Lo scontro giudiziario tra il senatore Matteo Renzi e il programma d’inchiesta Report ha mostrato come il diritto di cronaca è sotto attacco da parte di due poteri: quello politico e quello giudiziario. I magistrati romani che stanno portando avanti l’inchiesta dopo la denuncia di Renzi, infatti, hanno usato gli strumenti d’indagine in modo creativo, per aggirare il segreto professionale dei giornalisti e il loro diritto a difendere le fonti.

Lo scontro nasce con la messa in onda da parte di Report del video dell’incontro in una piazzola di autogrill, risalente al dicembre 2020, tra Renzi e il funzionario dei servizi segreti Marco Mancini. Renzi ha ritenuto che la diffusione di quel video fosse illecita e sporto denuncia. Secondo il Fatto Quotidiano, l’ipotesi di reato per cui il senatore ha denunciato era di intercettazioni abusive realizzate con la complicità di un pubblico ufficiale.

La procura di Roma ha verificato che questa ipotesi non aveva fondamento, perché la testimone dell’incontro è una privata cittadina. Tuttavia, per dare seguito alla denuncia, i magistrati hanno indagato la donna per un altro reato, che il denunciante non ipotizzava ma procedibile solo a querela: diffusione di riprese e registrazioni fraudolente.

Il reato

Il reato è stato inserito nel codice penale nel 2017 all’articolo 617 septies e nasceva con l’obiettivo di tutelare le vittime di cyberbullismo e revenge porn, che subivano la diffusione di video e audio registrati senza il loro consenso.

La norma, infatti, punisce con la pena fino a 4 anni «chiunque, al fine di recare danno all’altrui reputazione o immagine, diffonde con qualsiasi mezzo riprese audio o video, compiute fraudolentemente, di incontri privati», «svolte in sua presenza o con la sua partecipazione».

Proprio per evitare che la norma venisse utilizzata per limitare la libertà di stampa, il legislatore aveva previsto esplicitamente che la punibilità è esclusa se la diffusione deriva in via diretta «per l’esercizio del diritto di cronaca».

Invece – a ennesima dimostrazione degli effetti negativi dell’introduzione di un reato la cui condotta viene tipizzata in modo troppo generico – il reato ha finito per limitare indirettamente proprio il diritto di cronaca.

La via scelta dagli inquirenti è tortuosa: interpretando la norma in modo molto estensivo, indagano direttamente la loro fonte, ritenendo che filmare un personaggio pubblico in un luogo aperto al pubblico possa integrare il reato.

Per i pm, infatti, la fonte di Report avrebbe «diffuso» il video per il fatto di averlo inviato alla redazione (quindi non al pubblico, ma a dei giornalisti che ne hanno verificato la rilevanza).

Così viene aggirata la scriminante del diritto di cronaca: non si indagano i giornalisti, tutelati dal segreto professionale, ma la privata cittadina che ha mandato la segnalazione e che rischia fino a 4 anni di carcere, mettendo così in discussione il rapporto di fiducia tra fonti e giornalisti, che è il cuore della libertà di stampa.

I tabulati telefonici

La procura di Roma, però, non si è fermata qui. È lo stesso Renzi, nella sua nuova edizione del libro Il mostro, che spiega di aver «formalizzato una denuncia» con l’obiettivo di «capire chi fosse la presunta testimone segreta» e dice di aver suggerito agli investigatori come scoprirlo: «Dalle immagini delle telecamere dell’autogrill e del casello si potrebbe risalire tranquillamente all’identità della presunta testimone casuale e io questo ho chiesto agli investigatori. Ma non si fa. Perché?».

Invece gli investigatori si sono mossi eccome, e hanno scelto una via più invasiva per dare seguito alla sua denuncia. Per risalire all’identità della testimone, infatti, la procura ha acquisito i tabulati telefonici dei giornalisti di Report.

I tabulati sono uno strumento d’indagine delicato, non invasivo quanto le intercettazioni ma comunque un mezzo che viola la privacy. Infatti, per utilizzarlo, il reato per cui si indaga deve prevedere una pena superiore ai tre anni, come è il caso del reato di diffusione di riprese fraudolente.

Questa strada è stata scelta perché «i giornalisti hanno giustamente opposto il segreto professionale e non hanno voluto rivelare le fonti», hanno spiegato a Domani dalla procura.

La domanda, però, è: è possibile acquisire i tabulati telefonici di un non indagato, per risalire all’identità di un indagato? La questione è controversa, ma la prassi prevede di sì. Una sentenza di Cassazione del 2022, tuttavia, ha stabilito che l’acquisizione dei tabulati, vista la gravità dell’ingerenza sulla vita privata, vada esclusa «ove l’acquisizione sia finalizzata al solo scopo di identificare l’utente interessato». Inoltre, una riforma dell’istituto ha stabilito che l’utilizzabilità di questo strumento è consentita solo «unitamente ad altri elementi di prova».

Eppure, in questo caso la procura – che pure avrebbe potuto seguire il consiglio di Renzi – ha preferito invadere la sfera personale di un non indagato per risalire all’identità della sua fonte.

Con il risultato di scardinare il rapporto di fiducia tra i giornalisti di Report e tutte le loro fonti, visto che nel fascicolo del pm a disposizione delle parti al termine dell’indagine confluiranno indiscriminatamente tutti i numeri di telefono con cui i giornalisti sono venuti in contatto in quel lasso di tempo.

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