigilanza, sui controlli e sull'utilizzo dell'IA in ambiti particolarmente delicati, come il lavoro, la scuola, le professioni e la formazione.
La questione centrale riguarda sempre più imprese e organizzazioni: quando una decisione viene elaborata o suggerita da un sistema di IA, chi deve controllarla e chi ne risponde?
Chi vigila sull'Ai
Il decreto individua le autorità nazionali competenti. L' Agenzia per l’Italia Digitale (AgID) sarà l’autorità di notifica, mentre l'ACN eserciterà le competenze di vigilanza sul mercato e opererà come punto di contatto unico, con compiti di coordinamento.
Nei rispettivi settori interverranno inoltre le autorità di vigilanza finanziaria, tra cui Banca d'Italia, CONSOB e IVASS, per i sistemi ad alto rischio che ricadono nelle loro competenze. Il sistema di controllo si articolerà, dunque, tra autorità nazionali e organismi settoriali. La sua efficacia dipenderà anche dalla capacità di coordinare le attività di vigilanza e di tradurre le disposizioni in controlli concretamente applicabili.
Il decreto prevede inoltre una registrazione nazionale dei sistemi di IA ad alto rischio individuati nell'Allegato III, punto 2, dell'AI Act, relativi alle infrastrutture critiche. È uno degli aspetti più rilevanti per i datori di lavoro. L'articolo 41 disciplina l'impiego dell'IA nelle decisioni relative all'assunzione, alla gestione e alla cessazione del rapporto di lavoro.
Tra gli ambiti interessati rientrano la valutazione delle prestazioni, l'assegnazione degli incarichi, le progressioni professionali e i provvedimenti disciplinari. Il principio è che le decisioni non possono essere affidate esclusivamente a processi automatizzati.
La presenza di un decisore umano, tuttavia, non dovrebbe ridursi a una semplice approvazione formale del risultato prodotto dal software: occorre una valutazione effettiva, autonoma e consapevole.
Resta distinta la possibilità di utilizzare sistemi automatizzati per la ricerca e la preselezione dei candidati, anche quando il loro funzionamento comporta l'esclusione di alcune candidature dalle fasi successive. Proprio in questi casi sarà necessario verificare quali regole si applichino alla specifica attività e quali garanzie debbano essere rispettate.
Il problema non è una macchina che agisce autonomamente, ma un'organizzazione che accetta il risultato senza verificarne l'attendibilità, la correttezza e gli effetti. Immaginiamo un algoritmo che distribuisca i turni in modo sistematicamente sfavorevole a un dipendente o che penalizzi un lavoratore sulla base di dati incompleti.
i rapporti di lavoro
La disciplina rafforza inoltre gli obblighi di informazione sull'utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale nei rapporti di lavoro. Il lavoratore deve poter conoscere se e in quale misura l'IA abbia inciso sul processo decisionale che lo riguarda, quali siano gli elementi e i parametri principali considerati e quale ruolo abbia svolto l'intervento umano.
La norma si inserisce in un quadro di garanzie già previsto dal GDPR. In particolare, l'articolo 22 del Regolamento UE 2016/679 (principio “human in the loop”), riconosce all'interessato il diritto di non essere sottoposto a una decisione basata unicamente su un trattamento automatizzato, compresa la profilazione, quando questa produca effetti giuridici che lo riguardano o incida in modo analogamente significativo sulla sua persona, salve le eccezioni previste dalla disposizione.
La trasparenza deve consentire di comprendere il ruolo effettivo del sistema e, nei casi previsti, di contestare una decisione o chiederne una revisione. Il decreto interviene anche sulle conseguenze delle decisioni adottate in violazione delle disposizioni in materia di IA.
La nullità del licenziamento, ad esempio, deve essere considerata nei casi e alle condizioni previsti dalla norma, senza estendere automaticamente la stessa conseguenza a qualsiasi irregolarità nell'impiego di un algoritmo. Per le imprese, il punto è prevenire le violazioni attraverso procedure verificabili: individuazione delle decisioni che coinvolgono l'IA, attribuzione delle responsabilità, controllo dei risultati e conservazione degli elementi necessari a ricostruire il processo decisionale.
L'impiego dell'intelligenza artificiale può infine modificare l'organizzazione del lavoro, i ritmi produttivi e l'assegnazione delle attività. Questi effetti devono essere considerati nella valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori, insieme alle misure di prevenzione e protezione necessarie.
Scuola e università
Il decreto interviene anche nel sistema scolastico e universitario, promuovendo un utilizzo dell'IA orientato alla consapevolezza, alla responsabilità e alla comprensione dei suoi effetti.
Le scuole possono integrare l'intelligenza artificiale nell'insegnamento dell'educazione civica, fin dal primo ciclo, e prevedere nel Piano triennale dell'offerta formativa moduli dedicati. Per il personale docente sono previste attività di formazione sull'IA, secondo le modalità che saranno definite dal Ministero.
L'obiettivo è fornire agli studenti strumenti per comprendere il funzionamento degli algoritmi, riconoscere i rischi della disinformazione e sviluppare un approccio critico all'utilizzo della tecnologia, con attenzione anche agli studenti con bisogni educativi speciali e in condizioni di svantaggio socioeconomico.
Gli Uffici scolastici regionali possono promuovere comitati tecnico-etici territoriali, costituiti tra reti di scuole. Il riferimento è il modello di codice etico predisposto dall'AgID, che dovrebbe contribuire a orientare l'impiego dell'intelligenza artificiale secondo criteri condivisi di responsabilità e tutela degli studenti.
Per quanto riguarda le università, gli articoli 43-45 prevedono attività formative sull'IA e richiedono che siano affrontati alcuni contenuti essenziali: i principi di funzionamento e le potenzialità dei sistemi, i loro limiti e le possibili distorsioni, nonché l'interpretazione critica dei risultati.
Nei percorsi tecnico-scientifici, inoltre, i piani di studio dovranno integrare i profili etici e giuridici connessi all'utilizzo dell'intelligenza artificiale.
Le nuove regole spostano dunque l'attenzione sulle responsabilità di chi utilizza questi strumenti. Le autorità dovranno esercitare i propri poteri di vigilanza, mentre le organizzazioni scolastiche e universitarie saranno chiamate ad adeguare procedure, attività formative e controlli.
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