Il governo ha depositato un emendamento alla legge di Bilancio in materia di intercettazioni preventive, ovvero quelle intercettazioni che vengono disposte dai servizi segreti in assenza di procedimenti giudiziari avviati.

L’emendamento prevede di attribuire al ministero dell’Economia le spese di intercettazione a fini di intelligence, mentre ora vengono sostenute dal ministero della Giustizia.

L’emendamento – che potrebbe ancora essere dichiarato inammissibile –  ha subito provocato polemiche da parte dell’opposizione. Secondo il guardasigilli, Carlo Nordio, in audizione in commissione Giustizia del Senato, invece «non è rivoluzionario, è esattamente la stessa cosa di prima. Ha aumentato le garanzie» ed è stato «trasferito solo un piccolo capitolo di spesa». 

In realtà, l’emendamento provoca conseguenze significative in un settore delicatissimo che ha a che fare con il diritto alla privacy dei cittadini, la cui violazione per ragioni di sicurezza deve comunque essere vagliata da un magistrato.

In particolare, le intercettazioni potranno essere conservate molto più a lungo rispetto all’attuale previsione, che passa dalla distruzione immediata dopo il deposito dei verbali a fino a 6 mesi. Anche il deposito non dovrà più avvenire entro al massimo 10 giorni, ma entro 30. Con tutti i rischi che una conservazione più lunga comporta. 

Che cosa sono e come funzionano

Le intercettazioni preventive sono uno strumento ai limiti della costituzionalità e sono diverse dalle intercettazioni investigative perché vengono effettuate prima ancora che il reato sia stato commesso e che una notizia di reato ci sia, ma solo sulla base di sospetti.

Questo strumento era stato concepito negli anni Settanta, durante gli anni dell’emergenza del terrorismo, e aveva come obiettivo di prevenire reati di terrorismo politico. All’epoca, nel vecchio codice di procedura penale, era previsto che, a richiesta del Ministro per l’interno, del prefetto, del questore o delle forze dell’ordine, il procuratore della Repubblica potesse autorizzare intercettazioni preventive per indagini di terrorismo. Questa stessa previsione, poi, era stata estesa anche ai reati di criminalità organizzata di tipo mafioso.

Nel nuovo codice di procedura penale, questa ipotesi è stata eliminata e trasferita nelle cosiddette disposizioni attuative all’articolo 226, così da far assumere un carattere assolutamente eccezionale alle intercettazioni preventive.

Vista la loro natura assolutamente eccezionale, le intercettazioni preventive devono essere chieste dal ministero dell’Interno e autorizzate dall’autorità giudiziaria, ma soprattutto è espressamente stabilito che tutte le informazioni acquisite non possono essere utilizzate in un processo penale «fatti salvi i fini investigativi».

Oggi possono venire utilizzate solo per reati gravi di mafia o terrorismo, con ampliamento recente ai reati di terrorismo commessi mediante tecnologie informatiche. Questa specificazione è servita, infatti, a poter intervenire sul fenomeno dei cosiddetti “lupi solitari”, i terroristi isolati che si convertono alla causa fondamentalista via web e così organizzano gli attacchi.

Dal punto di vista procedurale, il procuratore della repubblica le autorizza nel caso i «elementi investigativi che lo giustifichino», per una durata massima di 40 giorni prorogabili per periodi successivi di 20 giorni, con autorizzazione del pubblico ministero.

I contenuti vengono poi sbobinati e depositati entro 5 giorni presso l’ufficio del procuratore, che ne verifica la conformità all’autorizzazione e dispone l’immediata distruzione di supporti e verbali. La conservazione dei dati acquisiti ma non dei verbali può essere disposta, in via eccezionale, per non più di due anni.

Attualmente, dunque, la disciplina è ancorata alle norme di coordinamento del codice di procedura penale e l’iniziativa dei servizi segreti è comunque vagliata da un pubblico ministero.

Cosa cambia

L’emendamento prevede che le spese vengano sostenute dal ministero dell’Economia perchè così «si consente anche di evitare la circolazione al di fuori del Comparto intelligence di documentazione contabile contenente elementi di natura sensibile, come numeri telefonici e autorità giudiziaria autorizzante, che rende riconducibile la relativa attività ai Servizi di informazione, determinando un evidente vulnus alle esigenze di riservatezza che caratterizzano le suddette operazioni».

Inoltre, sono stati eliminati i collegamenti con l’articolo 226 delle norme di coordinamento, «atteso che l’ancoraggio delle captazioni del Comparto informativo alle previsioni codicistiche ha determinato criticità e difficoltà interpretative».

L’emendamento, infine, prevede l’ipotesi di un differimento del deposito dei verbalie dei supporti per un periodo «non superiore ai sei mesi», con l’autorizzazione del procuratore generale e richiesta motivata da esigenze tecniche e operative.

Anche il deposito del verbale viene ritardato: entro 30 giorni dalla fine delle intercettazioni.

Infine, l’emendamento amplia l’utilizzo di queste intercettazioni: attualmente, infatti, la captazione informativa è vietata nei luoghi di domicilio (come le camere da letto e le stanze della casa) ma «quando siano ritenute indispensabili», sarà possibile procedere a intercettare anche in questi luoghi e anche con strumenti come i virus spia. 

Gli effetti delle modifiche

L’emendamento ha scatenato l’allarme delle opposizioni sia per ragioni procedurali che sostanziali. Dal punto di vista della procedura, è assolutamente inedito che in una manovra finanziaria confluisca una materia così delicata come le intercettazioni a fini di intelligence, soprattutto a fronte di un ammontare di spesa che viene solo spostato da un ministero all’altro. La questione della spesa, quindi, potrebbe sembrare una sorta di pretesto per approvare velocemente in manovra, con la fiducia, un tema con implicazioni molto maggiori.

Dal punto di vista del merito, infatti, l’emendamento non è neutro come sostiene il ministro.

L’emendamento, infatti, allenta la valutazione del procuratore generale nella valutazione della richiesta di intercettazioni, che nel nuovo articolo è meno dettagliata rispetto a quella prevista dall’articolo 226.

Inoltre, la delega ai servizi a richiedere l’autorizzazione alle intercettazioni verrà data formalmente «dal presidente del Consiglio dei ministri» e non più dal ministero dell’Interno o, su sua delega, dai responsabili dei servizi.

Il materiale intercettato, poi, rimarrà a disposizione per molto più tempo rispetto al passato, mentre prima veniva distrutto quasi immediatamente.

I pro e i contro

L’emendamento, di fatto, toglie competenza al ministero della Giustizia in materia di intercettazioni preventive, lasciando in capo al procuratore generale solo l’autorizzazione della richiesta dei servizi segreti.

Nella disponibilità dell’autorità giudiziaria, però, non ci sarà più la documentazione contabile, che contiene anche i dati sensibili dei numeri di telefono intercettati.

Questo da un lato limita la conoscenza dell’autorità giudiziaria ma, sulla carta, dovrebbe aumentare il livello di segretezza di queste intercettazioni, nella direzione auspicata da Nordio di eliminare ogni possibilità di vederle filtrate sui giornali (cosa che comunque, almeno con le intercettazioni preventive, non è mai storicamente avvenuto).

L’elemento di dubbio riguarda l’aumento del tempo prima della distruzione delle intercettazioni, di cui non è chiara la ragione.

L’altro passaggio che solleva interrogativi è il fatto di staccare del tutto le intercettazioni preventive dalla norma del codice di procedura penale, che davano a questo strumento un ancoraggio legale. Ora, invece, vengono collocate, formalmente, al di fuori dell’attività regolata dal codice.

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